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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05984/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il giudizio trae origine dalla domanda proposta da un soggetto che aveva ottenuto un finanziamento e, una volta estinto anticipatamente il rapporto, aveva chiesto la restituzione di somme che assumeva versate in eccesso rispetto a quanto dovuto contrattualmente a titolo di interessi e costi residui. In primo grado la domanda era stata accolta dal giudice di pace; in appello, su impugnazione della banca finanziatrice, il tribunale ha riformato la decisione e rigettato la pretesa restitutoria. Il soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, successivamente sottoscritto per adesione dalla controricorrente. Il testo dà atto della ritualità della rinuncia e della relativa accettazione, e precisa che non sussiste obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi di rinuncia, poiché la previsione di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione e della sua accettazione da parte della controricorrente, ritenendole rituali e provenienti da soggetti muniti di poteri. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    In presenza di rinuncia al ricorso per cassazione accettata dalla controparte, il giudizio deve essere dichiarato estinto; la rinuncia e l'accettazione devono risultare rituali e sottoscritte dai soggetti muniti dei relativi poteri.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la disposizione riguarda solo i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ed è norma di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamato quale base della disciplina dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente formulata e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza necessità di una pronuncia di merito.
  • L'accettazione della rinuncia deve provenire da parte e difensore muniti dei relativi poteri e deve risultare da atto univoco, così da rendere rituale l'estinzione del processo.
  • L'obbligo dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente è di stretta interpretazione e non può essere esteso ai casi di rinuncia al ricorso.
  • La misura dell'ulteriore contributo unificato si applica soltanto ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche all'estinzione per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneEstinzione anticipata
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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