Ordinanza n. 275/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del finanziamento concesso per un progetto a valere sulla Misura 5.69 del PO FEAMP 2014-2020, con contestuale richiesta di restituzione dell’importo erogato
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto di revoca del finanziamento, la relativa notificazione, il parere dell’Avvocatura distrettuale, la comunicazione di avvio del procedimento e, per quanto occorrente, il bando della Misura 5.69. Ha dedotto, tra l’altro, l’illegittimità dell’esercizio dell’autotutela oltre il termine ordinario, contestando l’imputabilità della falsa rappresentazione dei presupposti; l’assenza o insufficienza dell’interesse pubblico alla revoca; l’incidenza della messa alla prova degli imputati sulle conseguenze amministrative dei fatti; la lesione del legittimo affidamento; nonché l’illegittimità del richiamo, nel bando, all’art. 106 del regolamento UE n. 966/2012, disposizione non più vigente al momento della presentazione della domanda. In via subordinata è stato chiesto il risarcimento del danno da lesione dell’affidamento, in misura almeno pari al contributo concesso.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per assenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che l’erroneità dei presupposti del finanziamento fosse imputabile esclusivamente alla ricorrente, che aveva dichiarato l’insussistenza delle cause di esclusione richiamate dal bando nonostante la definitività, anteriore alla dichiarazione, di due decreti penali di condanna relativi ai reati indicati nel provvedimento. In tale situazione, l’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990 consente il superamento del termine ordinario di autotutela, quando la falsa rappresentazione della realtà sia rimproverabile al privato e sia oggettivamente verificabile dall’amministrazione. Il Collegio ha inoltre ritenuto sostanzialmente in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto illegittimo ottenuto mediante una condotta non corretta, escludendo quindi un affidamento meritevole di tutela. La messa alla prova rileva sul piano penale e non impedisce l’autonomo procedimento amministrativo di decadenza o revoca; l’eventuale accettazione dell’offerta è stata comunque considerata solo come acconto sul maggior danno e non integralmente satisfattiva. Infine, il richiamo del bando all’art. 106 del regolamento UE n. 966/2012 è stato qualificato come rinvio recettizio a cause di esclusione sostanzialmente analoghe a quelle previste dall’art. 136 del regolamento UE n. 2018/1046, vigente, e non è stato ritenuto illogico o irragionevole. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in € 750 oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta in via incidentale; la domanda è stata rigettata per insussistenza del fumus boni iuris.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato
Il termine ordinario per l’annullamento d’ufficio può essere superato quando l’illegittimità derivi da una falsa rappresentazione della realtà imputabile al privato; l’accertamento penale definitivo è necessario per le dichiarazioni false o mendaci derivanti da condotte penalmente rilevanti, mentre la falsa rappresentazione fattuale può essere accertata inequivocabilmente dall’amministrazione con i propri mezzi.
art. 106 regolamento UE n. 966/2012
il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all’art.106 del Reg. UE n.966/2012
Il richiamo contenuto nel bando, pur riferito a una disposizione abrogata, opera come rinvio recettizio alle cause di esclusione e non è stato ritenuto illegittimo.
art. 136 regolamento UE n. 2018/1046
Prevede cause di esclusione sostanzialmente analoghe a quelle richiamate dal bando, sicché il riferimento alla precedente disposizione europea non è stato ritenuto illogico o irragionevole.
art. 5, lett. c), l. 30 aprile 1962, n. 283
Individua i reati oggetto dei decreti penali di condanna definitivi che rendevano falsa la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 10 regolamento UE 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il termine ordinario per l’annullamento d’ufficio non opera quando l’illegittimità del provvedimento sia stata determinata da una falsa rappresentazione della realtà imputabile al privato, purché la difformità tra realtà rappresentata e realtà effettiva sia oggettiva e inequivocabilmente accertabile dall’amministrazione.
- Quando il privato ottiene un finanziamento pubblico dichiarando falsamente l’insussistenza di cause di esclusione già esistenti e definitivamente accertate prima della dichiarazione, l’amministrazione può rimuovere il provvedimento concessorio anche oltre il termine ordinario di autotutela.
- La condotta non corretta del privato che abbia determinato l’adozione di un atto illegittimo esclude, in linea di principio, la configurabilità di un affidamento meritevole di tutela sulla stabilità del beneficio conseguito.
- La messa alla prova e le vicende estintive o premiali del procedimento penale non impediscono l’autonomo esercizio dei poteri amministrativi di revoca o decadenza, quando questi si fondino su presupposti e finalità propri.
- Il richiamo recettizio contenuto in un bando a una disposizione europea abrogata non determina automaticamente l’illegittimità del bando, se le cause di esclusione richiamate risultano sostanzialmente corrispondenti a quelle previste dalla disciplina europea vigente e il richiamo non contrasta con l’interesse generale alla trasparenza nell’erogazione dei fondi pubblici.
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