Sentenza n. 936/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento prot. n. 7635 del 3.9.2025, recante la reiezione dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica di una recinzione metallica; - dell’ordinanza n. 156 del 4.9.2025, recente l’ingiunzione di demolizione del manufatto e ripristino dello stato dei luoghi; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi la nota prot. n. 6584 del 27.7.2025 di sospensione del procedimento per acquisizioni istruttorie ed il preavviso di diniego prot. n. 7109 del 14.8.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica per una recinzione metallica e conseguente ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego dell’istanza di sanatoria paesaggistica relativa a una recinzione metallica installata sopra un muro in pietra divisorio e l’ordinanza di demolizione del manufatto. Hanno dedotto: violazione degli artt. 1140 e 2697 c.c. e dell’art. 3 l. n. 241/1990, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, sostenendo che il rogito del 1952 dimostrasse la loro legittimazione e che il Comune avesse invertito l’onere della prova; violazione dell’art. 880 c.c., per omessa applicazione della presunzione di comunione del muro divisorio; contraddittorietà nell’individuazione dei responsabili dell’abuso, poiché il diniego si fondava sulla possibile proprietà esclusiva dei confinanti mentre l’ordine di rimozione era stato notificato soltanto ai ricorrenti; violazione della clausola salvi i diritti dei terzi, nonché sproporzione e sviamento, per avere il Comune definito una controversia civilistica tra confinanti invece di limitarsi alla verifica amministrativa della legittimazione e della compatibilità paesaggistica. Il Comune ha sostenuto la legittimità degli atti.
La decisione
Il TAR ha accolto il quarto motivo, ritenendolo fondato e assorbente, e ha annullato sia il diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica sia l’ordinanza di demolizione. L’Amministrazione, nell’esercizio del potere autorizzatorio edilizio e paesaggistico, deve verificare la legittimazione del richiedente mediante indagini di pronta soluzione, ma non può definire controversie civilistiche opinabili sulla proprietà o sulla precisa collocazione del confine, che spettano al giudice ordinario. Nel caso concreto, il rogito del 1952, la planimetria allegata, la posizione del leccio raffigurato nell’atto e la documentazione fotografica fornivano elementi sufficienti a ritenere sussistente la legittimazione dei ricorrenti; inoltre, in assenza di prova contraria, operava la presunzione di comunione del muro divisorio prevista dall’art. 880, comma 2, c.c. La posa della recinzione sulla sommità del muro comune era quindi, ai fini della valutazione amministrativa, lecita sotto il profilo privatistico, non richiedendo il consenso dell’altro comproprietario quando non alteri la destinazione del bene comune né impedisca il pari uso. Il Comune avrebbe dovuto valutare la compatibilità paesaggistica e, se positiva, rilasciare il titolo con la clausola salvi i diritti dei terzi. L’eventuale successivo accertamento giudiziale della proprietà esclusiva del muro da parte dei confinanti avrebbe potuto incidere sull’efficacia dell’autorizzazione, ma non legittimava il Comune a risolvere preventivamente la controversia. Spese compensate, con rimborso del contributo unificato ai ricorrenti a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento amministrativo deve esplicitare una motivazione adeguata; nel caso concreto il difetto di istruttoria e motivazione era dedotto in relazione alla valutazione della proprietà del muro.
art. 880, comma 2, c.c.
Si presume…comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi
In assenza di elementi contrari, il muro divisorio tra giardini si presume comune; l’Amministrazione deve tener conto di tale presunzione senza pretendere di definire con precisione definitiva il regime dominicale.
art. 885 c.c.
La sopraelevazione del muro comune non necessita del consenso dell’altro comproprietario, nei limiti in cui siano rispettati i diritti di quest’ultimo.
art. 934 c.c.
L’eventuale accertamento giudiziale della costruzione del muro interamente sul fondo altrui potrebbe comportare l’acquisto per accessione e superare la presunzione di comproprietà; tale accertamento spetta però al giudice ordinario.
art. 73, comma 1, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione al deposito delle memorie conclusionali; non emerge una specifica interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- Nell’esercizio del potere autorizzatorio edilizio o paesaggistico, l’amministrazione deve verificare la legittimazione del richiedente con indagini di pronta soluzione, ma non può risolvere controversie civilistiche opinabili relative alla proprietà, ai confini o ai diritti reali dei privati.
- La clausola salvi i diritti dei terzi impedisce all’amministrazione di sostituirsi al giudice ordinario nella definizione dei rapporti privatistici: il rilascio del titolo amministrativo non pregiudica le azioni dei terzi davanti al giudice competente.
- Il muro che divide cortili, giardini, orti o recinti si presume comune ai sensi dell’art. 880, comma 2, c.c., salvo prova contraria; tale presunzione deve essere considerata dall’amministrazione nella verifica della legittimazione all’intervento.
- La sopraelevazione o l’installazione di una ringhiera o recinzione sulla sommità di un muro comune può costituire uso lecito della cosa comune quando non ne alteri la destinazione e non impedisca il pari uso da parte dell’altro comproprietario.
- L’amministrazione, una volta verificata la legittimazione sulla base di elementi sufficienti e senza definire controversie di diritti soggettivi, deve procedere autonomamente alla valutazione della compatibilità edilizia o paesaggistica dell’intervento; l’eventuale contestazione civilistica resta rimessa al giudice ordinario.
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