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Ordinanza

Ordinanza n. 319/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del verbale di correzione datato -OMISSIS- (Allegato 1), della Corte d’Appello di Genova – Commissione Esami di Avvocato 2025 – II Sottocommissione, conosciuto dal ricorrente in data 31/03/2026 (Allegato 2) a seguito della pubblicazione sull’area riservata del sito del Ministero, con la quale è stato reso noto il voto della prova scritta contenuta nella busta n. -OMISSIS-, quindi la non ammissione alla prova orale del concorso per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato – sessione 2025, indetto con D.M. Giustizia 30 giugno 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale concorsi ed esami n. 56 del 18 luglio 2025, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente.

Giustizia amministrativa202600954

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di correzione della prova scritta dell'esame di abilitazione forense e conseguente non ammissione alla prova orale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale di correzione della propria prova scritta dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, sessione 2025, conosciuto tramite pubblicazione nell'area riservata del sito ministeriale, contestando la valutazione che aveva determinato la non ammissione alla prova orale. Dal testo non risultano specificate ulteriori censure articolate, ma il giudice ha esaminato, in particolare, i profili relativi alla sufficienza del voto numerico quale motivazione e ai limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della commissione esaminatrice.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Con sommaria delibazione, il Collegio ha ritenuto non favorevolmente apprezzabili le censure, affermando che, per motivare le valutazioni delle prove scritte dell'esame di avvocato, è sufficiente il voto numerico attribuito sulla base di criteri specifici di valutazione predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni. Ha inoltre ritenuto preclusa al giudice amministrativo un'analisi particolareggiata del giudizio tecnico della commissione, espressione di ampia discrezionalità tecnica qualificata, sindacabile solo in presenza di manifesta erroneità rilevabile ictu oculi o palese illogicità, non ravvisate nel caso concreto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; l'istanza di sospensione è stata respinta dopo la sommaria delibazione delle censure.

  • D.M. Giustizia 30 giugno 2025

    Atto di indizione della sessione 2025 dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nella valutazione delle prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, il voto numerico è sufficiente a motivare il giudizio quando sia attribuito sulla base di criteri specifici di valutazione predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni o chiarimenti.
  • Le valutazioni delle commissioni esaminatrici dell'esame di avvocato costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica qualificata e non sono soggette a un'analisi particolareggiata da parte del giudice amministrativo.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della commissione d'esame è ammesso soltanto in presenza di manifesta erroneità, rilevabile ictu oculi, o di palese illogicità; in assenza di tali anomalie la domanda cautelare non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di motivazione

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