Sentenza n. 1273/2026 - Roma, Sezione 1T
Ricorso per l'annullamento del provvedimento di revoca del Nulla Osta - istanza P-RM/L/Q/2023/103942 al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Roma in data 07/10/2025, notificato il 26.11.2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e diniego dell'autorizzazione all'ingresso
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 7 ottobre 2025, notificato il 26 novembre 2025, deducendo l'illegittimità della revoca del nulla osta e del diniego dell'ingresso. L'Amministrazione aveva rilevato l'assenza di requisiti normativi: asseverazione non compilata da un professionista abilitato ai sensi dell'art. 1 della legge n. 12/1979 e non conforme al modello previsto dalla circolare dell'Ispettorato del lavoro n. 3/2022; mancanza di indicazioni sulla capacità economica dell'impresa, sui lavoratori interessati, sull'alloggio, sulla capacità patrimoniale, sull'equilibrio economico-finanziario, sui dipendenti e sull'attività svolta; mancata allegazione della certificazione di idoneità alloggiativa o della relativa richiesta; coincidenza tra luogo di lavoro e alloggio indicati; mancato inoltro della richiesta datoriale al centro per l'impiego di Roma; mancata allegazione del timbro di ingresso sul passaporto, necessario per verificare il rispetto del termine di otto giorni per la registrazione del primo ingresso. Il ricorrente sosteneva inoltre che, avendo trovato occupazione presso un diverso datore di lavoro, l'Amministrazione avrebbe dovuto rilasciare un permesso per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha rilevato che il requisito dell'asseverazione non era stato sanato neppure in giudizio. Inoltre, sulla base degli ulteriori accertamenti comunicati dalla Prefettura, l'impresa non aveva depositato bilanci dal 2021 né presentato dichiarazioni fiscali dal 2018 e il ricorrente non aveva prodotto documentazione idonea a superare gli ulteriori motivi ostativi. Il Tribunale ha escluso che il successivo reperimento di un diverso datore di lavoro imponesse il rilascio di un permesso per attesa occupazione, poiché, in assenza di prova contraria, doveva ritenersi originariamente mancante anche il requisito reddituale del datore di lavoro. Al momento dell'ingresso devono infatti sussistere i requisiti necessari per la corretta instaurazione del rapporto con il datore originario; diversamente, il requisito reddituale minimo perderebbe ogni efficacia e si agevolerebbero condotte elusive. Il TAR ha altresì precisato che il nulla osta non attribuisce, al momento dell'ingresso, un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno e può essere revocato se vengono accertate l'assenza dei requisiti legittimanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00 per spese di lite, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
definizione della controversia in camera di consiglio, previo avviso alle parti
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la causa è matura per la decisione, previo avviso alle parti.
art. 1 legge n. 12/1979
professionista di cui all’art.1 della legge n.12/1979
Individua il requisito professionale del soggetto legittimato a redigere l'asseverazione richiesta.
circolare Ispettorato del lavoro n. 3/2022 del 5 luglio 2022
modello indicato dall’Ispettorato del lavoro con circolare 3/2022 del 5 luglio 2022
Stabilisce il modello e i contenuti dell'asseverazione relativi, tra l'altro, alla capacità economica e patrimoniale del datore di lavoro, all'alloggio e ai lavoratori interessati.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato è legittima quando l'asseverazione richiesta non è redatta da un professionista abilitato o non contiene gli elementi prescritti, e tale carenza non viene sanata neppure nel corso del giudizio.
- Per il rilascio di un permesso per attesa occupazione devono sussistere, al momento dell'ingresso dello straniero in Italia, i requisiti necessari per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro con il datore originario; il successivo reperimento di un diverso datore non sana l'originaria carenza dei requisiti.
- Il requisito reddituale minimo del datore di lavoro conserva autonoma rilevanza e non può essere eluso mediante il rilascio di un permesso per attesa occupazione quando risulti originariamente insufficiente il reddito del datore indicato nella procedura.
- Il nulla osta al lavoro non attribuisce automaticamente allo straniero, al momento dell'ingresso, un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno, potendo essere revocato dopo la verifica dell'assenza dei requisiti legittimanti.
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