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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15568/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già ritenuto responsabile in entrambi i gradi di merito del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge, erronea qualificazione del fatto, mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 2) violazione di legge per l'asserita erronea applicazione della confisca della somma di denaro sequestrata; 3) violazione di legge e eccessività della pena, per la mancata applicazione dell'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. 309/1990. La Corte rileva che le censure riproponevano questioni già esaminate dal giudice di merito e che i motivi erano in larga parte di merito, non consentiti in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione della sentenza impugnata: la fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 era stata correttamente esclusa sulla base del quantitativo di droga sequestrata, idoneo al confezionamento di circa 947 dosi, delle modalità della condotta e della qualità della sostanza, elementi indicativi di un'attività illecita professionale e di rilevante capacità di diffusione sul mercato. Ha inoltre ritenuto legittima la confisca della somma di denaro sequestrata ai sensi dell'art. 240-bis c.p., in assenza di prova della provenienza lecita e di giustificazione del possesso, specie in mancanza di fonti lecite di reddito. Quanto alla pena, ha escluso qualsiasi vizio, osservando che l'attenuante invocata è riconoscibile solo se ricorre la lieve entità, qui esclusa, e che il trattamento sanzionatorio era già contenuto nel minimo edittale con riconoscimento delle attenuanti generiche. Al ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice per il reato di detenzione/cessione illecita di stupefacenti, ritenuta integrata nei gradi di merito e non scalfita dai motivi di ricorso.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La lieve entità è esclusa quando la valutazione complessiva di quantità, modalità della condotta e qualità della sostanza indica un'attività non occasionale, professionalizzata e con rilevante diffusività sul mercato.

  • art. 73, comma 5-bis, d.P.R. 309/1990

    L'attenuante invocata dal ricorrente è riconoscibile solo se risulta configurabile nei fatti l'ipotesi di lieve entità; se questa è esclusa, la censura sulla mancata applicazione è infondata.

  • art. 240-bis c.p.

    La confisca della somma di denaro sequestrata è legittima quando il possesso non è giustificato e manca prova della provenienza lecita, anche in considerazione dell'assenza di fonti lecite di reddito.

Massime di principio

  • Ai fini dell'esclusione della lieve entità nei reati in materia di stupefacenti, il giudice può valorizzare in modo congiunto quantità della sostanza, modalità dell'azione e qualità dello stupefacente, traendo da tali dati un giudizio complessivo sulla professionalità dell'attività illecita e sulla sua capacità di diffusione.
  • In cassazione non sono scrutinabili censure che si risolvono in una mera rilettura del materiale probatorio o in contestazioni di merito già affrontate dal giudice di appello, quando la motivazione impugnata sia congrua e logicamente coerente.
  • La confisca di somme di denaro può essere sorretta dalla mancanza di prova della provenienza lecita e dall'assenza di una spiegazione attendibile del possesso, specie se l'interessato non dispone di redditi leciti accertati.
  • L'attenuante legata alla minore offensività del fatto non può essere invocata autonomamente quando la fattispecie di lieve entità sia stata correttamente esclusa in concreto.
  • Quando la pena è già determinata nel minimo edittale e sono state concesse le attenuanti generiche, la doglianza di eccessività del trattamento sanzionatorio è priva di specifica consistenza se non indica un concreto vizio di legalità o di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioSequestroImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConfisca

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