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Sentenza

Sentenza del 04/01/2021 n. 20 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006 notificato il 16/06/2014 a seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza. Contestazioni principali: (1) violazione dei termini per la notifica (raddoppio dei termini ex art. 43 DPR 600/73) e illegittimità per tardiva notifica; (2) infondatezza della pretesa erariale perché basata in prevalenza su indagini penali e risultanze relative a soggetti terzi (ditta individuale XY formalmente intestata a Tizia ma di fatto gestita da Tizio) e quindi mancata dimostrazione dell'effettiva inesistenza delle operazioni contestate.

La decisione

Il Collegio ha confermato l'accertamento per IRES e IVA (recupero costi per €187.877,00 con imposte liquidate IRES €61.999,00 e IVA €37.575,00; sanzione confermata), ritenendo provata l'oggettiva inesistenza delle operazioni sulla base di plurimi elementi istruttori (dichiarazioni, caratteristiche strutturali dell'attività, indagini bancarie). Ha invece accolto parzialmente l'appello riguardo all'IRAP (liquidata €7.985,00 nell'atto impugnato) annullando l'accertamento IRAP perché il regime del raddoppio dei termini ratione temporis non si applica all'IRAP, dato che le fattispecie delittuose previste dal d.lgs. n.74/2000 riguardano esclusivamente imposte sui redditi e IVA; conseguentemente la notifica tardiva ha comportato la decadenza per IRAP. Spese di giudizio a carico della società per complessivi €2.270,00.

Norme richiamate

  • art. 43 DPR 600/1973

    comma 3 (versione ratione temporis)

    I termini degli accertamenti sono raddoppiati se sussistono violazioni che comportano obbligo di denuncia ai sensi dell'art.331 c.p.p. e rientrano tra i reati previsti dal d.lgs. n.74/2000; applicabile a imposte dirette ma non all'IRAP nel caso di specie

  • art. 57 DPR 633/1972

    Analogo criterio al'art.43 DPR 600/73 per l'IVA: raddoppio dei termini in presenza di reati tributari previsti dal d.lgs. n.74/2000

  • d.lgs. n.74/2000

    art. 2 (elenco reati tributari)

    Elenca i reati tributari che giustificano il raddoppio dei termini; include reati in materia di imposte sui redditi e IVA ma non le violazioni relative all'IRAP, motivo per cui il raddoppio non si applica all'IRAP

  • d.lgs. n.472/1997

    Norme sulle sanzioni amministrative pecuniarie: applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni nei confronti del contribuente verificato

  • legge n.208/2015 (Legge di stabilità 2016)

    Introduzione di regime transitorio riguardante i termini di accertamento; rilevanza per definire se e come si applicano le modifiche ai termini per avvisi relativi a periodi d'imposta precedenti alla data del 31/12/2016

  • d.lgs. n.128/2015

    Disciplina transitoria richiamata dalla legge di stabilità: stabilisce la conservazione degli effetti degli avvisi già notificati alla data indicata e il quadro applicabile per atti notoficati prima di determinate date

  • art. 331 c.p.p.

    Richiamato come criterio per l'obbligo di denuncia a fronte di reati emersi nell'attività di accertamento; il fatto che sussistano seri indizi può giustificare il raddoppio dei termini

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di decadenza per la notifica degli accertamenti (art.43 DPR 600/73 e art.57 DPR 633/72) si applica solo se emergono reati tributari ricompresi nel d.lgs. n.74/2000: non tutte le imposte (es. IRAP) possono beneficiare automaticamente del termine lungo.
  • Se la notifica dell'atto è tardiva rispetto al termine ordinario e non sussiste un valido presupposto per il raddoppio, la pretesa è prescritta per quella specifica imposta (qui: IRAP).
  • Le risultanze di indagini penali su soggetti terzi possono essere utilizzate dall'Amministrazione fiscale per fondare un accertamento, purché siano integrate da elementi istruttori diretti e convergenti (dichiarazioni, indagini bancarie, incongruenze strutturali dell'emittente della fattura, assenza di capacità produttiva) che dimostrino l'inesistenza oggettiva delle operazioni.
  • Il contribuente può validamente eccepire la decadenza per tardiva notifica; i giudici devono pronunciarsi sull'eccezione e valutare separatamente l'applicabilità del raddoppio per ciascun tributo coinvolto.
  • Le modifiche legislative successive (es. legge di stabilità 2016 e d.lgs. 128/2015) possono incidere sul regime dei termini ma operano secondo specifiche disposizioni transitorie: è necessario verificare la data di notifica e l'ambito temporale di applicazione delle novità.
  • Per resistere ad accertamenti basati su fatture sospette, l'Amministrazione deve fornire elementi concreti che dimostrino l'inidoneità dell'emittente a svolgere l'attività fatturata (sedi incongrue, assenza di dipendenti, movimenti bancari anomali, dichiarazioni ammettenti la gestione da parte di terzi).

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