Cassazione Penale, Sentenza n. 9353/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania (02/12/2023) che aveva confermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 (detenzione/coltivazione di sostanze stupefacenti) ma aveva modificato la misura carceraria in obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il ricorrente deduceva: (i) vizio di motivazione sulla gravità indiziaria, lamentando che non si era considerato il suo stato di abituale assuntore e le difese in merito ai bilancini e alla plastica da confezionamento; (ii) mancato riconoscimento del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 in assenza di perizia chimica sul principio attivo; (iii) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari e nella proporzionalità della misura.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile per genericità il primo motivo e privo di interesse il secondo (la possibile riqualificazione del fatto non giova in sede cautelare, dato che la misura è non detentiva). Ha dichiarato infondato il motivo sulle esigenze cautelari: la piattaforma indiziaria (piante di marijuana nel terreno, 1,4 kg di inflorescenze suddivise in contenitori, tre bilancini di precisione, bustine in plastica) è idonea a fondare la qualificata probabilità di colpevolezza richiesta in sede cautelare; il Tribunale del riesame ha correttamente modulato la misura sostituendo la custodia in carcere con l'obbligo di presentazione alla P.G.. Conseguenza: rigetto del ricorso e conferma della misura sostitutiva.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73
Il reato contestato è la detenzione/coltivazione di stupefacenti (comma 1). Il comma 5, che riguarda ipotesi attenuate per uso personale previe valutazioni tecnico-scientifiche, è stato richiamato dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto che la sua eventuale applicazione non incidesse sulla misura cautelare non detentiva disposta e dunque non fosse rilevante in sede di impugnazione cautelare.
Codice di procedura penale, art. 273
comma 1-bis (richiami giurisprudenziali in motivazione)
L'art. 273 e i richiami normativi collegati disciplinano i presupposti per le misure cautelari personali: in sede cautelare il giudizio verte sulla 'gravità indiziaria' intesa come qualificata probabilità di colpevolezza, e non sulla certezza richiesta nel giudizio di merito.
Codice di procedura penale, art. 192, comma 2
L'art. 192 comma 2 disciplina il tipo di prova indiziaria (precisione e concordanza). La Corte osserva che i 'gravi indizi di colpevolezza' richiesti per la cautela non coincidono con i requisiti più stringenti dell'art. 192 comma 2, operando su piani diversi.
Codice di procedura penale, art. 292, comma 2, lett. c-bis
"motivi per i quali non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa"
Obbligo motivazionale di spiegare perché non si considerano rilevanti gli elementi forniti dalla difesa. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente esposto le ragioni per non ritenere credibile la giustificazione della coltivazione per uso personale.
Massime di principio
- In sede cautelare il giudizio è sulla gravità indiziaria: è sufficiente una piattaforma indiziaria che configuri una qualificata probabilità di colpevolezza, non la prova oltre ogni ragionevole dubbio.
- La presenza simultanea di elementi quali piante, ingenti quantità di inflorescenze, bilancini di precisione e materiale da confezionamento può legittimare la conclusione circa l'inserimento in circuiti di spaccio e fondare misure personali anche se non detentive.
- La richiesta di riqualificazione del fatto (es. invocare il comma 5 per uso personale richiedendo perizia chimica) può essere priva di efficacia in sede cautelare se la misura disposta è non detentiva e la riqualificazione non incide sui criteri cautelari.
- Il giudizio cautelare non può essere frazionato: i singoli elementi vanno valutati unitariamente per verificarne coesione e congruenza rispetto alla finalità probatoria cautelare.
- La mancata considerazione di elementi difensivi deve essere adeguatamente motivata dal giudice (art. 292 c.p.p.), ma la motivazione del tribunale che spiega l'inattendibilità della versione difensiva (per esempio per quantità del materiale o tecnica di coltivazione) è sufficiente a respingere le censure se coerente e congrua.
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