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Ordinanza

Ordinanza n. 3624/2026 - Roma, Sezione 5Q

Accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di visto per ricongiungimento familiare.

Giustizia amministrativa202600979

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di visto per ricongiungimento familiare

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso volto ad accertare l’illegittimità del silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di visto per ricongiungimento familiare. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso, prospettando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo l’ordinanza, la controversia sul ricongiungimento familiare sarebbe devoluta alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, poiché il MAECI non disporrebbe di alcun apprezzamento discrezionale. Il Collegio ha inoltre richiamato il diritto fondamentale all’unità familiare, garantito dall’art. 8 CEDU, dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalle norme costituzionali a tutela della famiglia, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 202/2013. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., le parti sono state invitate a presentare memorie sulla questione rilevata d’ufficio.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso né sull’ammissibilità del ricorso né sul difetto di giurisdizione. Ha assegnato alle parti 30 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell’ordinanza, per depositare memorie sulla questione relativa alla possibile devoluzione della controversia al giudice ordinario. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 14 aprile 2026 per il prosieguo. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice, quando rileva d’ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione stessa.

  • art. 8 CEDU

    Richiamato quale fonte sovranazionale del diritto al rispetto della vita privata e familiare e, in particolare, della tutela dell’unità familiare.

  • art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamato quale garanzia del rispetto della vita privata e familiare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati in relazione alla tutela dei dati personali e all’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio, dopo il passaggio in decisione, una questione potenzialmente decisiva sull’ammissibilità del ricorso o sul riparto di giurisdizione, deve instaurare il contraddittorio sulla questione assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.
  • Le controversie in materia di ricongiungimento familiare possono essere ritenute devolute alla giurisdizione ordinaria quando l’amministrazione non dispone di alcun apprezzamento discrezionale e la posizione dedotta in giudizio ha natura di diritto fondamentale all’unità familiare; tale questione deve essere verificata in concreto prima di decidere il ricorso contro il silenzio dell’amministrazione.
  • Il diritto all’unità familiare trova tutela, secondo il richiamo operato dall’ordinanza, nell’art. 8 CEDU, nell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nelle norme costituzionali di protezione della famiglia.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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