Corte di giustizia, Sentenza C-149/18
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 31 gennaio 2019. — Agostinho da Silva Martins contro Dekra Claims Services Portugal SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali – Regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II) – Articoli 16 et 27 – Norme di applicazione necessaria – Direttiva 2009/103/CE – Assicurazione della responsabilità civile automobilistica – Articolo 28. — Causa C-149/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, per un incidente stradale avvenuto in Spagna, la regola di conflitto del regolamento Roma II resta prioritaria e conduce, in linea di principio, all’applicazione della legge spagnola anche per la prescrizione. La norma portoghese che prevede un termine triennale non assume automaticamente valore di norma di applicazione necessaria. La direttiva 2009/103 non contiene, inoltre, una disciplina di conflitto di leggi che consenta di derogare al regolamento Roma II.
Legge applicabile al risarcimento da incidente stradale transfrontaliero: qualificazione della norma portoghese sul termine di prescrizione come norma di applicazione necessaria e irrilevanza dell’articolo 28 della direttiva 2009/103 ai fini del conflitto di leggi.
La questione giuridica
Se, in materia di responsabilità da incidente stradale avvenuto in Spagna, la norma portoghese che prevede un termine di prescrizione triennale per l’azione risarcitoria possa essere qualificata come norma di applicazione necessaria ai sensi dell’articolo 16 del regolamento Roma II; e se l’articolo 28 della direttiva 2009/103/CE, come trasposto nel diritto nazionale, costituisca una disposizione dell’Unione che disciplina i conflitti di leggi ai sensi dell’articolo 27 del regolamento Roma II, tale da consentire l’applicazione della disciplina portoghese più favorevole.
Principio di diritto
Una disposizione nazionale che fissa un termine di prescrizione più lungo per l’azione di risarcimento derivante da incidente stradale non è, di per sé, una norma di applicazione necessaria ai sensi dell’articolo 16 del regolamento Roma II: il giudice nazionale può disapplicare la legge designata dall’articolo 4 solo se, all’esito di un esame rigoroso del testo, della struttura, delle finalità e del contesto di adozione della norma, risulti che essa tutela un interesse essenziale dell’ordinamento al punto da imporne l’applicazione. Inoltre, l’articolo 28 della direttiva 2009/103, anche se consente disposizioni più favorevoli alla vittima, non è una norma UE di conflitto di leggi ai sensi dell’articolo 27 del regolamento Roma II; la sua applicazione non può quindi sostituire la legge individuata dal regolamento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II)
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 864/2007
- Articolo 15 del regolamento (CE) n. 864/2007
- Articolo 16 del regolamento (CE) n. 864/2007
- Articolo 27 del regolamento (CE) n. 864/2007
- Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)
- Articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008
- Direttiva 2009/103/CE
- Articolo 28 della direttiva 2009/103/CE
- Decreto-Lei n. 291/2007, articolo 11
- Código Civil portoghese, articolo 498
Legge applicabile alla prescrizione dell’azione risarcitoria da incidente stradale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal da Relação de Lisboa in una controversia tra un danneggiato portoghese e il rappresentante in Portogallo dell’assicuratore del veicolo responsabile di un sinistro avvenuto in Spagna. Il problema centrale era stabilire se la disciplina portoghese più favorevole sulla prescrizione dell’azione risarcitoria potesse prevalere sulla legge individuata dal regolamento Roma II.
Fatti e procedimento principale
Il 20 agosto 2015 si è verificato in Spagna un incidente tra un veicolo immatricolato in Portogallo, guidato dal proprietario Agostinho da Silva Martins, e un veicolo immatricolato in Spagna. I danni al veicolo del ricorrente furono inizialmente sopportati dall’assicuratore portoghese in base a una garanzia collisione, ma il costo venne poi rimborsato dall’assicuratore del veicolo spagnolo.
Nel procedimento principale, il danneggiato chiede il risarcimento dei danni indiretti derivanti dal sinistro. Egli sostiene che si applichi la legge portoghese, con termine di prescrizione triennale; la controparte invoca invece la legge spagnola, che prevederebbe un termine annuale. Il giudice di primo grado aveva accolto l’eccezione di prescrizione, e il giudice dell’appello ha investito la Corte di giustizia.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II), soprattutto gli articoli 4, 15, lettera h), 16 e 27;
- il regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), articolo 9, utilizzato per l’interpretazione sistematica della nozione di norme di applicazione necessaria;
- la direttiva 2009/103/CE, articolo 28;
- il decreto-legge portoghese n. 291/2007, articolo 11;
- il Código Civil portoghese, articolo 498, sulla prescrizione.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se la norma portoghese che estende a tre anni la prescrizione dell’azione risarcitoria per incidente stradale fosse una norma di applicazione necessaria ai sensi dell’articolo 16 del regolamento Roma II;
- se l’articolo 28 della direttiva 2009/103, come trasposto nel diritto interno, potesse essere considerato una disposizione UE che disciplina i conflitti di leggi ai sensi dell’articolo 27 del regolamento Roma II;
- se, in concreto, il termine portoghese potesse applicarsi a un cittadino portoghese vittima di un incidente in Spagna.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ricorda che l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II designa, per le obbligazioni extracontrattuali da fatto illecito, la legge del paese in cui il danno si verifica. Inoltre, l’articolo 15, lettera h), stabilisce espressamente che la legge applicabile disciplina anche le norme di prescrizione e decadenza.
L’articolo 16 del regolamento consente però l’applicazione delle norme di applicazione necessaria del foro. Poiché il regolamento Roma II non definisce tale nozione, la Corte ricorre per coerenza alla definizione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento Roma I: si tratta di disposizioni il cui rispetto è considerato cruciale per la salvaguardia degli interessi pubblici dello Stato, tali da imporne l’applicazione a tutte le situazioni rientranti nel loro campo di applicazione.
La Corte sottolinea che questa eccezione deve essere interpretata restrittivamente. Spetta al giudice nazionale valutare, alla luce del testo della norma, del suo impianto sistematico, delle finalità e del contesto di adozione, se il legislatore nazionale abbia voluto tutelare un interesse essenziale tale da giustificare la deroga alla legge normalmente applicabile.
Nel caso di specie, la Corte osserva che la prescrizione è già disciplinata dall’articolo 15, lettera h), del regolamento Roma II e che nessun’altra norma UE stabilisce requisiti specifici per questo tipo di azione. Ne consegue che l’applicazione del termine portoghese in luogo di quello della legge designata richiederebbe ragioni particolarmente importanti, come una violazione manifesta del diritto a un ricorso effettivo e a una tutela giurisdizionale effettiva. La Corte conclude quindi che la norma portoghese non è automaticamente una norma di applicazione necessaria, salvo verifica rigorosa del giudice nazionale.
Ragionamento della Corte sulle questioni seconda e terza
Quanto all’articolo 27 del regolamento Roma II, la Corte ricorda che esso fa salve solo le disposizioni del diritto dell’Unione che, in settori specifici, disciplinano direttamente i conflitti di leggi in materia di obbligazioni extracontrattuali.
La direttiva 2009/103, secondo la giurisprudenza richiamata, non mira a stabilire norme di conflitto di leggi: essa impone agli Stati membri di adottare misure di tutela delle vittime di incidenti stradali e dei detentori dei veicoli, ma non determina quale legge sia applicabile in un caso transfrontaliero. L’articolo 28 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli alla persona lesa, ma ciò riguarda la normativa interna di trasposizione e non indica se tali norme prevalgano su quelle di altri Stati membri.
Pertanto, la valutazione della disciplina nazionale più favorevole può avvenire solo dopo aver individuato la legge applicabile secondo il regolamento Roma II. L’articolo 28 della direttiva non costituisce una norma UE di conflitto di leggi ai sensi dell’articolo 27.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- l’articolo 16 del regolamento Roma II dev’essere interpretato nel senso che la norma portoghese sulla prescrizione triennale non può essere qualificata come norma di applicazione necessaria, salvo verifica rigorosa del suo carattere essenziale per l’ordinamento nazionale;
- l’articolo 27 del regolamento Roma II dev’essere interpretato nel senso che l’articolo 28 della direttiva 2009/103, come trasposto nel diritto nazionale, non costituisce una disposizione UE che disciplini i conflitti di leggi in materia di obbligazioni extracontrattuali.
Principi pratici per gli operatori
Per gli operatori, la sentenza conferma che, nelle controversie risarcitorie transfrontaliere da circolazione stradale, la prescrizione segue in linea di principio la legge individuata dal regolamento Roma II, compresa la disciplina del termine e dei suoi effetti. Le norme nazionali più favorevoli alla vittima non possono essere automaticamente applicate come norme imperative o come regole speciali di conflitto, ma richiedono una dimostrazione rigorosa della loro natura di norme di applicazione necessaria oppure una specifica base nel diritto dell’Unione.
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