Corte di giustizia, Sentenza C-194/17
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2019. — Georgios Pandalis contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). — Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, nonché articolo 75 – Marchio dell’Unione europea Cystus – Integratori alimentari non per uso medico – Dichiarazione di decadenza parziale – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Percezione del termine «cystus» come un’indicazione descrittiva dell’ingrediente principale dei prodotti interessati – Obbligo di motivazione. — Causa C-194/17 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha respinto integralmente l'impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decadenza parziale del marchio UE "Cystus". Ha ritenuto infondati o irricevibili i motivi relativi alla classificazione dei prodotti, alla natura descrittiva dell'uso del segno e alla dedotta violazione del diritto di essere ascoltato. Il marchio non risultava usato come indicazione di origine, ma come riferimento descrittivo al principale ingrediente dei prodotti interessati.
Impugnazione respinta in materia di marchio UE: il segno "Cystus" è stato legittimamente dichiarato decaduto parzialmente per mancanza di uso effettivo nei confronti di prodotti qualificati come integratori alimentari non medicinali.
La questione giuridica
Se il Tribunale avesse errato nel confermare la decadenza parziale del marchio per mancato uso effettivo, in particolare: 1) nella qualificazione degli "altri prodotti Cystus" come non dimostrati quali "integratori alimentari non medicinali"; 2) nel ritenere che l'uso del termine "cystus" sulle confezioni avesse valore descrittivo e non distintivo; 3) nel respingere il motivo relativo alla violazione del diritto di essere ascoltato davanti alla commissione di ricorso.
Principio di diritto
In sede di impugnazione la Corte non rivede la valutazione dei fatti e delle prove del Tribunale se non in caso di snaturamento manifesto, che deve essere dedotto con precisione. Nel caso di specie, il Tribunale ha potuto ritenere senza errori di diritto che il ricorrente non avesse dimostrato un uso effettivo del marchio "Cystus" per i prodotti registrati come "integratori alimentari non medicinali", poiché l'uso del segno era percepito dal pubblico come descrittivo dell'ingrediente principale e non come indicazione dell'origine commerciale. La Corte ha inoltre escluso la violazione del diritto di essere ascoltato, poiché la commissione di ricorso non si era pronunciata su un impedimento assoluto alla registrazione ma solo sulla natura concreta dell'uso del segno nel procedimento di decadenza.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 7, paragrafo 1, lettera c)
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 64, paragrafo 1
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 75
- Direttiva 2002/46/CE, articolo 2, lettera a)
- Direttiva 2002/46/CE, articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
- Regolamento di procedura della Corte, articoli 184, paragrafo 1 e paragrafo 2; 138, paragrafo 1
Decadenza parziale del marchio UE "Cystus" per mancato uso effettivo
La pronuncia riguarda un'impugnazione contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione dell'EUIPO in un procedimento di decadenza parziale del marchio denominativo dell'Unione europea "Cystus". La controversia verteva sui prodotti registrati come "integratori alimentari non medicinali" e, in particolare, sul punto se il segno fosse stato usato come marchio oppure solo come indicazione descrittiva dell'ingrediente principale.
Fatti e svolgimento del procedimento
Il sig. Georgios Pandalis aveva depositato nel 1999 la domanda di registrazione del marchio UE "Cystus", poi registrato nel 2004 per prodotti della classe 30, descritti come "integratori alimentari non medicinali". Nel 2013 LR Health & Beauty Systems GmbH aveva chiesto la decadenza per mancato uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.
La divisione di annullamento aveva dichiarato la decadenza per una parte dei prodotti, compresi gli integratori alimentari non medicinali. La commissione di ricorso aveva confermato la decisione, rilevando che il termine "cystus" era stato utilizzato in modo descrittivo per indicare la presenza di estratti della pianta Cistus Incanus L. come principio attivo principale e non come indicatore di origine commerciale.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 sulla decadenza per mancato uso effettivo;
- l'articolo 75 del medesimo regolamento sull'obbligo di motivazione e sul diritto delle parti di presentare deduzioni;
- l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 sugli impedimenti assoluti alla registrazione;
- l'articolo 2, lettera a), e l'articolo 6 della direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari e sulla loro etichettatura;
- le norme processuali sugli effetti dell'impugnazione, in particolare l'articolo 256 TFUE e l'articolo 58 dello Statuto della Corte.
Primo motivo di impugnazione: qualificazione dei prodotti e motivazione
Il ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente negato che gli "altri prodotti Cystus" fossero integratori alimentari non medicinali, nonostante la direttiva 2002/46 non distingua tra prodotti medicinali e non medicinali. Sosteneva inoltre che il Tribunale avesse male interpretato elementi quali la pubblicità dei prodotti, l'eventuale inosservanza delle regole di etichettatura e la vendita in farmacia.
La Corte respinge la censura principale perché si tratta, in sostanza, di una contestazione delle valutazioni di fatto del Tribunale. In sede di impugnazione, tali valutazioni non possono essere rimesse in discussione salvo snaturamento manifesto, che il ricorrente non ha dimostrato con precisione. La Corte aggiunge che il Tribunale non aveva l'obbligo di stabilire a quale altra categoria dovessero eventualmente appartenere i prodotti, poiché la controversia riguardava solo la prova dell'uso effettivo per i prodotti registrati come integratori alimentari non medicinali.
Quanto alla motivazione, la Corte osserva che il Tribunale ha reso comprensibili le ragioni del rigetto: la commissione di ricorso aveva esaminato anche le pastiglie e le altre forme di prodotto, e il Tribunale ha implicitamente aderito a tale valutazione. Non vi è quindi violazione dell'obbligo di motivazione.
Secondo motivo di impugnazione: uso del segno come marchio o come descrizione
Il ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente qualificato il segno come descrittivo, senza valutare il suo uso concreto come marchio e la sua funzione essenziale di indicazione dell'origine commerciale.
La Corte chiarisce che il Tribunale non ha affermato che il marchio fosse, in astratto, descrittivo ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. Ha invece rilevato che, nel contesto concreto delle confezioni esaminate, il termine "cystus" era percepito dal pubblico come riferimento descrittivo all'ingrediente principale dei prodotti, e non come indicatore dell'origine commerciale. Secondo la Corte, ciò è compatibile con il concetto di uso effettivo: non basta che il segno compaia sui prodotti, occorre che esso svolga la funzione essenziale di garantire l'origine.
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui l'uso effettivo presuppone uno sfruttamento reale del marchio nel commercio, distinto dagli usi meramente simbolici. Poiché il ricorrente non ha dimostrato uno snaturamento dei fatti, il motivo è respinto. Anche la censura sulla motivazione è respinta, perché la sentenza impugnata esponeva sufficientemente le ragioni per cui l'uso del segno non integrava un uso effettivo conforme alla funzione del marchio.
Terzo motivo di impugnazione: diritto di essere ascoltato
Il ricorrente lamentava che la commissione di ricorso avesse affrontato, senza dargli la possibilità di prendere posizione, una questione relativa al carattere descrittivo del segno, assimilabile a un impedimento assoluto alla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c).
La Corte respinge il motivo perché la commissione di ricorso non si è pronunciata sull'esistenza di un impedimento assoluto alla registrazione. Le espressioni richiamate dal ricorrente devono essere lette nel contesto dell'esame dell'uso effettivo e non come una nuova valutazione generale del carattere registrabile del segno. Pertanto, non vi è stata violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009.
Decisione e conseguenze
La Corte respinge integralmente l'impugnazione. Il sig. Pandalis è condannato alle spese, in quanto soccombente e poiché sia l'EUIPO sia LR Health & Beauty Systems ne avevano chiesto la condanna.
Principi affermati
- In impugnazione, la Corte non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del Tribunale, salvo snaturamento manifesto e specificamente dedotto.
- Per evitare la decadenza, il titolare deve provare un uso effettivo del marchio come indicatore di origine commerciale, non un uso meramente descrittivo del segno.
- La percezione del pubblico e il contesto concreto dell'apposizione del segno sono decisivi per distinguere tra uso come marchio e uso descrittivo.
- Il diritto di essere ascoltato non impone all'organo decidente di sottoporre alle parti la propria valutazione finale quando essa deriva dall'esame della controversia già discussa.
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