Cassazione Civile, Ordinanza n. 14254/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica doganale del 18 gennaio 2017 relativo a una dichiarazione di importazione del 19 dicembre 2012 presentata da una società poi cancellata dal registro delle imprese. L'amministrazione contestava l'invalidità di certificati di origine taiwanese relativi a partite di viti e bulloni, ritenendo in realtà la merce di origine cinese e applicando il dazio antidumping previsto dal Regolamento (CE) n. 91/2009. Il destinatario dell'atto, che era stato liquidatore della società importatrice, aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione e decadenza della pretesa, l'infondatezza nel merito e la propria buona fede. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo, da un lato, che l'avviso fosse stato notificato al legale rappresentante di una società già cancellata, con conseguente difetto di legittimazione passiva, e, dall'altro, che sussistesse la buona fede dell'importatore e che l'art. 79 del codice doganale fosse successivo ai fatti. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione di norme civilistiche e doganali sostenendo che il contribuente fosse debitore quale dichiarante in dogana e che la disciplina doganale non richiedesse dolo o colpa, salvo l'errore dell'autorità non ragionevolmente conoscibile; con il secondo motivo ha dedotto motivazione apparente della sentenza di appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la motivazione della CTR, pur succinta, era comunque rinvenibile e quindi non apparente. Ha poi ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui censurava il difetto di legittimazione passiva, osservando che il soggetto passivo dell'obbligazione doganale era la società cancellata e che, nelle pretese rivolte a società estinta, il contraddittorio va instaurato nei confronti dei successori, cioè dei soci, non del legale rappresentante. Ha invece dichiarato inammissibile la parte del motivo che assumeva che il dichiarante fosse il contribuente in proprio, perché tale deduzione richiedeva una diversa ricostruzione in fatto e l'avviso di rettifica non era stato trascritto. Sono state inoltre dichiarate inammissibili le ulteriori doglianze del medesimo motivo in quanto dirette contro autonome rationes decidendi non idonee, da sole, a determinare la cassazione della sentenza se non specificamente censurate. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia soccombente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro per dedurre la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
utilizzato come parametro per dedurre il vizio di motivazione apparente.
art. 132 c.p.c.
richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per il contenuto motivazionale delle sentenze tributarie.
art. 2495, secondo comma, c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di effetti della cancellazione della società e soggetti nei cui confronti far valere la pretesa.
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere probatorio.
art. 77 Reg. (UE) n. 952/2013
richiamato dalla ricorrente in tema di obbligazione doganale e soggetti tenuti al pagamento.
art. 79 Reg. (UE) n. 952/2013
richiamato per contestare l'affermazione di inapplicabilità temporale; la Corte non fonda la decisione su questo profilo.
art. 201 Reg. (CE) n. 2913/1992
richiamato come norma doganale sull'insorgenza dell'obbligazione.
art. 202 Reg. (CE) n. 2913/1992
richiamato come norma doganale sui debitori dell'obbligazione.
art. 220 Reg. (CE) n. 2913/1992
richiamato con riferimento al recupero a posteriori dei dazi.
art. 199 Reg. (CEE) n. 2454/1993
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'individuazione del debitore doganale.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando non sia in alcun modo ricostruibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente.
- Quando la pretesa fiscale o doganale sia rivolta a una società cancellata dal registro delle imprese, il contraddittorio va instaurato nei confronti dei successori della società estinta e non del suo legale rappresentante.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare in censura di violazione di legge una doglianza che richieda un diverso accertamento in fatto rispetto a quello compiuto dal giudice di merito.
- Se una decisione di merito è sorretta da rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile l'esame delle censure dirette alle altre, perché comunque non idonee a determinare la cassazione della sentenza.
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