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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20633/2021 del 19/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso su istanza di una banca per il pagamento, da parte della garante, delle somme dovute dal coniuge in forza di un contratto di mutuo rimasto inadempiuto. La garante ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che il rapporto dovesse essere assoggettato alla disciplina consumeristica e che, quindi, fosse competente territorialmente il giudice del foro del consumatore, coincidente con il tribunale del luogo del suo domicilio. La corte d'appello ha invece respinto l'impugnazione, ritenendo che il debitore principale avesse stipulato il mutuo per finalità estranee al consumo e che, per riflesso, anche la fideiussione dovesse restare fuori dall'ambito di tutela del consumatore. In cassazione la ricorrente ha censurato tale impostazione con il primo motivo, deducendo l'erronea applicazione del Codice del consumo e del TUB in tema di competenza territoriale e insistendo sulla nullità/incompetenza del giudice del monitorio, dovendosi applicare il foro del consumatore; gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri, ha cassato la decisione impugnata nei limiti del motivo accolto, ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Catanzaro e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha revocato il decreto ingiuntivo opposto. Ha inoltre condannato la banca resistente alle spese del giudizio di legittimità, compensando quelle dei gradi di merito per la controvertibilità della questione all'epoca.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206

    La competenza territoriale nelle controversie rientranti nella disciplina consumeristica va individuata nel foro del consumatore, cioè nel luogo di domicilio del fideiussore-consumatore quando la garanzia sia stata prestata al di fuori di un'attività professionale.

  • art. 121, comma 4, lett. e), d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB)

    Il richiamo alla finalità dell'operazione bancaria del debitore principale non è decisivo per escludere la qualità di consumatore del fideiussore, poiché i requisiti soggettivi vanno valutati con riferimento al contratto di fideiussione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte può decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 382, comma 2, c.p.c.

    La Corte può dichiarare la competenza territoriale del giudice individuato come competente.

  • d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)

    La disciplina consumeristica si applica anche alla fideiussione, se il garante è consumatore e la garanzia non è resa nell'esercizio di un'attività professionale.

Massime di principio

  • Nei contratti di fideiussione, la qualità di consumatore del garante deve essere valutata con riferimento alle parti del contratto di garanzia e non al distinto contratto principale garantito.
  • Se la fideiussione non è prestata nell'esercizio di un'attività professionale, il fideiussore conserva la qualità di consumatore anche quando garantisce un'obbligazione derivante da un rapporto con finalità imprenditoriali o professionali del debitore principale.
  • La disciplina consumeristica, compreso il foro del consumatore, si applica alla fideiussione stipulata da un consumatore a garanzia di debiti altrui, con conseguente incompetenza del giudice adito fuori dal domicilio del consumatore.
  • Quando la questione di competenza può essere decisa sulla base degli accertamenti già compiuti, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e pronunciare direttamente nel merito, dichiarando la competenza del giudice territoriale competente e revocando il decreto ingiuntivo.
  • Il riferimento alle finalità economiche del rapporto principale non basta, di per sé, a escludere la tutela consumeristica del garante, se manca un collegamento funzionale della garanzia con un'attività professionale del medesimo garante.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaFideiussioneMutuo
RamiProcesso civileConsumatoriBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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