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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36838/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Latina che, dopo definizione del giudizio mediante patteggiamento (art. 444 c.p.p.), applicava la pena di due anni di reclusione a ciascuno e disponeva la confisca delle somme previamente sottoposte a sequestro (libretto di risparmio e conto corrente). I motivi di cassazione erano due: 1) violazione dell'art. 125 c.p.p., per avere il giudice rigettato la concorde richiesta di restituzione delle somme senza motivare la decisione; 2) vizio di legge e di motivazione in ordine alla confisca, atteso che i ricorrenti sostenevano che le somme confiscate fossero proprietà della compagnia assicurativa (parte civile) e dunque non assoggettabili a confisca nei loro confronti.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'avvenuta restituzione delle somme da parte dei ricorrenti alla compagnia assicurativa e ha dichiarato i ricorsi inammissibili per difetto di interesse. Ha inoltre precisato che, essendo la carenza d'interesse sopravvenuta non imputabile ai ricorrenti, non possono essere loro addebitate le spese processuali né ordinato il versamento alla Cassa delle ammende. Infine la Corte non ha statuuto nulla sulle spese sostenute dalla parte civile, ritenendola priva di legittimazione ad impugnare la confisca penale nel presente giudizio.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    Norma penale richiamata come uno dei reati contestati agli indagati nell'ambito della vicenda (reato collegato alla frode/illeciti relativi a percezione indebita di somme o fatti analoghi), indicativa del contenuto della imputazione originaria

  • art. 476 cod. pen.

    Norma penale (falsificazione/documentazione falsa) richiamata quale titolo di accusa nell'originario procedimento; la sentenza di cassazione prende atto dell'imputazione, senza entrare nel merito sostanziale

  • art. 479 cod. pen.

    Ulteriore norma penale citata tra i capi di imputazione originari; la decisione di inammissibilità non si pronuncia sul fondamento di tali articoli

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento: il procedimento è stato definito con consenso delle parti ai sensi di questo rito, e la decisione di merito (pena e confisca) è stata adottata in forza della richiesta concordata

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamata dai ricorrenti per censurare la mancata motivazione del rigetto della richiesta di restituzione; la Corte registra la censura ma dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto d'interesse dovuto alla restituzione delle somme

  • giurisprudenza: Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021 (Rv. 282549)

    Principio richiamato secondo cui, se la sopravvenuta carenza d'interesse non è imputabile al ricorrente, non può essere ordinata la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende; utilizzato per giustificare l'esclusione di condanna per spese nonché della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La restituzione delle somme oggetto di impugnazione può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e rendere inammissibile il ricorso per cassazione; pertanto le questioni sulle misure reali (sequestro/confisca) possono diventare improcedibili se l'oggetto del contendere viene meno
  • Quando la sopravvenuta carenza d'interesse non è imputabile al ricorrente, il giudice di legittimità normalmente non dispone la condanna alle spese né l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende
  • Una censura per mancata motivazione (es. ai sensi dell'art. 125 c.p.p.) resta valutabile ma può risultare priva di efficacia se il bene controverso è stato restituito o la posizione del ricorrente è sopravvenutamente priva di interesse
  • La parte civile non sempre ha legittimazione a impugnare o intervenire su questioni relative alla confisca penale nel giudizio di cassazione quando la controversia principale è sopravvenuta priva di interesse
  • Chi contesta la titolarità delle somme sequestrate dovrebbe tempestivamente produrre elementi di prova e sollevare il rilievo processuale opportuno nel corso del procedimento, perché la successiva restituzione o modificazione dello stato dei beni può rendere vano il gravame

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