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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-587/17

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 gennaio 2019. — Regno del Belgio contro Commissione europea. — Impugnazione – Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) – Regolamento (CE) n. 1290/2005 – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Restituzioni all’esportazione indebitamente versate – Recupero – Assenza di esaurimento di tutti i mezzi di ricorso – Assenza di ricorso per cassazione in seguito al parere negativo reso da un avvocato presso la Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio) – Articolo 267 TFUE – Assenza di rinvio pregiudiziale alla Corte – Negligenza dello Stato membro. — Causa C-587/17 P

Giurisprudenza europea62017CJ0587

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha annullato la sentenza del Tribunale che aveva confermato l’esclusione dal finanziamento FEAGA di una somma recuperata dal Belgio, ritenendo che il Tribunale avesse erroneamente desunto la negligenza dello Stato membro dal solo fatto di non aver proposto ricorso per cassazione. Secondo la Corte, la valutazione deve tener conto di tutte le circostanze concrete, incluse le iniziative già intraprese, le probabilità di successo del ricorso e i costi della procedura. La causa è stata rinviata al Tribunale per un nuovo esame.

Impugnazione sul FEAGA: se il mancato esperimento del ricorso per cassazione, in un sistema che richiede un parere preliminare negativo di un avvocato alla Cour de cassation, integri negligenza imputabile allo Stato membro ai fini dell’esclusione dal finanziamento UE.

La questione giuridica

Se, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 8, lettera a), del regolamento n. 1290/2005, il Belgio abbia commesso una negligenza escludendo il finanziamento UE di una somma recuperata dopo aver rinunciato, sulla base di un parere negativo di un avvocato presso la Cour de cassation, a proporre ricorso per cassazione contro una sentenza d’appello che aveva negato il rinvio pregiudiziale; e, in particolare, se l’omesso esaurimento di tutti i mezzi di ricorso possa da solo integrare negligenza.

Principio di diritto

Ai fini dell’articolo 32, paragrafo 8, lettera a), del regolamento n. 1290/2005, il mancato esperimento di un ricorso per cassazione non integra di per sé negligenza dello Stato membro: occorre valutare, alla luce di tutte le circostanze del caso, se l’amministrazione abbia agito con la diligenza richiesta per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e se l’azione omessa costituiva un rimedio ragionevolmente idoneo a consentire il recupero; non può presumersi che il solo ricorso per cassazione avrebbe necessariamente portato a un rinvio pregiudiziale e a un esito favorevole. Pertanto, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale per avere fondato la negligenza sul solo fatto che il Belgio non aveva proposto cassazione, e ha rinviato la causa al Tribunale per una nuova valutazione complessiva.

Norme richiamate

  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Regolamento (CE) n. 1290/2005
  • Articolo 3, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1290/2005
  • Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), regolamento (CE) n. 1290/2005
  • Articolo 32, paragrafo 5, quarto comma, regolamento (CE) n. 1290/2005
  • Articolo 32, paragrafo 8, lettera a), regolamento (CE) n. 1290/2005
  • Regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 58, paragrafo 1, lettera e), regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 54, paragrafo 2, secondo comma, regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 54, paragrafo 5, lettera c), regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Regolamento (CEE) n. 595/91
  • Regolamento (CE) n. 885/2006
  • Regolamento (CE) n. 3665/87
  • Articolo 61, primo comma, Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Convenzione europea dei diritti dell’uomo, articolo 35, paragrafo 1

Impugnazione sul FEAGA e negligenza nello Stato membro

Si tratta di un’impugnazione proposta dal Regno del Belgio contro una sentenza del Tribunale che aveva confermato una decisione della Commissione di escludere dal finanziamento dell’Unione, a carico del FEAGA, una somma relativa a restituzioni all’esportazione indebitamente recuperate. La questione centrale riguarda la portata della negligenza imputabile allo Stato membro nel recupero di pagamenti indebiti e il rilievo del mancato ricorso per cassazione in un sistema processuale nazionale particolare.

Fatti e procedimento nazionale

La controversia origina da esportazioni di zucchero verso paesi terzi, per le quali la società Saint-Louis Sucre aveva ottenuto anticipi e poi restituzioni all’esportazione. In seguito emerse che una parte dello zucchero era stata fraudolentemente reimportata nell’Unione con documenti falsi. Dopo il recupero giudiziario nei confronti della società, il Belgio addebitò al FEAGA la parte finanziariamente a carico dell’Unione, ma la Commissione contestò tale imputazione ritenendo che l’amministrazione belga non avesse esaurito tutti i mezzi di ricorso disponibili, in particolare il ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello che aveva rigettato la richiesta di rinvio pregiudiziale.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare, il regolamento (CE) n. 1290/2005 sul finanziamento della PAC, e segnatamente:

  • l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), che impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e recuperare le somme perse per irregolarità o negligenze;
  • l’articolo 32, paragrafo 8, lettera a), che consente alla Commissione di escludere dal finanziamento UE gli importi qualora il mancato recupero sia dovuto a irregolarità o negligenze imputabili all’amministrazione nazionale. La Corte richiama inoltre il regolamento (UE) n. 1306/2013, che ha sostanzialmente ripreso tali disposizioni, e l’articolo 267 TFUE in relazione al rinvio pregiudiziale.

Questioni affrontate in impugnazione

Il Regno del Belgio sosteneva che il Tribunale avesse errato nel ritenere negligente il comportamento del BIRB per non aver proposto ricorso per cassazione, pur a seguito di un parere negativo di un avvocato presso la Cour de cassation. Secondo il Belgio, tale parere aveva una funzione di filtro prevista dal diritto processuale nazionale, e non si poteva pretendere l’esaurimento sistematico di tutti i rimedi straordinari. Il Belgio contestava anche l’idea che la mancata cassazione avesse definitivamente impedito un rinvio pregiudiziale alla Corte.

Ragionamento della Corte

La Corte afferma anzitutto che l’obbligo degli Stati membri di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e recuperare i pagamenti indebiti esprime un generale obbligo di diligenza, ma non specifica quali mezzi processuali debbano essere sempre esperiti. Spetta quindi alle autorità nazionali scegliere i mezzi di ricorso più appropriati, valutando le circostanze concrete.

La Corte esclude che l’obbligo di diligenza imponga, in ogni caso, di esaurire tutti i mezzi di ricorso, anche straordinari. La sola circostanza che non sia stato proposto ricorso per cassazione non basta quindi a dimostrare la negligenza.

Quanto al nesso con il rinvio pregiudiziale, la Corte osserva che è vero che la Cour de cassation, quale giudice di ultima istanza, è in linea di principio tenuta a rinviare ex articolo 267 TFUE quando sia investita di una questione di diritto dell’Unione. Tuttavia, non si può presumere che, se il ricorso per cassazione fosse stato proposto, la Cour de cassation avrebbe necessariamente rinviato la causa alla Corte, né che il rinvio avrebbe necessariamente portato a un esito favorevole per il Belgio.

La Corte censura il Tribunale perché ha desunto la negligenza dal solo fatto che il Belgio non aveva proposto cassazione e aveva così reso impossibile il rinvio pregiudiziale. Secondo la Corte, occorre invece esaminare globalmente le circostanze rilevanti, tra cui:

  • i rimedi già esperiti e i loro esiti;
  • la richiesta di parere all’avvocato abilitato dinanzi alla Cour de cassation;
  • le prospettive concrete di successo del ricorso;
  • la probabilità che il rinvio pregiudiziale conducesse a un annullamento della sentenza d’appello;
  • i costi della procedura rispetto agli importi da recuperare.

Decisione e dispositivo

La Corte accoglie la seconda parte del motivo unico di impugnazione, annulla la sentenza del Tribunale e rinvia la causa a quest’ultimo, ritenendo necessario un nuovo esame delle circostanze del caso. Le spese del giudizio di impugnazione sono riservate.

Principio affermato

Ai fini dell’esclusione dal finanziamento FEAGA per negligenza dello Stato membro, non basta dimostrare che l’amministrazione non ha esaurito ogni possibile mezzo di ricorso; serve una valutazione concreta della diligenza effettivamente prestata e dell’idoneità ragionevole del rimedio omesso a consentire il recupero delle somme indebitamente versate.

Come è indicizzato

Materiefeagapolitica agricola comunerecupero di pagamenti indebitirinvio pregiudizialeresponsabilità e negligenza dello stato membro

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