Sentenza del 25/11/2020 n. 1363 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - sentenza di primo grado favorevole al contribuente - iscrizione a ruolo straordinario - non è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente: l'iscrizione nei ruoli straordinari non può essere mantenuta quando l'atto impositivo presupposto è stato annullato, anche se la sentenza non è passata in giudicato. L'ente impositore è obbligato a conformarsi alla statuizione giudiziale adottando i provvedimenti di sgravio e, se dovuto, il rimborso dell'eccedenza del tributo versato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Iscrizione a ruolo straordinario del tributo di registro, comprensiva di interessi e sanzioni, in relazione a un avviso di accertamento non definitivo. La questione verte sul fatto che tale iscrizione è una misura cautelare a garanzia del credito erariale e la sua legittimità dipende dalla validità dell'atto impositivo presupposto.
Norme richiamate
norme generali sul ruolo straordinario e sulla riscossione coattiva
L'iscrizione a ruolo straordinario è qualificata come misura cautelare a garanzia del credito erariale e la sua legittimità è condizionata dalla validità dell'atto impositivo che ne costituisce il titolo.
principio di conformità dell'azione amministrativa alle statuizioni giudiziali
Quando il giudice tributario annulla, anche non definitivamente, l'atto impositivo presupposto, l'amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti conseguenti (sgravio e, se del caso, rimborso) senza invocare la persistenza della misura cautelare.
Massime di principio
- L'iscrizione a ruolo straordinario è una misura cautelare: la sua legittimità è subordinata alla regolarità dell'atto impositivo che ne costituisce il titolo.
- Se il giudice tributario annulla l'atto impositivo (anche se la sentenza non è definitiva), l'amministrazione deve adeguare la propria condotta e procedere allo sgravio e all'eventuale rimborso.
- L'iscrizione a ruolo straordinario non può essere utilizzata per aggirare la valutazione di merito sull'atto impositivo: non cancella i diritti del contribuente ad ottenere la tutela giudiziale.
- Per procedere all'iscrizione straordinaria l'amministrazione deve motivare adeguatamente il 'fondato pericolo per la riscossione' e la misura deve essere proporzionata e documentata.
- Il contribuente cui venga annullato l'atto impositivo deve poter ottenere con tempestività il rimborso o lo sgravio senza che la pretesa erariale continui ad essere eseguita in contrasto con la decisione giudiziale.
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