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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-373/18

Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 31 gennaio 2019. — Prosa - Produtos e Serviços Agrícolas contro Autoridade Tributária e Aduaneira. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Direttiva 69/335/CEE – Articoli 4 e 7 – Costituzione di una società di capitali – Imposta di bollo in vigore al 1o luglio 1984 – Successiva abolizione di tale imposta di bollo e sua reintroduzione in seguito. — Causa C-373/18

Giurisprudenza europea62018CO0373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata ex articolo 99 del regolamento di procedura, ha confermato che la direttiva 69/335 impedisce agli Stati membri di reintrodurre un’imposta sui conferimenti sulla costituzione di società di capitali se l’operazione era tassata al 1° luglio 1984 ma poi esentata. La soluzione è stata ricavata dalla logica della direttiva, volta alla progressiva eliminazione dell’imposta sui conferimenti, e dalla giurisprudenza già resa nella causa Ascendi. Ne segue l’incompatibilità della disciplina portoghese che aveva reintrodotto l’imposta di bollo nel 2002.

Imposta di bollo sulla costituzione di una società di capitali: incompatibilità della reintroduzione dell’imposta con la direttiva 69/335 quando l’operazione era tassata al 1° luglio 1984 ma poi esentata.

La questione giuridica

Se gli articoli 4, paragrafo 1, lettera a), e 7, paragrafo 1, della direttiva 69/335 ostino a una normativa nazionale che reintroduce un’imposta sui conferimenti, sotto forma di imposta di bollo, sulla costituzione di una società di capitali, quando tale operazione era soggetta all’imposta al 1° luglio 1984 ma era stata successivamente esentata.

Principio di diritto

Gli articoli 4, paragrafo 1, lettera a), e 7, paragrafo 1, della direttiva 69/335 devono essere interpretati nel senso che ostano alla reintroduzione, da parte di uno Stato membro, di un’imposta sui conferimenti gravante sulla costituzione di una società di capitali quando tale operazione era soggetta a imposta al 1° luglio 1984 ma era stata successivamente esentata; il riferimento a tale data non autorizza infatti a far rivivere un tributo la cui riscossione sia stata abbandonata.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
  • Direttiva 69/335/CEE
  • Direttiva 85/303/CEE
  • Direttiva 2008/7/CE

Imposta di bollo sulla costituzione di una società di capitali e direttiva 69/335

La Corte di giustizia, Prima Sezione, ha deciso con ordinanza motivata una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel in una controversia tra Prosa – Produtos e Serviços Agrícolas SA e l’amministrazione tributaria portoghese. La questione riguardava la compatibilità con il diritto dell’Unione di un’imposta di bollo applicata alla costituzione di una società per azioni.

Contesto normativo dell’Unione

La pronuncia si fonda sulla direttiva 69/335/CEE sulle imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva 85/303/CEE. La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che assoggetta all’imposta sui conferimenti la costituzione di una società di capitali;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, che impone agli Stati membri di esentare le operazioni diverse da quelle di cui all’articolo 9 che, al 1° luglio 1984, erano esentate o tassate ad aliquota pari o inferiore allo 0,50%. Viene ricordato anche che la direttiva 69/335 è poi stata abrogata dalla direttiva 2008/7/CE, ma tale abrogazione non rilevava per i fatti di causa.

Normativa portoghese e fatto controverso

Nel diritto portoghese, la costituzione di società di capitali era soggetta, al 1° luglio 1984, a imposta di bollo pari all’1% del capitale sociale. Successivamente, tale imposizione era stata soppressa, ma poi reintrodotta dal 1° gennaio 2002 con aliquota dello 0,4%. Nel 2004, la Prosa, costituita come società per azioni con capitale interamente versato in contanti, aveva versato EUR 200 a titolo di imposta di bollo e aveva impugnato la liquidazione.

Questione pregiudiziale

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se la normativa portoghese che reintroduceva l’imposta di bollo sulla costituzione di società di capitali fosse compatibile con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 69/335, considerando che al 1° luglio 1984 l’operazione era già soggetta a imposta, ma in seguito era stata esentata.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda innanzitutto che la direttiva 69/335 mira a limitare, e in prospettiva a eliminare, l’imposta sui conferimenti, consentendo agli Stati membri di mantenerla solo in via eccezionale per ragioni di gettito e nei limiti espressamente previsti.

Sulla base della propria giurisprudenza, in particolare della sentenza Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, la Corte ribadisce che:

  • il riferimento al 1° luglio 1984 non costituisce un’autorizzazione generale a reintrodurre un’imposta sui conferimenti;
  • se uno Stato membro ha rinunciato alla riscossione di tale imposta, non può poi reintrodurla facendo leva sulla situazione esistente a quella data;
  • la logica dell’articolo 7 è quella di preservare, in casi limitati, un prelievo già esistente, non di consentire una sua riesumazione.

La Corte osserva che nel caso concreto l’operazione in questione riguarda la costituzione di una società di capitali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e non l’aumento di capitale di cui alla lettera c). Tuttavia, tale differenza non incide sulla soluzione, poiché gli obblighi derivanti dall’articolo 7 si applicano a tutte le operazioni rientranti nell’ambito della direttiva.

Decisione

La Corte dichiara che gli articoli 4, paragrafo 1, lettera a), e 7, paragrafo 1, della direttiva 69/335 ostano a una normativa nazionale che reintroduce un’imposta sui conferimenti sulla costituzione di una società di capitali, quando tale operazione era soggetta a imposta al 1° luglio 1984 ma è stata successivamente esentata.

Rilievi pratici

Per i professionisti, la pronuncia conferma che la verifica della compatibilità di un tributo nazionale con la direttiva 69/335 non dipende solo dalla tassazione esistente al 1° luglio 1984, ma anche dal fatto che lo Stato membro abbia poi abolito l’imposta. In presenza di una soppressione successiva, la reintroduzione del prelievo è vietata dal diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materieimposte indirette sulla raccolta di capitalidiritto societarioimposta di bolloarmonizzazione fiscale

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