Cassazione Penale, Sentenza n. 5369/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 22/02/2022 con la quale il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza ex art. 671 c.p.p. di riconoscimento del vincolo della continuazione tra varie condanne e decreti penali per truffa on-line. Il difensore (avv. Michele Gigliotti) ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per l'esclusione della continuazione, sostenendo la presenza degli indici tipici: omogeneità delle condotte, identità del bene giuridico offeso e contiguità cronologica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché diretto a un diverso apprezzamento degli elementi di fatto (materia non rimessa alla legittimità quando la motivazione è congrua). Ha ritenuto adeguata la valutazione del giudice dell'esecuzione che ha escluso la continuazione alla luce dell'arco temporale esteso (atti dal 2015 al 2018), delle diverse modalità esecutive, della partecipazione di persone diverse, dell'uso di carte e piattaforme differenti e della prevalenza di abitudine o occasionalità piuttosto che di una preventiva programmazione unitaria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'istanza di applicazione del vincolo della continuazione tra reati; richiede l'emersione di un disegno criminoso unitario e predeterminato, non basta la somiglianza o la mera ripetizione di reati nel tempo
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, salvo che non emergano profili di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria non è applicabile se manca la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Giurisprudenza (Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Rv. 254793)
Principio secondo cui, in tema di reato continuato, l'identità del disegno criminoso deve essere negata se la successione degli episodi esclude una preventiva programmazione dei reati, anche in presenza di contiguità spazio-temporale e nesso funzionale
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un disegno criminoso unitario e predeterminato; non è sufficiente la semplice omogeneità delle fattispecie
- L'arco temporale esteso tra le condotte (anni) pesa contro il riconoscimento della continuazione, soprattutto se connesso a modalità esecutive differenti
- La presenza di coautori diversi, l'uso di strumenti di pagamento e piattaforme differenti e l'assenza di elementi che leghino in modo organico le condotte suggeriscono abitualità o ripetizione e non programmazione unitaria
- In Cassazione non è possibile ottenere la riforma sulla base di una diversa valutazione dei fatti quando la motivazione del giudice di merito è congrua e conforme ai principi giurisprudenziali
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione conviene documentare elementi concreti di coordinamento e programmazione (comunicazioni tra coautori, utilizzazione sistematica degli stessi canali/procedure, flussi dei proventi riconducibili a un unico disegno)
- Un ricorso in cassazione che si limiti a contestare la valutazione probatoria e motivazionale del giudice di merito è spesso inammissibile e può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie
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