Sentenza n. 3135/2026 - Napoli, Sezione 6
per ottenere la condanna dell’I.N.P.S. al ricalcolo del trattamento di fine servizio, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento dei sei scatti stipendiali ai fini del ricalcolo del trattamento di fine servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato, collocato a riposo a domanda all'età di 58 anni con 44 anni di servizio utile, ha chiesto l'accertamento del diritto al beneficio previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, consistente nell'attribuzione, ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di sei scatti stipendiali del 2,50 per cento ciascuno calcolati sull'ultimo stipendio, nonché la condanna dell'INPS al ricalcolo e al pagamento del TFS, con interessi e rivalutazione. L'INPS ha negato il beneficio e ha resistito deducendo, secondo quanto riportato in sentenza, l'inosservanza del termine di sessanta giorni per la domanda di pensionamento, la prescrizione del diritto dalla cessazione dal servizio e l'illegittimità costituzionale della disciplina.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando l'orientamento ormai costante della giurisprudenza amministrativa secondo cui il beneficio dei sei scatti spetta al personale delle forze di polizia, sia a ordinamento civile sia militare, collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Ha escluso che la presentazione della domanda di pensionamento oltre il termine di sessanta giorni determini la decadenza dal beneficio, poiché tale termine è funzionale soltanto a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo. Ha inoltre ritenuto che la prescrizione decorra dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche per effetto interruttivo del pagamento rateale, e non dalla cessazione dal servizio. Ha giudicato manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità, poiché il beneficio ha una specifica base legislativa e la sua estensione a determinate categorie del comparto sicurezza rientra nella discrezionalità legislativa senza irragionevoli disparità di trattamento. Ha quindi accertato l'obbligo dell'INPS di rideterminare il TFS includendo i sei scatti nella base di calcolo e di corrispondere le somme dovute, oltre agli interessi legali. Ha escluso la rivalutazione monetaria, ritenendone vietato il cumulo con gli interessi dall'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991. L'INPS è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
attribuzione “ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita” di “sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio”
Il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine di sessanta giorni per la domanda non è previsto a pena di decadenza, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412
Vieta il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi sulle somme dovute a titolo di trattamento di fine servizio, sicché sono riconoscibili i soli interessi legali.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spetta al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda quando siano maturati entrambi i requisiti sostanziali del compimento di 55 anni di età e di 35 anni di servizio utile.
- Il termine di sessanta giorni per presentare la domanda di pensionamento previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 non determina la decadenza dal beneficio dei sei scatti, poiché è funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo.
- Per il diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio derivante dal riconoscimento dei sei scatti, la prescrizione decorre dalla data di emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in considerazione dell'effetto interruttivo riconducibile al pagamento rateale del dovuto, e non dalla data di cessazione dal servizio.
- La disciplina legislativa dei sei scatti stipendiali, fondata su specifiche disposizioni normative e riferita a determinate categorie del comparto sicurezza, non viola i principi costituzionali di ragionevolezza e parità di trattamento, rientrando nella discrezionalità del legislatore.
- In materia di trattamento di fine servizio, il riconoscimento degli interessi legali non può essere cumulato con la rivalutazione monetaria quando tale cumulo è escluso dall'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991.
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