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Sentenza

Sentenza n. 19/2026 - Aosta, Sezione 1

quanto al ricorso n. 14 del 2026: per l’annullamento “- della decisione, ai sensi dell’art. 36, comma 3, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sull’oscuramento dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria del Lotto 1 (CIG B89A48E19A) della “Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e di sanificazione ambientale a ridotto impatto ambientale per l’Azienda USL della Valle d’Aosta ed. 1: Lotto 1 – Area territoriale 1, Lotto 2 – Area territoriale 2, Lotto 3 – Presidi ospedalieri” di cui alla comunicazione dell’aggiudicazione trasmessa in data 25 marzo 2026 a firma del Responsabile della Fase di Affidamento di In.Va. S.p.A.; - del diniego opposto da In.Va. S.p.A., con comunicazione di data 26 marzo 2026, all’istanza di accesso agli atti relativi all’offerta tecnica dell’aggiudicataria del Lotto 1 (CIG B89A48E19A) della “Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e di sanificazione ambientale a ridotto impatto ambientale per l’Azienda USL della Valle d’Aosta ed. 1: Lotto 1 – Area territoriale 1, Lotto 2 – Area territoriale 2, Lotto 3 – Presidi ospedalieri” proposta da Idealservice Soc. Coop con nota di data 25 marzo 2026 prot. n. PE047287-26; e per il conseguente accertamento del diritto della Ricorrente ad avere accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria del Lotto 1 (CIG B89A48E19A) della “Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e di sanificazione ambientale a ridotto impatto ambientale per l’Azienda USL della Valle d’Aosta ed. 1: Lotto 1 – Area territoriale 1, Lotto 2 – Area territoriale 2, Lotto 3 – Presidi ospedalieri”, inclusi i relativi allegati, non oscurata, nonché alla dichiarazione motivata e comprovata con cui Miorelli Service S.p.A. ne ha chiesto l’oscuramento e all’eventuale provvedimento con cui la stazione appaltante ha valutato e accolto, in tutto o in parte, tale richiesta; e per la conseguente condanna delle Amministrazioni Resistenti all’esibizione dei documenti richiesti”; quanto al ricorso n. 15 del 2026: per l’annullamento “- della decisione, ai sensi dell’art. 36, comma 3, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sull’oscuramento dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria del Lotto 3 (CIG B89A490340) della “Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e di sanificazione ambientale a ridotto impatto ambientale per l’Azienda USL della Valle d’Aosta ed. 1: Lotto 1 – Area territoriale 1, Lotto 2 – Area territoriale 2, Lotto 3 – Presidi ospedalieri” di cui alla comunicazione dell’aggiudicazione trasmessa in data 25 marzo 2026 a firma del Responsabile della Fase di Affidamento di In.Va. S.p.A.; - del diniego opposto da In.Va. S.p.A., con comunicazione di data 26 marzo 2026, all’istanza di accesso agli atti relativi all’offerta tecnica dell’aggiudicataria del Lotto 3 (CIG B89A490340) della “Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e di sanificazione ambientale a ridotto impatto ambientale per l’Azienda USL della Valle d’Aosta ed. 1: Lotto 1 – Area territoriale 1, Lotto 2 – Area territoriale 2, Lotto 3 – Presidi ospedalieri” proposta da Idealservice Soc. Coop con nota di data 25 marzo 2026 prot. n. PE047287-26; e per il conseguente accertamento del diritto della Ricorrente ad avere accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria del Lotto 3 (CIG B89A490340) della “Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e di sanificazione ambientale a ridotto impatto ambientale per l’Azienda USL della Valle d’Aosta ed. 1: Lotto 1 – Area territoriale 1, Lotto 2 – Area territoriale 2, Lotto 3 – Presidi ospedalieri”, inclusi i relativi allegati, non oscurata, nonché alla dichiarazione motivata e comprovata con cui Markas S.r.l. ne ha chiesto l’oscuramento e all’eventuale provvedimento con cui la stazione appaltante ha valutato e accolto, in tutto o in parte, tale richiesta; e per la conseguente condanna delle Amministrazioni Resistenti all’esibizione dei documenti richiesti”;

Giustizia amministrativa202600015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Valle d'Aosta, Sez. UnicaSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: decisioni sull'oscuramento delle offerte tecniche delle aggiudicatarie dei lotti 1 e 3 e diniego parziale di accesso alla relativa documentazione di gara

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa concorrente ha impugnato, con due ricorsi riuniti, le decisioni e le comunicazioni con cui la centrale di committenza ha reso disponibili con ampi omissis le offerte tecniche delle aggiudicatarie dei lotti 1 e 3, nonché il diniego di accesso motivato mediante il richiamo all'art. 36, comma 2, del d.lgs. 36/2023. Ha dedotto la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, dell'art. 3 della l. 241/1990 e dei principi di trasparenza, collaborazione, buona fede, concorrenza e parità di trattamento, oltre a difetto di motivazione, difetto di istruttoria, eccesso di potere e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che la stazione appaltante non avesse esplicitato le ragioni dell'oscuramento né verificato in concreto la sussistenza di segreti tecnici o commerciali, limitandosi ad accogliere sostanzialmente le richieste di riservatezza delle aggiudicatarie. Ha inoltre contestato l'estensione degli omissis, riguardanti circa 30 pagine su 52 dell'offerta relativa al lotto 1 e 35 pagine su 54 dell'offerta relativa al lotto 3, chiedendo in via principale l'ostensione integrale e, in subordine, l'accesso alle parti non assistite da una specifica e comprovata motivazione di segretezza, nonché alle dichiarazioni delle aggiudicatarie e agli eventuali provvedimenti di valutazione delle richieste di oscuramento.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Ha delimitato la controversia alle modalità di oscuramento delle offerte tecniche delle aggiudicatarie dei lotti 1 e 3, escludendo dall'esame la distinta richiesta relativa alla documentazione di tutti i concorrenti e la successiva istanza di accesso del 3 aprile 2026, ancora priva di riscontro. Il Collegio ha rilevato che l'art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. 36/2023 consente di sottrarre all'accesso le informazioni costituenti segreti tecnici e commerciali solo sulla base di una dichiarazione motivata e comprovata dell'offerente, che deve essere oggetto di effettiva verifica da parte della stazione appaltante. L'amministrazione non può accogliere sistematicamente le richieste di riservatezza né oscurare ampie porzioni dell'offerta senza distinguere gli elementi realmente segreti da quelli ostensibili. Il TAR ha inoltre precisato che la verifica dell'indispensabilità dell'accesso difensivo è logicamente successiva all'accertamento dell'esistenza di un segreto tecnico o commerciale: in mancanza di un segreto tutelabile, opera la regola generale dell'accessibilità. Al contempo, anche l'accesso difensivo non comporta automaticamente la divulgazione dei segreti, poiché deve essere effettuato un bilanciamento tra tutela giurisdizionale effettiva e protezione della riservatezza commerciale. È stata quindi accolta la domanda subordinata, con riconoscimento del diritto dell'impresa all'accesso alle offerte tecniche delle aggiudicatarie nelle parti che non costituiscono propriamente segreti tecnici o commerciali, secondo una dichiarazione motivata e comprovata dell'offerente debitamente verificata dalla stazione appaltante. La domanda principale di ostensione integrale non risulta accolta. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 35 d.lgs. 36/2023

    L'accesso è consentito al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

    Il comma 4, lett. a), consente di escludere l'accesso alle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali solo in presenza di una dichiarazione dell'offerente motivata e comprovata; il comma 5 impone comunque di consentire l'accesso al concorrente quando sia indispensabile per la difesa, secondo un necessario bilanciamento con la tutela dei segreti.

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte.

    La stazione appaltante deve rendere disponibili le offerte dell'aggiudicatario e indicare nella comunicazione di aggiudicazione le decisioni sulle richieste di oscuramento, assicurando una valutazione effettiva e motivata delle parti da sottrarre all'accesso.

  • art. 116 c.p.a.

    Il rito è richiamato dall'art. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023 per l'impugnazione delle decisioni sulle richieste di oscuramento.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato quale parametro dell'obbligo di motivazione degli atti di diniego e delle decisioni sull'oscuramento.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013

    È stato invocato dalla ricorrente quale base dell'accesso civico generalizzato, ma la relativa richiesta, concernente ulteriore documentazione e ancora senza riscontro, è rimasta estranea al thema decidendum.

Massime di principio

  • Nelle procedure di affidamento, l'oscuramento di informazioni contenute nell'offerta tecnica è legittimo soltanto se riferito a elementi che costituiscano effettivamente segreti tecnici o commerciali e sia fondato su una dichiarazione dell'offerente motivata e comprovata, sottoposta a un'autonoma e concreta verifica della stazione appaltante.
  • La stazione appaltante non può accogliere automaticamente o in modo generalizzato le richieste di riservatezza degli offerenti, né oscurare ampie porzioni dell'offerta senza individuare e distinguere le specifiche informazioni realmente protette; le parti non coperte da segreti devono essere rese accessibili.
  • La verifica dell'indispensabilità dell'accesso difensivo è logicamente successiva all'accertamento della sussistenza di un segreto tecnico o commerciale: se il segreto non esiste o non è adeguatamente comprovato, opera la regola generale della piena accessibilità degli atti di gara da parte dei partecipanti.
  • Quando siano dedotti contemporaneamente il diritto di difesa del concorrente e la tutela dei segreti tecnici o commerciali, l'accesso non è automaticamente integrale: la stazione appaltante e il giudice devono bilanciare il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva con la protezione delle informazioni riservate, limitando l'oscuramento alle sole parti effettivamente secretabili.
  • La collocazione del concorrente tra i primi posti della graduatoria può giustificare una disciplina accelerata e una presunzione legislativa di interesse alla conoscenza degli atti, ma non elimina la necessità di verificare concretamente i segreti tecnici o commerciali e di motivare il bilanciamento tra accesso e riservatezza.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contrattoAccesso documentale
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTrasparenza e pubblicitàConcorrenza ed evidenza pubblica

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