Sentenza n. 5080/2026 - Napoli, Sezione 8
Per l'accertamento della illegittimità del silenzio inadempimento del Comune di Valle di Maddaloni e del conseguente obbligo dell’ente comunale di concludere il procedimento, provvedendo sulla richiesta della ricorrente di procedere ad emettere i provvedimenti repressivi previsti dalla legge per opere abusive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune sulle diffide volte a ottenere l’esecuzione di ordinanze di demolizione e ripristino relative a opere abusive realizzate sul fondo confinante
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un terreno confinante con quello del controinteressato, deduceva che quest’ultimo aveva realizzato un muro di confine occupando parte della sua proprietà e di un’area comunale. Il Comune aveva adottato un’ordinanza di ripristino nel 2011, successivamente sospesa per favorire tentativi transattivi e poi confermata nel 2013. La legittimità dei provvedimenti repressivi era stata definitivamente riconosciuta dal TAR e dal Consiglio di Stato. Nonostante plurime diffide del 2022 e del 2023, il Comune non aveva dato esecuzione alle ordinanze né adottato un provvedimento espresso sulle richieste della proprietaria. Nel 2023 era stata inoltre emanata una nuova ordinanza di demolizione, rimasta anch’essa ineseguita. La ricorrente chiedeva quindi l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, la condanna del Comune a provvedere all’esecuzione delle demolizioni e il pagamento dell’indennizzo da mero ritardo ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990. Il Comune chiedeva il rigetto, richiamando una proposta transattiva rimasta ineseguita e la situazione di dissesto finanziario, che avrebbe impedito il ricorso a mutui per finanziare le demolizioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso quanto all’azione avverso il silenzio. Ha riconosciuto alla proprietaria confinante una posizione differenziata e qualificata, fondata sulla vicinitas, rispetto all’esercizio dei poteri repressivi degli abusi edilizi. Tale posizione le consente di pretendere non necessariamente l’adozione della misura richiesta, ma almeno un provvedimento espresso che definisca il procedimento e spieghi le ragioni dell’eventuale mancata repressione. Nel caso concreto, la mancata esecuzione delle ordinanze di demolizione era pacifica, la loro legittimità era stata definitivamente accertata e il Comune non aveva riscontrato le diffide con un atto espresso. Il Comune è stato quindi obbligato, entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, a porre in essere tutte le misure necessarie per eseguire l’ordinanza di demolizione e ripristinare la legalità, oppure ad adottare un provvedimento esplicito sulle ragioni per cui non intenda eseguire la sanzione. È stato nominato sin d’ora il Prefetto di Caserta quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’eventuale ulteriore inerzia, con termine di 60 giorni su istanza di parte. È stata invece respinta la domanda di indennizzo da mero ritardo, poiché la ricorrente non aveva previamente attivato, entro il termine previsto, l’autorità titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 27 e seguenti d.P.R. 380/2001
Il proprietario confinante, in ragione della vicinitas, è titolare di un interesse differenziato e qualificato a che l’amministrazione eserciti i poteri repressivi degli abusi edilizi o motivi espressamente il mancato intervento.
art. 31 c.p.a.
Il proprietario del fondo limitrofo può proporre l’azione avverso il silenzio quando l’amministrazione non provvede sull’istanza relativa alla repressione di un abuso edilizio confinante.
art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990
L’indennizzo da mero ritardo non è riconoscibile se l’istante non ha previamente fatto ricorso all’autorità titolare del potere sostitutivo entro il termine previsto.
art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990
L’attivazione dell’autorità titolare del potere sostitutivo costituisce presupposto per il riconoscimento dell’indennizzo da mero ritardo.
Massime di principio
- Il proprietario di un’area o di un fabbricato confinante con l’immobile interessato da un abuso edilizio è titolare, in ragione della vicinitas, di un interesse legittimo differenziato e qualificato all’esercizio dei poteri repressivi previsti dagli artt. 27 e seguenti del d.P.R. 380/2001.
- Il proprietario confinante può agire ai sensi dell’art. 31 c.p.a. contro il silenzio dell’amministrazione sull’istanza o sulla diffida diretta a ottenere la repressione dell’abuso edilizio; l’amministrazione deve adottare le misure richieste oppure un provvedimento espresso che ne spieghi le ragioni del mancato esercizio.
- Quando la legittimità dell’ordinanza di demolizione è stata definitivamente accertata e la sua mancata esecuzione è pacifica, l’amministrazione deve attivarsi per eseguirla o motivare espressamente l’eventuale decisione di non procedere; le difficoltà finanziarie dell’ente non escludono l’obbligo di provvedere.
- L’indennizzo da mero ritardo previsto dall’art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990 presuppone che l’interessato, scaduto il termine per concludere il procedimento, abbia previamente richiesto l’intervento dell’autorità titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis, della stessa legge.
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