Sentenza n. 2731/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere favorevole all’alienazione dell’immobile comunale “Ex Biblioteca Comunale di San Pietro”, nelle note dell’11 novembre e 10 dicembre 2025, limitatamente alla prescrizione che imponeva di prevedere uno spazio destinato a biblioteca accessibile alla cittadinanza
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
La controversia
Il Comune ha impugnato le note con cui la Soprintendenza aveva espresso parere favorevole all’alienazione dell’immobile comunale tutelato, assentendo la destinazione turistico-ricettiva di lusso ma imponendo, al punto 5, la previsione di uno spazio bibliotecario accessibile anche alla cittadinanza. Ha dedotto: (1) violazione e falsa applicazione dell’art. 55, comma 3, lett. b), d.lgs. 42/2004, sproporzione, irragionevolezza, travisamento, sviamento e travalicamento del potere di tutela, sostenendo che la prescrizione imponesse un servizio pubblico estraneo alla tutela e che la funzione bibliotecaria fosse cessata nel 1971, senza che il decreto di vincolo del 23 luglio 2025 ne prescrivesse il ripristino; (2) violazione dell’art. 1 l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., oltre a sproporzione e irragionevolezza, per l’indeterminatezza dell’obbligo quanto a dimensioni, gestione, modalità e tempi di accesso, con conseguenze sull’equilibrio economico e sull’attrattività dell’alienazione; (3) difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità e sviamento, poiché il parere richiamava la memoria storica senza spiegare perché imponesse una biblioteca aperta al pubblico né considerare alternative o la cessazione della funzione dal 1971; (4) contraddittorietà e incoerenza tra l’assenso alla destinazione turistico-ricettiva e l’imposizione di una funzione bibliotecaria permanente rivolta alla collettività. La Soprintendenza ha sostenuto che non si trattasse di ripristinare un servizio bibliotecario, ma di garantire uno spazio fruibile per conservare e valorizzare la memoria storica del bene.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il parere limitatamente alla prescrizione n. 5, con salvezza delle ulteriori determinazioni amministrative. Ha ritenuto fondate, in via logicamente preliminare, le censure di indeterminatezza e difetto di motivazione: il testo non chiariva se imponesse un effettivo servizio di biblioteca aperto alla collettività oppure soltanto uno spazio culturale e memoriale; le due letture comportano obblighi organizzativi, gestionali ed economici diversi. La formulazione letterale («biblioteca», «servizio», «accessibile alla cittadinanza») evocava una fruizione collettiva ulteriore rispetto alla mera conservazione della memoria, ma il parere non specificava caratteristiche, estensione e obblighi gravanti sul futuro proprietario. Le difese processuali non potevano superare tale incertezza, poiché la lettura riduttiva prospettata dall’Amministrazione attribuiva alla prescrizione una portata diversa da quella ricavabile dal testo. La motivazione non esplicitava il nesso logico tra le finalità di tutela e l’obbligo specifico, né chiariva se si trattasse di una modalità di conservazione della memoria o dell’imposizione di una stabile funzione bibliotecaria; inoltre, il parere non indicava specifici accertamenti sulla necessità di reintrodurre tale funzione. Sono rimaste assorbite le censure sul travalicamento dei limiti del potere, sulla sproporzione e irragionevolezza e sulla contraddittorietà, perché presupponevano la previa individuazione del contenuto dell’obbligo. L’annullamento non incide sul vincolo culturale né preclude il riesercizio del potere, che dovrà rispettare determinatezza e adeguata motivazione. Condanna dell’Assessorato regionale al pagamento di euro 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 55, comma 3, d.lgs. 42/2004
Non è quindi in discussione l’an del potere conformativo attribuito all’Amministrazione preposta alla tutela, né la possibilità per quest’ultima di dettare, nell’esercizio delle attribuzioni conferite dall’art. 55 del d.lgs. n. 42 del 2004, prescrizioni volte ad assicurare la conservazione della memoria storica del bene e la compatibilità della nuova destinazione d’uso con i valori culturali che ne hanno giustificato la dichiarazione di interesse culturale.
La Soprintendenza può subordinare l’alienazione a prescrizioni conformative volte a tutelare la memoria storica e la compatibilità della nuova destinazione d’uso con i valori culturali del bene; la legittimità del potere in astratto non esclude il sindacato sulla determinatezza e motivazione della singola prescrizione.
Massime di principio
- Le prescrizioni imposte nell’esercizio del potere di tutela dei beni culturali devono individuare con sufficiente chiarezza il contenuto precettivo, gli obblighi del destinatario e gli adempimenti necessari per conformarsi; l’incertezza sulla portata dell’obbligo è rilevante quando interpretazioni alternative comportano conseguenze organizzative, gestionali ed economiche significativamente diverse.
- La motivazione di una prescrizione di tutela deve rendere comprensibile il percorso logico che collega le finalità culturali perseguite allo specifico obbligo imposto, chiarendo la natura e la portata della misura; il mero richiamo alla conservazione della memoria storica non basta se non spiega perché tale finalità richieda proprio la prescrizione adottata.
- Le difese processuali dell’amministrazione non possono colmare l’indeterminatezza dell’atto attribuendogli una portata sostanzialmente diversa e più ristretta rispetto a quella desumibile dal suo tenore testuale.
- Quando le censure di sproporzione, irragionevolezza o contraddittorietà presuppongono la previa individuazione del contenuto precettivo di una prescrizione, il giudice può esaminare prioritariamente le censure di indeterminatezza e motivazione e assorbire le altre se la prescrizione è già annullata per tali vizi.
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