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Sentenza

Sentenza n. 15429/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento 1) del decreto di cui alla nota MIMIT AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.I.0027883 del 04-08-2025 a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il Digitale la connettività e le Nuove tecnologie del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con cui è indetta procedura di selezione compartiva (cd. Beauty contest) per “l'assegnazione del diritto d'uso di frequenza per il servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale, di cui al PNFAF-DAB in attuazione della disciplina stabilita dall'allegato A della delibera n. 664/09/CONS relativa al bacino d'utenza n. 15 per la rete locale n. 3 blocchi DAB 6D (AV -BN) 11° (CE - NA) 8C (SA)”, ammettendo alla presentazione della domanda i seguenti soggetti: a. CR.DAB SCARL; b. CREADAB SCARL., nella parte in cui non ha previsto l'assegnazione della rete 3 bis al concorrente non assegnatario della rete 3, pur ammettendo alla procedura due Consorzi, come da delibera AGCOM n. 145/25/Cons, nonché nella parte in cui ammette alla procedura comparativa il Consorzio CR.DAB SCRL; 2) di ogni altro atto connesso, preordinato e conseguente, anche se non conosciuto, ivi inclusi gli atti endoprocedimentali tutti, quali, a titolo esemplificativo, i provvedimenti ricognitivi delle manifestazioni di interesse pervenute al Ministero, e pubblicazioni riepilogative sul sito ministeriale.

Giustizia amministrativa202513553

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale che indiceva una procedura comparativa per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per la radiodiffusione sonora digitale nel bacino d’utenza n. 15, contestato per la mancata previsione dell’assegnazione della rete 3 bis al concorrente non assegnatario della rete 3 e per l’ammissione del consorzio concorrente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il consorzio ricorrente ha impugnato il decreto del 4 agosto 2025 con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva indetto una procedura comparativa per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per la radiodiffusione sonora digitale nel bacino d’utenza n. 15. Ha contestato, da un lato, che la procedura non prevedesse l’assegnazione della rete 3 bis al concorrente non assegnatario della rete 3, pur essendo stati ammessi due consorzi; dall’altro, l’ammissione alla procedura del consorzio concorrente C.R. Dab. Nelle more, il Ministero ha assegnato alla ricorrente il diritto d’uso della rete locale 3 bis nel bacino n. 15-Campania, sul blocco DAB5 D. La ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., perché, nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha assegnato alla ricorrente il diritto d’uso della rete 3 bis, conseguendo così il bene della vita richiesto e facendo venir meno l’utilità della prosecuzione del processo. Non ha esaminato nel merito le censure relative alla disciplina della procedura e all’ammissione del consorzio concorrente. Ha compensato le spese, considerato il complessivo comportamento dell’Amministrazione, fermo l’obbligo di restituzione del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere presuppone che, durante il giudizio, l’attività amministrativa sopravvenuta soddisfi integralmente l’interesse azionato, rendendo inutile la prosecuzione del processo.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Spese compensate, ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis.1 d.P.R. n. 115/2002, ove versato.

    La compensazione delle spese non esclude l’obbligo di restituzione del contributo unificato, ove versato.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, una successiva attività dell’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, facendo venir meno l’utilità della decisione sul ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radio
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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