Sentenza n. 1512/2026 - Torino, Sezione 3
per l’ottemperanza Per l’ottemperanza della sentenza n. 2535/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 4416/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.10.2024, notificata il 21.01.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00 , quale contributo per la formazione del docente, così suddivisi: € 500,00 Ascione Maria Sofia; € 500,00 Bigliati Marta; € 500,00 Russo Simone Salvatore;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’accredito di 500 euro per ciascun docente sulla Carta Elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torino n. 2535/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente l’importo di 500 euro per ciascun ricorrente, relativamente all’anno scolastico 2023-2024. Il titolo giudiziale era stato prodotto in copia conforme e notificato al Ministero. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. I ricorrenti hanno dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, non contestata quanto al fatto materiale, chiedendo l’esecuzione del giudicato, l’accredito delle somme dovute e gli interessi legali.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali per l’esecuzione del giudicato: il titolo era passato in giudicato, era stato prodotto in copia conforme e notificato all’Amministrazione, era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 e il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare sulla Carta Elettronica del Docente le somme di 500 euro spettanti a ciascun ricorrente, oltre agli interessi legali dalla maturazione al saldo, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese legali, oltre accessori e contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in relazione a possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, nonché di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato nei confronti delle amministrazioni è stato ritenuto proponibile dopo il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Parametro utilizzato per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, con dimidiazione e ulteriore riduzione in ragione della serialità della controversia e delle difficoltà operative dell’Amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la produzione del titolo giudiziale in copia conforme, la sua notificazione all’amministrazione soccombente, il decorso del termine previsto per l’adempimento e l’accertata omissione dell’amministrazione giustificano l’ordine giudiziale di esecuzione del giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di corrispondere le somme liquidate dal giudicato, maggiorate degli interessi legali dalla maturazione al saldo, fissando un termine per l’adempimento.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di adottare tutti gli atti necessari all’esecuzione entro un ulteriore termine decorrente dalla comunicazione dell’inadempimento.
- Quando l’incarico di commissario ad acta è affidato a un dipendente pubblico e risulta connesso ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può considerarsi compreso nel trattamento economico già percepito dall’amministrazione di appartenenza.
- Nel giudizio di ottemperanza, la soccombenza dell’amministrazione comporta la condanna alle spese, la cui liquidazione può essere ridotta in presenza di controversie seriali e di documentate difficoltà operative dell’amministrazione nell’esecuzione di titoli analoghi.
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