Ordinanza n. 315/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di adozione di provvedimenti di revoca di licenze, autorizzazioni, concessioni e iscrizioni ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. 159/2011, comprendente la revoca dell'Autorizzazione unica ambientale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa autorizzata)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento comunale notificato l'8 giugno 2026 avente a oggetto la richiesta di revoca di licenze, autorizzazioni, concessioni e iscrizioni ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. 159/2011, nonché gli atti presupposti, connessi o consequenziali, inclusa una nota del Comando Provinciale dei Carabinieri. In sede cautelare è stata dedotta, tra l'altro, l'incompetenza del Comune ad adottare il provvedimento di revoca dell'Autorizzazione unica ambientale rilasciata alla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché l'Autorizzazione unica ambientale costituisce il presupposto indispensabile per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale e la sua mancata sospensione avrebbe potuto determinare gravi ripercussioni sull'occupazione dei dipendenti. Quanto alla censura relativa alla competenza del Comune, il Collegio ha ritenuto necessario un approfondimento da riservare alla fase di merito, senza quindi definire la questione in sede cautelare. La domanda cautelare è stata accolta e, per l'effetto, è stata sospesa l'efficacia degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 23 marzo 2027.
Norme richiamate
art. 94 d.lgs. 159/2011
“Richiesta di adozione provvedimenti di revoca di licenze, autorizzazioni, concessioni e iscrizioni ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 159/2011”
La norma è richiamata quale base del provvedimento comunale impugnato; l'ordinanza non definisce nel merito la legittimità del suo concreto esercizio.
art. 55 c.p.a.
“domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato”
È il fondamento processuale della tutela cautelare richiesta e concessa.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
“a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata”
È richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la questione relativa alla competenza dell'amministrazione ad adottare un provvedimento può essere riservata al merito quando richieda un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare.
- Sussiste il periculum in mora quando la sospensione o la revoca di un titolo autorizzativo costituisce il presupposto indispensabile per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale e la sua efficacia immediata può determinare gravi ripercussioni sull'occupazione dei dipendenti.
- Il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare e sospendere l'efficacia degli atti impugnati anche senza definire anticipatamente nel merito le censure dedotte, quando la tutela urgente sia giustificata dal rischio di un pregiudizio grave e irreparabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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