Cassazione Penale, Sentenza n. 16230/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 29/10/2021 che disponeva l'acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico relativi a un apparecchio oggetto di furto (art. 624 bis c.p.). Il Pubblico Ministero deduceva l'abnormità dell'ordinanza nella parte in cui il GIP disponeva che l'esecuzione spettasse alla parte richiedente: secondo il PM l'esecuzione non potrebbe essere materialmente effettuata da quest'ultimo ma solo dal giudice che ha emanato il provvedimento, per cui l'ordinanza avrebbe determinato una situazione di stasi delle indagini. Il ricorso si fondava sull'interpretazione dell'art. 132, comma 3 (e 3‑bis) del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e sul richiamo a principi comparatistici (es. disciplina delle intercettazioni) a sostegno dell'idea che il giudice che autorizza debba anche eseguire.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. La motivazione rileva che, dopo le modifiche introdotte dal Decreto‑Legge 30/9/2021 n.132 e dalla sua conversione (L. 23/11/2021 n.178), l'art. 132, comma 3, è chiarito nella parte in cui dispone che "i dati sono acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore...": il decreto del giudice ha natura autorizzatoria e rimuove l'ostacolo al potere di acquisire i dati, il quale può e deve essere attivato direttamente dal soggetto richiedente nei confronti del fornitore di servizi. Inoltre la Corte osserva che, anche in una lettura anteriore alla conversione, un'interpretazione che ricondusse l'esecuzione al PM era sostenibile per analogia con la disciplina delle intercettazioni; pertanto non sussiste abnormità del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
i dati sono acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private
Il decreto del giudice ha natura autorizzatoria che rimuove il limite alla acquisizione; l'esecuzione materiale dell'acquisizione può essere effettuata direttamente dal soggetto richiedente (PM o difensore) nei confronti del fornitore di servizi
Decreto‑Legge 30 settembre 2021 n. 132, convertito con L. 23 novembre 2021 n. 178
modifica la disciplina dell'acquisizione dei tabulati telefonici e telematici integrando l'art. 132 del d.lgs. 196/2003
La conversione ha chiarito l'iter autorizzatorio ed esecutivo: il legislatore ha implicitamente ammesso che, una volta autorizzata dal giudice, l'acquisizione è eseguita su richiesta del PM o delle altre parti abilitate
art. 267 c.p.p. (riferimento comparativo sulla materia delle intercettazioni)
La disciplina delle intercettazioni prevede forme in cui l'esecuzione pratica è curata dal PM (con decreto esecutivo sintetico e lettera accompagnatoria ai gestori); per analogia tale soluzione è ritenuta coerente anche per l'acquisizione dei tabulati
Massime di principio
- Dopo le modifiche del 2021, il decreto del giudice per l'acquisizione dei tabulati è autorizzatorio: l'esecuzione materiale (richiesta al gestore) spetta al soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione (PM o difensore).
- Quando un provvedimento giudiziario si limita a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un potere investigativo, la fase esecutiva è generalmente di competenza del soggetto titolare del potere (di norma il PM), salvo espresse disposizioni di legge nella direzione opposta.
- In caso di dubbio interpretativo, è utile guardare alle disposizioni parallele (es. intercettazioni) e alla legislazione di conversione per stabilire se la norma abbia funzione autorizzatoria o dispositiva diretta.
- Per evitare rischi di dispersione di informazioni sensibili, la trasmissione ai fornitori di servizi dovrebbe avvenire in forma che limiti l'esposizione del contenuto investigativo (es. lettera accompagnatoria sintetica anziché copia integrale del decreto), conformemente alle prassi suggerite per le intercettazioni.
- Restano possibili eccezioni operative (es. casi di urgenza) in cui il PM può assumere iniziative immediate: vanno valutate alla luce delle norme specifiche e dei principi di proporzionalità e tutela della riservatezza.
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