Sentenza n. 1428/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale di reimmissione in possesso e riconsegna di un lotto di terreno comunale, già assegnato a un'altra impresa, nonché gli atti presupposti e il contratto di affitto stipulato con la controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva partecipato alla procedura selettiva indetta dal Comune per la locazione di terreni comunali ed era risultata aggiudicataria del lotto n. 5 con il verbale della Commissione di gara dell'11 giugno 2021. Dopo l'immissione in possesso, la Prefettura aveva adottato nei suoi confronti un'informazione interdittiva antimafia; il Comune aveva quindi disposto la decadenza dall'immissione in possesso e revocato l'aggiudicazione. L'interdittiva e gli atti comunali conseguenti erano stati successivamente annullati dal TAR, con conseguente effetto ripristinatorio dell'aggiudicazione originaria. La ricorrente aveva chiesto di essere nuovamente immessa nel possesso del lotto e di ottenere la stipula del contratto, ma il Comune aveva respinto l'istanza poiché il terreno era stato nel frattempo assegnato a un'altra impresa, con la quale era stato stipulato un contratto di affitto il 28 maggio 2024. La ricorrente ha impugnato il diniego e gli atti presupposti, chiedendo inoltre l'accertamento dell'inefficacia del contratto con la controinteressata, l'accertamento del proprio diritto alla stipula del contratto e il risarcimento in forma specifica o per equivalente. Il Comune ha eccepito l'irricevibilità per omessa tempestiva impugnazione dell'asserita aggiudicazione alla controinteressata e ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le procedure comparative per l'assegnazione di beni pubblici si esauriscono, sul piano pubblicistico, con l'aggiudicazione, sindacabile dal giudice amministrativo per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere. Dopo la stipula del contratto, invece, le controversie relative al rapporto negoziale e all'esecuzione delle obbligazioni ricadono, in linea generale, nella giurisdizione ordinaria, salvo i casi eccezionali di giurisdizione esclusiva in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice degli appalti. Tale eccezione non è applicabile alla procedura di locazione di terreni comunali oggetto della causa. Il precedente annullamento degli atti comunali in autotutela aveva già esaurito il potere cognitivo del giudice amministrativo sulla fase pubblicistica e aveva ripristinato l'aggiudicazione originaria in favore della ricorrente. Le questioni residue riguardavano esclusivamente l'eventuale inefficacia del contratto stipulato con la controinteressata e il diritto della ricorrente a concludere il contratto di locazione, cioè posizioni di diritto soggettivo riservate al giudice ordinario. L'art. 8 c.p.a. non consente al giudice amministrativo di conoscere incidentalmente tali questioni, poiché esse costituivano una pregiudizialità logica, e non meramente tecnica, rispetto alla decisione richiesta. Il TAR ha inoltre rilevato che non era stata dimostrata l'esistenza di un autonomo provvedimento di aggiudicazione alla controinteressata, distinto dal verbale di gara già esaminato nel precedente giudizio. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8 c.p.a.
l’art. 8, c.p.a., che consente al g.a. di conoscere incidentalmente di questioni relative a diritti soggettivi nelle materie di giurisdizione non esclusiva, trova applicazione esclusivamente nei casi di pregiudizialità tecnica e non anche in quelli di pregiudizialità logica
La cognizione incidentale del giudice amministrativo sui diritti soggettivi è ammessa solo quando la questione costituisce un elemento della fattispecie controversa, non quando l'accertamento richiesto riguarda l'antecedente logico necessario e unico della decisione.
artt. 121 e ss. c.p.a.
ammettendosi, in via del tutto eccezionale, che il suo potere decisorio sia esteso alla sorte del contratto
La cognizione del giudice amministrativo sulla sorte del contratto costituisce un'eccezione collegata alla giurisdizione esclusiva nelle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal codice dei contratti pubblici.
art. 11 c.p.a.
davanti al quale questo giudizio potrà essere riassunto nei sensi e nei termini di cui all’art. 11, c.p.a.
La declaratoria di difetto di giurisdizione consente la prosecuzione del giudizio davanti al giudice ordinario mediante riassunzione nei termini previsti dalla norma.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative per l'assegnazione di beni pubblici, la fase pubblicistica si conclude con l'aggiudicazione; le controversie sui vizi dell'aggiudicazione appartengono alla giurisdizione amministrativa di legittimità, mentre quelle concernenti il contratto successivamente stipulato e i diritti derivanti dal rapporto negoziale appartengono, salvo specifiche ipotesi di giurisdizione esclusiva, alla giurisdizione ordinaria.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla sorte del contratto prevista dagli artt. 121 e seguenti c.p.a. opera eccezionalmente per le procedure di evidenza pubblica disciplinate dal codice dei contratti pubblici e non si estende a procedure selettive aventi a oggetto la locazione di beni comunali estranee a tale disciplina.
- Quando il giudicato amministrativo ha annullato gli atti di autotutela incidenti sull'aggiudicazione, l'effetto ripristinatorio può far rivivere l'aggiudicazione originaria, ma le successive controversie sull'inefficacia del contratto stipulato con un terzo e sul diritto alla conclusione del contratto ricadono nella giurisdizione ordinaria se non residuano ulteriori atti di esercizio del potere amministrativo.
- L'art. 8 c.p.a. consente la cognizione incidentale del giudice amministrativo sui diritti soggettivi soltanto in presenza di pregiudizialità tecnica; non consente invece di decidere questioni di diritto privato costituenti l'antecedente logico necessario e unico del provvedimento impugnato.
- La mera allegazione dell'esistenza e della pubblicazione di un provvedimento di aggiudicazione non dimostra la sua effettiva adozione né consente di far decorrere il termine per impugnarlo, se l'amministrazione non ne indica o documenta gli estremi e la pubblicazione.
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