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Sentenza

Sentenza n. 883/2026 - Lecce, Sezione 1

Giustizia amministrativa202100942

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di sospensione dei lavori e demolizione con ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere edilizie ritenute abusive

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale n. 26 del 12 aprile 2021, notificata in date diverse, con cui il Comune aveva disposto la sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione di opere realizzate su un immobile di sua proprietà. Ha dedotto: la nullità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 21-septies l. n. 241/1990 e la violazione dell’art. 1325 c.c.; la violazione degli artt. 7 e seguenti l. n. 241/1990; la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 22 e 37 d.P.R. n. 380/2001, nonché falsa presupposizione, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, perplessità dell’azione amministrativa e ingiustizia manifesta; infine, la violazione degli artt. 90 e 146-bis del regolamento edilizio comunale e dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001, con ulteriori censure di falsa presupposizione, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato di avere presentato una SCIA con contestuale richiesta di sanatoria edilizia per le opere contestate e ha dichiarato il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro l’ordinanza edilizia. Il Collegio ha ritenuto decisiva la dichiarazione espressa della ricorrente, intervenuta prima che la causa fosse trattenuta per la decisione, con la quale era stata rappresentata la perdita di interesse a coltivare l’impugnazione a seguito della presentazione della SCIA e della richiesta di sanatoria edilizia. Ha affermato che il ricorrente dispone dell’azione sino al momento della decisione e può dichiarare di non avere più interesse; in tale situazione il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, dovendo dichiarare l’improcedibilità. Le spese sono state dichiarate irripetibili, anche in considerazione della mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    La norma è stata invocata dalla ricorrente quale fondamento della domanda di accertamento della nullità dell’ordinanza, ma il giudice non l’ha esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • artt. 7 ss. l. n. 241/1990

    La violazione delle garanzie partecipative è stata dedotta dalla ricorrente, ma non è stata scrutinata per l’improcedibilità del ricorso.

  • artt. 3, 22 e 37 d.P.R. n. 380/2001

    Le disposizioni sono state indicate come parametro delle censure sostanziali contro l’ordinanza edilizia, senza esame nel merito.

  • artt. 90 e 146-bis del regolamento edilizio comunale

    Le disposizioni sono state invocate per contestare la legittimità dell’ordinanza, ma il relativo motivo non è stato deciso.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicate.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza di smaltimento.

Massime di principio

  • Il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione amministrativa sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione.
  • Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima della decisione, di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e non emergono residui profili di interesse, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio all’esame del merito né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire quando la parte abbia dichiarato di averlo perduto.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSCIA e liberalizzazioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

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