Sentenza del 16/05/2017 n. 3498 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRAP - Libero professionista - Autonoma organizzazione - Rilevanza compensi lavoro modesta entità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso la sussistenza dell'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP. L'impiego di collaborazioni o prestazioni di lavoro di modesta entità, in assenza di una struttura organizzata autonoma capace di produrre reddito indipendentemente dall'apporto personale del professionista, non integra il presupposto impositivo. Il ricorso del contribuente è stato quindi accolto, con conseguente esclusione dell'IRAP dovuta per tale motivo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la debenza dell'IRAP, sostenendo l'insussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. In particolare, i beni e servizi utilizzati erano meramente strumentali all'esercizio personale dell'attività, i compensi corrisposti a terzi per prestazioni lavorative erano di modesta entità e l'attività non era idonea a produrre reddito senza la partecipazione diretta del professionista.
Norme richiamate
IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione
Il presupposto dell'IRAP per il lavoratore autonomo ricorre solo quando esiste un insieme organizzato di beni, servizi e collaborazioni idoneo a produrre reddito in modo autonomo rispetto all'attività personale del professionista.
Principio della strumentalità dei beni e servizi
La semplice disponibilità di beni e servizi normalmente necessari o strumentali all'esercizio dell'attività professionale non dimostra, da sola, l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
Massime di principio
- Per valutare l'assoggettamento all'IRAP di un professionista occorre verificare la concreta esistenza di una struttura organizzativa autonoma, non la mera presenza di strumenti, locali o spese.
- Compensi a terzi di modesta entità, occasionali o accessori, non determinano automaticamente l'autonoma organizzazione, soprattutto quando il reddito dipende principalmente dall'attività personale del professionista.
- L'autonoma organizzazione sussiste quando l'organizzazione di capitale, lavoro altrui o servizi è significativa e consente all'attività di produrre reddito anche senza la partecipazione personale del titolare.
- La valutazione deve essere concreta e complessiva, considerando entità delle spese, natura delle collaborazioni, stabilità dell'organizzazione e ruolo effettivo del professionista.
- La decisione non stabilisce che ogni collaborazione o compenso di lavoro sia irrilevante: una struttura più ampia, stabile o indispensabile alla produzione del reddito può integrare il presupposto IRAP.
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