Sentenza del 11/05/2015 n. 1983 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imposte sul reddito Irpef - Accertamento sintetico - Spese per investimenti patrimoniali - Presunzione di maggior reddito - Onere probatorio in capo al contribuente - Documentazione della disponibilità di risorse finanziarie - Sufficienza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la presunzione di maggior reddito derivante da spese per investimenti patrimoniali, sostenendo di poter dimostrare la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti a giustificare tali spese. La questione riguardava l'estensione dell'onere probatorio previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, nella versione anteriore alla modifica introdotta dal d.l. n. 78/2010: se fosse necessario dimostrare lo specifico collegamento tra le somme disponibili e gli investimenti effettuati, oppure se fosse sufficiente provare l'esistenza di risorse finanziarie idonee.
La decisione
La sentenza ha stabilito che, in presenza della presunzione di maggior reddito collegata a spese per investimenti patrimoniali, il contribuente assolve il proprio onere probatorio indicando e documentando la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti. Non è necessario dimostrare che gli specifici investimenti siano stati finanziati proprio con quelle somme. L'esito è quindi favorevole al contribuente, nei limiti in cui la documentazione dimostri concretamente la disponibilità delle risorse.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, nella versione vigente anteriormente alla novella del d.l. n. 78/2010
In tema di accertamento sintetico
La norma consente di presumere un maggior reddito sulla base delle spese sostenute per investimenti patrimoniali, ma permette al contribuente di superare la presunzione dimostrando la disponibilità di risorse finanziarie idonee. Non occorre provare il rapporto diretto tra quelle specifiche risorse e il singolo investimento.
D.L. n. 78/2010
È richiamato soltanto per individuare la disciplina anteriore applicabile alla vicenda; la decisione riguarda infatti la versione precedente dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria presume un maggior reddito sulla base di investimenti patrimoniali, il contribuente può contrastare la presunzione documentando la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti.
- Non è normalmente necessario dimostrare la tracciabilità assoluta o il collegamento puntuale tra ogni singola somma disponibile e ogni specifico investimento, salvo eventuali ulteriori elementi contrari valutati nel caso concreto.
- La documentazione deve essere attendibile, coerente temporalmente e quantitativamente con gli investimenti contestati; la mera allegazione generica di disponibilità finanziarie può non essere sufficiente.
- La prova della disponibilità delle risorse non elimina automaticamente ogni contestazione, ma supera la presunzione reddituale se risulta concretamente idonea a spiegare la capacità di sostenere la spesa.
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