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Sentenza

Sentenza del 20/03/2015 n. 5643 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna che aveva annullato l’accertamento relativo all’anno d’imposta 2003. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES e IRAP, costi ritenuti non deducibili per prestazioni di merchandising apparentemente rese dalla ITS D. s.r.l. e aveva contestato la detrazione IVA su fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti. L’Agenzia ha sostenuto che, una volta forniti elementi presuntivi sulla fittizietà delle operazioni, spettasse al contribuente dimostrarne l’effettiva esistenza, nonché la certezza, inerenza e determinabilità dei costi. Ha inoltre denunciato l’insufficiente motivazione della CTR, che si era limitata a valorizzare la regolarità formale della contabilità senza esaminare gli indizi indicati dall’Ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto tutti i motivi di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa ad altra sezione della CTR dell’Emilia-Romagna. Il giudice del rinvio dovrà esaminare nuovamente il merito, valutando gli elementi presuntivi indicati dall’Amministrazione, tra cui l’assenza nello statuto della ITS di attività di merchandising, la mancanza di un contratto scritto, l’elevato importo dei costi e la mancata prova della loro effettività e inerenza. La liquidazione delle spese del giudizio di legittimità è stata rimessa al giudice del rinvio. La Cassazione non ha quindi definitivamente stabilito l’imposta dovuta, ma ha ritenuto errata la decisione favorevole alla contribuente.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75

    In materia di imposte sui redditi, il contribuente deve provare l’esistenza dei componenti negativi del reddito, nonché la loro certezza, inerenza all’attività d’impresa e oggettiva determinabilità.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21 e 54

    in ipotesi di fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, grava su di essa l’onere di provare che le operazioni [...] non sono state mai poste in essere, o lo sono state tra soggetti diversi; [...] qualora l’amministrazione fornisca validi elementi, anche mediante presunzioni, [...] passa sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate

    Per contestare la detrazione IVA l’Amministrazione deve fornire elementi, anche presuntivi, dell’inesistenza delle operazioni. Superata tale soglia probatoria, spetta al contribuente dimostrare che le prestazioni sono state realmente eseguite.

  • Art. 2697 del codice civile

    La decisione applica il principio generale dell’onere della prova: ciascuna parte deve dimostrare i fatti posti a fondamento della propria pretesa o eccezione, con una distribuzione specifica degli oneri in materia tributaria.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, del codice di procedura civile

    È censurabile la motivazione che ometta o trascuri elementi decisivi, oppure che presenti un percorso logico insufficiente a spiegare la decisione.

Massime di principio

  • La regolarità formale della contabilità e delle fatture non dimostra, da sola, l’effettività delle operazioni né la deducibilità dei costi o la detraibilità dell’IVA.
  • Per i costi dedotti ai fini delle imposte sui redditi, il contribuente deve poter documentare l’esistenza, la certezza, l’inerenza e la determinabilità delle spese.
  • In caso di fatture per operazioni ritenute inesistenti, l’Amministrazione non deve necessariamente fornire una prova diretta e completa: sono sufficienti elementi presuntivi gravi e coerenti; dopo tale dimostrazione, l’onere passa al contribuente.
  • Contratti mancanti, prestazioni non coerenti con l’oggetto sociale del fornitore, importi sproporzionati e assenza di documentazione concreta costituiscono elementi indiziari rilevanti.
  • Il giudice tributario deve esaminare e motivare specificamente tutti gli elementi di prova decisivi; una motivazione basata soltanto sulla contabilità formalmente regolare può essere cassata.
  • La Cassazione, quando rileva errori nell’applicazione dell’onere della prova o una motivazione insufficiente, può cassare la sentenza e rinviare la causa senza definire definitivamente l’ammontare dell’imposta.

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