Sentenza n. 1771/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dei seguenti provvedimenti ed atti, relativi al procedimento di gara – identificativo dell’Appalto AS 5528514: A) Determina di Agea n. 9695 del 17.7.2025 per l’affidamento della fornitura di biscotti frollini (50% con gocce di cioccolato) in confezioni da 250/400 grammi in aiuto alimentare agli indigenti in Italia (FSE+), sottoscritta dal Direttore della direzione amministrazione e successivamente conosciuta, nella parte in cui è lesiva per la ricorrente e, in particolare, nella parte in cui – capo 3), lettera c) del dispositivo - stabilisce il “capitolato tecnico prestazionale” nella parte in cui – punto 3 - quest’ultimo stabilisce la seguente clausola escludente: “3. Caratteristiche Merceologiche e di Confezionamento – omissis “ Imballaggio primario - Confezione in cellophane termosaldata con saldatura trasversale e longitudinale. A seguito della saldatura la confezione dovrà, quindi, presentare alette sia trasversali sia longitudinali. La confezione dovrà contenere almeno tre pacchetti di biscotti, anche essi termosaldati con saldatura trasversale e longitudinale. A seguito della saldatura la confezione dovrà, quindi, presentare alette sia trasversali sia longitudinali. L’avviluppaggio deve essere perfetto e tale da assicurare la completa chiusura ermetica della confezione su tutti i lati.”; B) LETTERA INVITO di Agea - Gestione interventi di crisi - del 23.7.2025 - identificativo dell'appalto AS 5528514 - nella parte in cui la stessa fa riferimento alla documentazione dell’appalto specifico lesiva per la ricorrente in quanto avente efficacia escludente e, in particolare, nella parte relativa al capitolato d’oneri che al punto 9 - stabilisce “9.1.2 - OMISSIS - Si specifica che per prodotto analogo si intendono prodotti affini a quello oggetto di fornitura, fermo restando che il sistema di confezionamento utilizzato per il prodotto analogo non potrà essere difforme da quello prescritto dal capitolato d’oneri, paragrafo 3”; C) del CAPITOLATO D’ONERI – indicato come allegato 1 alla lettera invito di cui al capo b) che precede - nella parte in cui – al punto 9 dello stesso - lesiva per la ricorrente con effetto escludente, stabilisce: “9.1.2 - OMISSIS - Si specifica che per prodotto analogo si intendono prodotti affini a quello oggetto di fornitura, fermo restando che il sistema di confezionamento utilizzato per il prodotto analogo non potrà essere difforme da quello prescritto dal capitolato d’oneri, paragrafo 3.”; D) del CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE – indicato come allegato 1 al capitolato d’oneri – nella parte in cui - al paragrafo 3 – stabilisce quanto segue con effetto lesivo per la ricorrente e di clausola escludente: “ Imballaggio primario - Confezione in cellophane termosaldata con saldatura trasversale e longitudinale. A seguito della saldatura la confezione dovrà, quindi, presentare alette sia trasversali sia longitudinali. La confezione dovrà contenere almeno tre pacchetti di biscotti, anche essi termosaldati con saldatura trasversale e longitudinale. A seguito della saldatura la confezione dovrà, quindi, presentare alette sia trasversali sia longitudinali. L’avviluppaggio deve essere perfetto e tale da assicurare la completa chiusura ermetica della confezione su tutti i lati.”; E) se e nella parte in cui sono lesivi per la ricorrente con effetto di clausole escludenti, dei seguenti ulteriori documenti della procedura di gara: Allegato 2, recante “Modello di dichiarazione di avvalimento”; Allegato 3, recante “Patto di Integrità”; Allegato 4, recante “schema di contratto di appalto”; Allegato, 5, recante “dichiarazione aggiuntiva”; F) della RISPOSTA di Agea del 30.7.2025 alla richiesta di chiarimenti della Balconi S.p.A. – Industria Dolciaria – formulata il 28.7.2025, laddove lesiva e con effetto escludente; G) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, collegato e consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BALCONI S.P.A. - INDUSTRIA DOLCIARIA il 9\11\2025 : ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLE IDONEE MISURE CAUTELARI, DI: A) provvedimento prot. n. 0085802, adottato il 27.10.2025 e comunicato in data 28.10.2025, a firma del Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa Alessia Fuzio, avente ad oggetto “Appalto specifico n. 5528514 del 17 luglio 2025. Procedura per la fornitura di biscotti frollini (50% con gocce di cioccolato) in confezioni da 250/350 grammi in aiuto alimentare agli indigenti in Italia (FN). Lotto 3 (CIG B7BDBAF3C3) Comunicazione di conclusione del procedimento di verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale con contestuale esclusione, escussione della cauzione provvisoria e comunicazione all’ANAC”, ed in forza del quale veniva disposta: (i) la decadenza della proposta di aggiudicazione disposta dal verbale della seduta di gara svolta in data 06.07.2025 in favore della Balconi S.p.A.; (ii) l’esclusione della Balconi S.p.A. - Industria Dolciaria, dall’Appalto Specifico in oggetto “per carenza del requisito di partecipazione nonché, a ogni buon fine, di esecuzione al momento dell’eventuale, disponenda, aggiudicazione”; (iii) lo scorrimento di graduatoria in favore della D. LAZZARONI & C. SPA che ha presentato un ribasso del 7,69%; (iv) l’escussione della cauzione provvisoria rilasciata da REVO Insurance n. 2199222 ai sensi dell’art. 106, comma 6, D.lgs. n. 36/2023, secondo cui “La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all’affidatario ...”, avendo la Società Balconi presentato comunque un’offerta pur nella consapevolezza della carenza del requisito di partecipazione ed esecuzione e, quindi, nella consapevolezza di non poter dare seguito alla sottoscrizione del contratto”; (v) la comunicazione all’ANAC per l’eventuale annotazione della disposta esclusione; B) la nota Agea del 22.09.2025 (Prot. Uscita n. 0072818), nella parte in cui, stante quanto dichiarato in sede di gara, Agea incaricava Agecontrol “di effettuare una visita ispettiva al fine di verificare il possesso, da parte della Balconi S.p.A., dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 9.1.2 del Capitolato d’Oneri e di esecuzione di cui all’art.3 del Capitolato Tecnico Prestazionale” e, se esistenti, delle conclusioni svolte da Agecontrol; C) la nota Agea del 14.10.2025 (Prot. Uscita n. 0080993) – i cui estremi sono noti solo perché indicati nel provvedimento impugnato sub A), ma sconosciuta alla ricorrente – con la quale sarebbe stato “(...) comunicato ad Agecontrol di soprassedere dalla visita ispettiva, essendo pervenuto il precitato ricorso che, con portata confessoria, conferma la carenza del requisito di partecipazione e di quello di esecuzione in capo alla Balconi S.p.A.” D) l“istruttoria tecnica svoltasi nel giugno 2024” – nonché il “parere tecnico in materia di incarto flow-pack” del 10.06.2024 a firma di Mario Delsanto - cui AGEA fa riferimento nel provvedimento impugnato sub A) ed al contenuto dello stesso; E) la determina n.9742 del 29.10.2025, pubblicata e comunicata il 05.11.2025 (prot. n.0088729), per effetto della quale Agea ha disposto l’aggiudicazione del Lotto n.3 all’operatore economico D. Lazzaroni & C. s.p.a., “con un’offerta pari a €/Kg 2,40 corrispondente ad un quantitativo di prodotto pari a Kg 1.338.636,363”; NONCHE’ F) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, collegato e consequenziale, inclusi – se e nella parte in cui dovessero essere divenuti lesivi per la ricorrente a seguito dell’adozione del provvedimento impugnato sub A) – della determina di AGEA n. 9726 del 23.09.2025, del verbale redatto dalla Commissione in data 06.08.2025, del nonché di tutti i verbali e sedute di gara, pubbliche e riservate, ancorché non conosciuti dalla ricorrente; NONCHE’ ove e per quanto occorra, per la declaratoria di nullità ovvero di inefficacia e/o annullamento del contratto eventualmente stipulato ai sensi degli artt.121 e 122 c.p.a. ovvero, in via subordinata, per il subentro nel medesimo contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: clausole della lex specialis relative al confezionamento flow-pack dei biscotti, nonché esclusione dalla gara, escussione della cauzione, segnalazione all'ANAC e successiva aggiudicazione del lotto a un'altra impresa
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determina a contrarre, la lettera d'invito, il capitolato d'oneri, il capitolato tecnico-prestazionale e la risposta ai chiarimenti nella parte in cui imponevano che sia la confezione esterna sia almeno tre pacchetti interni fossero termosaldati con saldatura trasversale e longitudinale, con alette su tutti i lati e completa chiusura ermetica. Ha dedotto l'illegittimità della prescrizione quale clausola immediatamente escludente, sostenendo che essa imponesse un requisito tecnico sproporzionato e irragionevolmente selettivo, non posseduto dai propri macchinari, e che il sistema X-fold/portafoglio utilizzato per gli stick interni fosse funzionalmente equivalente al sistema flow-pack richiesto, assicurando comunque conservazione, sicurezza alimentare, integrità ed ermeticità del prodotto. La ricorrente ha inoltre contestato gli atti con cui AGEA, dopo la proposta di aggiudicazione, ha disposto la decadenza dalla proposta, l'esclusione per carenza del requisito di partecipazione e di esecuzione, l'escussione della cauzione provvisoria, la segnalazione all'ANAC e lo scorrimento della graduatoria, nonché la successiva aggiudicazione del lotto alla seconda classificata. Ha richiamato un precedente del TAR Lazio relativo a una diversa gara, nel quale era stata annullata l'esclusione per una prescrizione di confezionamento ritenuta meno puntuale. Ha chiesto anche, ove necessario, la declaratoria di nullità o inefficacia del contratto e il subentro.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, prescindendo dalla questione di improcedibilità sollevata dalla controinteressata. Il Collegio ha ritenuto legittima e non sproporzionata la prescrizione relativa al confezionamento flow-pack anche degli stick interni. Dalla documentazione tecnica è emerso che il sistema flow-pack realizza una saldatura longitudinale e due saldature trasversali mediante dispositivi meccanici riscaldati, garantendo una tenuta superiore, mentre il sistema X-fold utilizzato dalla ricorrente opera mediante taglio del film, piegatura a portafoglio e saldatura con pressione minima, con minore ermeticità e maggiore rischio di passaggio di aria e umidità. La prescrizione era funzionale a garantire la conservazione del prodotto per la vita utile prevista, anche dopo l'apertura della confezione esterna, e risultava coerente con la destinazione assistenziale dei prodotti. La stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nel definire requisiti tecnici attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto; nel caso concreto la richiesta perseguiva l'obiettivo di assicurare elevati standard qualitativi e non era diretta a escludere uno specifico operatore. Il precedente invocato dalla ricorrente è stato ritenuto non pertinente, poiché riguardava un capitolato formulato in termini diversi e meno puntuali. È stata esclusa anche l'equivalenza funzionale del sistema X-fold, non essendo stata dimostrata la corrispondenza sostanziale delle prestazioni richieste, in particolare quanto alla perfetta ermeticità degli stick interni e alla conservazione del prodotto. Conseguentemente sono risultate legittime anche l'esclusione, la decadenza dalla proposta di aggiudicazione, l'escussione della cauzione, la comunicazione all'ANAC e la successiva aggiudicazione. Le spese sono state compensate tra tutte le parti in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 106, comma 6, d.lgs. 36/2023
La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all’affidatario ...
La disposizione è richiamata quale base per l'escussione della cauzione provvisoria in caso di mancata aggiudicazione o mancata sottoscrizione del contratto imputabile all'operatore destinatario della proposta di aggiudicazione.
art. 5 del Capitolato Tecnico Prestazionale
La previsione della vita utile di 300 giorni è valorizzata per giustificare la necessità di una chiusura ermetica anche degli stick interni dopo l'apertura della confezione esterna.
art. 2 dell'Allegato X al Regolamento (UE) n. 1169/2011
Il richiamo è utilizzato per evidenziare che la data di scadenza deve essere indicata su ogni singola porzione preconfezionata, rafforzando la rilevanza della conservazione degli imballaggi interni.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Sono richiamati dalla ricorrente per chiedere, in via eventuale, la declaratoria di nullità o inefficacia del contratto e il subentro; tali domande non sono state accolte in quanto il ricorso è stato rigettato.
Massime di principio
- La stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità tecnica nella definizione delle specifiche di gara, purché i requisiti siano pertinenti all'oggetto dell'appalto, proporzionati alle esigenze perseguite e non arbitrariamente diretti a restringere la concorrenza.
- Una prescrizione tecnica che imponga una determinata modalità di confezionamento è legittima quando sia giustificata da concrete esigenze di conservazione, sicurezza e durata del prodotto, anche se comporta la necessità per gli operatori di effettuare investimenti produttivi.
- Il principio di equivalenza richiede una conformità sostanziale e funzionale alle prestazioni richieste dalla lex specialis; non è sufficiente che il prodotto alternativo persegua genericamente la medesima finalità, se non offre un livello di ermeticità e conservazione comparabile a quello prescritto.
- Quando la lex specialis stabilisce in modo puntuale che il sistema di confezionamento del prodotto analogo non può essere difforme da quello prescritto, la stazione appaltante può escludere modalità alternative che non assicurino le medesime caratteristiche tecniche e prestazionali.
- La legittimità di una prescrizione tecnica deve essere valutata con riferimento al contenuto specifico del capitolato applicabile, sicché un precedente relativo a una diversa e meno puntuale formulazione della lex specialis non determina l'illegittimità della nuova disciplina.
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