Sentenza del 24/07/2015 n. 15639 - Corte di Cassazione
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI - Cessioni intracomunitarie - Non imponibilità - Condizioni - Assenza di presupposti sostanziali - Conseguenze - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava il recupero dell'IVA sulle cessioni asseritamente intracomunitarie effettuate nel 2004 a favore della società lussemburghese A.I. SA. Sosteneva che il codice identificativo del cessionario era stato verificato in occasione di precedenti rapporti commerciali e che, comunque, essa aveva agito in buona fede, facendo affidamento su R.P., sedicente rappresentante della società estera. La contribuente denunciava la violazione degli artt. 41, 46 e 50 del D.L. n. 331/1993, nonché dell'art. 10 della L. n. 212/2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato il recupero dell'IVA. La società lussemburghese era cessata e fallita dal 13 febbraio 2002, quindi non esercitava alcuna attività economica al momento delle forniture del 2004 e non aveva acquisito la proprietà dei beni. Non si trattava di una mera irregolarità formale relativa al numero identificativo, ma della mancanza di presupposti sostanziali della cessione intracomunitaria. La società italiana, inoltre, non aveva verificato l'attuale operatività della cessionaria né i poteri del sedicente rappresentante, non potendo quindi invocare un affidamento incolpevole. È stata condannata anche al pagamento delle spese processuali, liquidate in 7.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 41, 46 e 50, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427
L'applicazione del regime di non imponibilità delle cessioni intracomunitarie richiede che ne sussistano tutti i presupposti sostanziali.
Il regime di non imponibilità presuppone una reale cessione intracomunitaria, con un cessionario comunitario effettivamente esistente e operativo. La sola indicazione o precedente verifica del numero IVA non è sufficiente quando mancano i requisiti sostanziali.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
La tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente non opera quando l'operatore avrebbe potuto, con ordinaria diligenza, verificare l'inesistenza o l'irregolarità del cessionario.
Codice civile, art. 1176, comma 2
L'imprenditore deve agire con la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell'attività esercitata; ciò include controlli adeguati sull'identità, sull'esistenza e sull'operatività della controparte commerciale.
Codice civile, art. 1393
Chi contratta con un rappresentante può esigere la giustificazione dei suoi poteri. L'omesso controllo sui poteri rappresentativi può escludere l'affidamento incolpevole del terzo.
Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-409/04, Teleos
Le nozioni di cessione e acquisto intracomunitari hanno carattere obiettivo: la non imponibilità opera quando il diritto di proprietà è trasferito e i beni sono effettivamente spediti o trasportati fuori dallo Stato membro di origine.
Massime di principio
- Per applicare la non imponibilità IVA a una cessione intracomunitaria devono essere verificati tutti i presupposti sostanziali: esistenza e operatività del cessionario, effettivo trasferimento dei beni in altro Stato membro e reale trasferimento della proprietà.
- Una precedente verifica del numero IVA del cliente non esonera il cedente dal controllarne la validità e l'operatività al momento delle singole forniture, soprattutto dopo un lungo periodo di interruzione dei rapporti.
- La buona fede tutela il contribuente solo se deriva da un comportamento diligente e da un affidamento incolpevole; non è sufficiente dichiarare di essersi affidati a un rappresentante apparente o a documenti formalmente regolari.
- Quando emergono elementi anomali, come generalità incerte del rappresentante, rapporti ripresi dopo anni o informazioni incoerenti sulla società estera, il cedente deve svolgere controlli ulteriori e documentabili.
- L'invio dei modelli INTRASTAT o l'indicazione di un numero identificativo non sanano l'assenza dei requisiti sostanziali dell'operazione e non impediscono il recupero dell'IVA.
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