Corte di giustizia, Sentenza C-220/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 gennaio 2019. — Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG contro Land Berlin. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Validità della direttiva 2014/40/UE – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Normativa relativa agli “ingredienti” – Divieto di prodotti del tabacco aromatizzati. — Causa C-220/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte conferma la validità del regime della direttiva 2014/40 sui prodotti del tabacco aromatizzati e sulle regole di etichettatura. Precisa che il divieto degli aromi caratterizzanti è compatibile con i principi dell’Unione e che la soglia del 3% opera secondo criteri nazionali in assenza di una procedura UE. Conferma anche che le indicazioni richiamanti aromi possono essere vietate pure se non pubblicitarie e che ciò non integra una violazione del diritto di proprietà.
Validità e interpretazione di varie disposizioni della direttiva 2014/40/UE sui prodotti del tabacco: divieto di prodotti aromatizzati, norme di etichettatura/confezionamento e divieto di indicazioni richiamanti aromi.
La questione giuridica
La Corte è chiamata a valutare: (i) la validità dell’articolo 7, paragrafi 1, 7 e 14, della direttiva 2014/40 alla luce dei principi di certezza del diritto, parità di trattamento, proporzionalità e dell’articolo 34 TFUE; (ii) l’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 14, quanto alla nozione di "categoria di prodotto" e al metodo per verificare la soglia del 3%; (iii) se gli articoli da 8 a 11 consentano agli Stati membri termini transitori ulteriori rispetto a quelli della direttiva e, in subordine, la validità di alcune norme di etichettatura/confezionamento alla luce della proporzionalità e dell’articolo 34 TFUE; (iv) l’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, e la sua validità alla luce dell’articolo 17 della Carta.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che non emerge alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’articolo 7, paragrafi 1, 7 e 14, della direttiva 2014/40: il divieto dei prodotti del tabacco con aroma caratterizzante, anche con differimento per i prodotti sopra la soglia del 3%, è compatibile con certezza del diritto, parità di trattamento, proporzionalità e articolo 34 TFUE. Ha inoltre chiarito che la nozione di "categoria di prodotto" comprende almeno sigarette e tabacco da arrotolare, mentre la verifica della soglia del 3% è affidata alle modalità stabilite dal diritto interno in assenza di disciplina UE. Gli articoli da 8 a 11 non autorizzano termini transitori aggiuntivi nazionali; le norme di etichettatura e confezionamento contestate restano valide. Infine, l’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), vieta anche indicazioni non pubblicitarie che richiamano aromi o additivi e non viola l’articolo 17 della Carta, poiché limita l’uso del marchio senza privare i titolari della sostanza del diritto di proprietà intellettuale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 34 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 17
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 52, paragrafo 1
- Direttiva 2014/40/UE
- Direttiva 2001/37/CE
- Direttiva (UE) 2015/2436
- Decisione 2004/513/CE
- Decisione di esecuzione (UE) 2015/2186
- Decisione di esecuzione (UE) 2015/1735
- Decisione di esecuzione (UE) 2015/1842
Validità e interpretazione di varie disposizioni della direttiva 2014/40/UE sui prodotti del tabacco
La pronuncia resa nella causa C-220/17, su rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Berlin, riguarda la disciplina europea sulla lavorazione, presentazione ed vendita dei prodotti del tabacco, in particolare il divieto dei prodotti del tabacco aromatizzati, le regole di etichettatura e confezionamento e il divieto di elementi che richiamino aromi o additivi.
Fatti e procedimento principale
La controversia principale oppone la Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG al Land Berlin. La società produce e commercializza, tra l’altro, tabacco da arrotolare aromatizzato e contesta l’applicazione del diritto tedesco di recepimento della direttiva 2014/40/UE, sostenendo anche l’invalidità di alcune disposizioni della direttiva stessa.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 7 della direttiva 2014/40, che vieta i prodotti del tabacco con aroma caratterizzante e contiene una disciplina differita al paragrafo 14 per i prodotti con volume di vendite pari o superiore al 3% in una particolare categoria di prodotto;
- gli articoli 8-11 della direttiva, relativi all’etichettatura e al confezionamento;
- l’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, sul divieto di elementi che richiamino gusto, odore, aroma o additivi;
- gli articoli 29 e 30 della direttiva, sulle misure di recepimento e sulla disciplina transitoria;
- l’articolo 34 TFUE;
- l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Prima questione: divieto degli aromi caratterizzanti e soglia del 3%
Il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 7, paragrafi 1, 7 e 14, fosse invalido per violazione della certezza del diritto, della parità di trattamento, della proporzionalità e dell’articolo 34 TFUE, anche perché la direttiva non definisce chiaramente la procedura per determinare la soglia del 3% né la nozione di "categoria di prodotto".
La Corte respinge tali censure. Quanto alla certezza del diritto, osserva che il diritto dell’Unione non deve necessariamente fornire dettagli tecnici completi e che, in assenza di una disciplina specifica, spetta agli Stati membri o ai produttori individuare un metodo affidabile per applicare la regola. La mancanza di una procedura armonizzata non rende incerta la norma.
Quanto alla parità di trattamento, la Corte ritiene che i prodotti aromatizzati soggetti al divieto si trovino in situazioni analoghe, ma che la differenziazione basata sul volume delle vendite sia oggettivamente giustificata: risponde alla scelta del legislatore di procedere per tappe, permette una progressiva eliminazione dei prodotti più diffusi e concede ai consumatori tempo per adattarsi.
Quanto alla proporzionalità, la Corte ribadisce che gli aromi caratterizzanti aumentano l’attrattività del tabacco, soprattutto per i giovani, e che il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità in un settore che coinvolge scelte politiche, economiche e sociali complesse. Il divieto non eccede manifestamente quanto necessario per conseguire l’obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana.
Infine, la Corte afferma che la misura, pur costituendo una restrizione alla libera circolazione delle merci ai sensi dell’articolo 34 TFUE, è giustificata dalla protezione della salute pubblica e quindi non viola tale disposizione.
Interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 14: "categoria di prodotto" e metodo di verifica della soglia
La Corte interpreta la nozione di "categoria di prodotto" nel senso che comprende, in ogni caso, le sigarette e il tabacco da arrotolare. La nozione va letta in coerenza con il contesto della direttiva, con il considerando 9 e con il fatto che l’articolo 7, paragrafo 12, indica proprio sigarette e tabacco da arrotolare come i prodotti interessati dai divieti.
Quanto alla verifica del superamento della soglia del 3% a livello di Unione, la Corte afferma che, in assenza di una regolazione europea, la procedura deve essere determinata dal diritto interno dello Stato membro interessato, purché il metodo sia affidabile e idoneo a garantire l’osservanza della direttiva.
Seconda questione: termini di recepimento e validità delle norme di etichettatura/confezionamento
Il giudice del rinvio chiedeva se gli articoli da 8 a 11 consentano agli Stati membri di introdurre periodi transitori supplementari nel recepimento.
La Corte risponde negativamente: gli articoli da 8 a 11 non autorizzano termini complementari rispetto a quelli espressamente previsti dagli articoli 29 e 30 della direttiva 2014/40. Il quadro temporale è quello fissato dal legislatore dell’Unione.
In via subordinata, il giudice del rinvio contestava la validità di alcune disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 10, nonché dell’articolo 11, per violazione della proporzionalità e dell’articolo 34 TFUE, soprattutto per l’assenza di termini più ampi per l’adeguamento delle imprese.
La Corte ritiene che il termine di due anni per il recepimento fosse sufficiente e che, inoltre, l’articolo 30 consentisse una ulteriore finestra transitoria fino al 20 maggio 2017 per taluni prodotti conformi alla precedente direttiva 2001/37/CE. Le restrizioni alla libera circolazione delle merci restano giustificate dalla tutela della salute e della vita delle persone.
Conclusione: non emerge alcun elemento idoneo a invalidare l’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, e paragrafo 6, l’articolo 10, paragrafo 1, lettere b), e) e f), e l’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, prima frase.
Terza questione: divieto di indicazioni che richiamano aromi e rapporto con la Carta
La Corte interpreta l’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, nel senso che vieta agli Stati membri di consentire sulle confezioni o sul prodotto del tabacco stesso informazioni che richiamino gusto, odore, aroma o altri additivi, anche se tali informazioni non hanno natura pubblicitaria e anche se l’uso degli ingredienti rimane lecito.
La Corte sottolinea che il testo della norma non distingue tra informazioni pubblicitarie e non pubblicitarie e che il divieto si estende a diciture, simboli, denominazioni, marchi e altri segni. La lettura è confermata dal raffronto con altre disposizioni della direttiva, in particolare l’articolo 20, paragrafo 4, lettera b).
Quanto alla pretesa violazione dell’articolo 17 della Carta, la Corte riconosce che il diritto di proprietà comprende anche la proprietà intellettuale, ma osserva che la restrizione all’uso del marchio non equivale a una privazione della proprietà. I titolari restano liberi di utilizzare i marchi in altri modi e la limitazione è giustificata dall’obiettivo di ridurre l’attrattività dei prodotti del tabacco e tutelare la salute pubblica.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- l’esame della prima questione non ha rivelato elementi idonei a inficiare la validità dell’articolo 7, paragrafi 1, 7 e 14;
- l’articolo 7, paragrafo 14, va interpretato nel senso che la nozione di "categoria di prodotto" comprende sigarette e tabacco da arrotolare e che la verifica della soglia del 3% è disciplinata dal diritto interno;
- gli articoli da 8 a 11 non consentono periodi di recepimento ulteriori rispetto agli articoli 29 e 30;
- l’esame della seconda questione non ha rivelato elementi idonei a inficiare la validità delle norme di etichettatura e confezionamento contestate;
- l’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, vieta anche le informazioni non pubblicitarie che richiamano aromi;
- l’esame della terza questione non ha rivelato elementi idonei a inficiare la validità dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che, nel settore della regolazione dei prodotti del tabacco, il legislatore dell’Unione dispone di un ampio margine di discrezionalità per bilanciare libera circolazione delle merci e tutela elevata della salute pubblica. Conferma inoltre che la disciplina di armonizzazione può lasciare agli Stati membri margini tecnici di attuazione, purché il risultato sia affidabile e coerente con gli obiettivi della direttiva.
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