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Ordinanza

Ordinanza n. 1337/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 593/2020, oggetto del giudizio di ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cosenza per il pagamento di un credito. Nel corso dell’esecuzione, il Commissario ad acta ha riferito che dagli accertamenti contabili dell’Azienda sanitaria risultava un debito residuo pari a zero, in ragione dell’assenza di registrazione di alcune fatture, di pagamenti parziali e dell’emissione di cosiddette note di credito figurative. Il Commissario ha chiesto al TAR di chiarire gli effetti giuridici di tali circostanze e ha domandato una proroga del termine per completare l’incarico. La società ha sostenuto che tali fatti erano anteriori all’emissione del decreto ingiuntivo e alla formazione del giudicato e che, pertanto, non potevano essere dedotti nel giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha chiarito che il decreto ingiuntivo è passato in giudicato per mancata opposizione nei termini. L’efficacia preclusiva del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, comprendendo tutti i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito anteriori alla formazione del giudicato. Ne consegue che l’assenza di registrazione contabile delle fatture, le note di credito figurative e i pagamenti parziali anteriori al giudicato non possono essere fatti valere in sede di ottemperanza: l’Azienda avrebbe dovuto dedurli mediante opposizione al decreto ingiuntivo. Il giudice dell’ottemperanza non può interpretare il giudicato civile attribuendo rilievo a fatti estintivi o modificativi non dedotti e accertati nel giudizio ordinario, perché ciò comporterebbe una revisione del merito del titolo definitivo e una violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa. L’ordinanza ha quindi fornito i chiarimenti richiesti al Commissario ad acta e ha accolto la richiesta di proroga, concedendo ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per completare le operazioni di liquidazione del credito.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è utilizzato per conseguire l’attuazione del giudicato; nel caso concreto il TAR ha fornito chiarimenti al Commissario ad acta ai fini dell’esecuzione del titolo.

  • art. 114 c.p.a.

    La disciplina del giudizio di ottemperanza consente l’adozione di misure esecutive e la gestione dell’incarico del Commissario ad acta, inclusa la proroga del termine per provvedere.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo passato in giudicato preclude la deduzione, nel successivo giudizio di ottemperanza, non solo delle questioni effettivamente dedotte, ma anche di tutti i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito anteriori alla formazione del giudicato e deducibili mediante opposizione al decreto ingiuntivo.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere valorizzati fatti anteriori al giudicato, quali pagamenti parziali o altri fatti estintivi o modificativi del credito, se non siano stati dedotti e accertati nella sede ordinaria di cognizione prevista per contestare il titolo giudiziale.
  • Il giudice amministrativo dell’ottemperanza non può riesaminare il merito del giudicato civile né interpretarlo attribuendo rilievo a eccezioni non esaminate dal giudice della cognizione, poiché ciò costituirebbe una revisione del titolo definitivo oltre i limiti esterni della giurisdizione amministrativa.
  • La proroga dell’incarico del Commissario ad acta può essere concessa quando sia necessaria per completare le operazioni materiali e contabili funzionali all’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereRiparto di giurisdizione

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