Sentenza del 04/01/2021 n. 20 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006 notificato il 16/06/2014 a seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza. Contestazioni principali: (1) violazione dei termini per la notifica (raddoppio dei termini ex art. 43 DPR 600/73) e illegittimità per tardiva notifica; (2) infondatezza della pretesa erariale perché basata in prevalenza su indagini penali e risultanze relative a soggetti terzi (ditta individuale XY formalmente intestata a Tizia ma di fatto gestita da Tizio) e quindi mancata dimostrazione dell'effettiva inesistenza delle operazioni contestate.
La decisione
Il Collegio ha confermato l'accertamento per IRES e IVA (recupero costi per €187.877,00 con imposte liquidate IRES €61.999,00 e IVA €37.575,00; sanzione confermata), ritenendo provata l'oggettiva inesistenza delle operazioni sulla base di plurimi elementi istruttori (dichiarazioni, caratteristiche strutturali dell'attività, indagini bancarie). Ha invece accolto parzialmente l'appello riguardo all'IRAP (liquidata €7.985,00 nell'atto impugnato) annullando l'accertamento IRAP perché il regime del raddoppio dei termini ratione temporis non si applica all'IRAP, dato che le fattispecie delittuose previste dal d.lgs. n.74/2000 riguardano esclusivamente imposte sui redditi e IVA; conseguentemente la notifica tardiva ha comportato la decadenza per IRAP. Spese di giudizio a carico della società per complessivi €2.270,00.
Norme richiamate
art. 43 DPR 600/1973
comma 3 (versione ratione temporis)
I termini degli accertamenti sono raddoppiati se sussistono violazioni che comportano obbligo di denuncia ai sensi dell'art.331 c.p.p. e rientrano tra i reati previsti dal d.lgs. n.74/2000; applicabile a imposte dirette ma non all'IRAP nel caso di specie
art. 57 DPR 633/1972
Analogo criterio al'art.43 DPR 600/73 per l'IVA: raddoppio dei termini in presenza di reati tributari previsti dal d.lgs. n.74/2000
d.lgs. n.74/2000
art. 2 (elenco reati tributari)
Elenca i reati tributari che giustificano il raddoppio dei termini; include reati in materia di imposte sui redditi e IVA ma non le violazioni relative all'IRAP, motivo per cui il raddoppio non si applica all'IRAP
d.lgs. n.472/1997
Norme sulle sanzioni amministrative pecuniarie: applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni nei confronti del contribuente verificato
legge n.208/2015 (Legge di stabilità 2016)
Introduzione di regime transitorio riguardante i termini di accertamento; rilevanza per definire se e come si applicano le modifiche ai termini per avvisi relativi a periodi d'imposta precedenti alla data del 31/12/2016
d.lgs. n.128/2015
Disciplina transitoria richiamata dalla legge di stabilità: stabilisce la conservazione degli effetti degli avvisi già notificati alla data indicata e il quadro applicabile per atti notoficati prima di determinate date
art. 331 c.p.p.
Richiamato come criterio per l'obbligo di denuncia a fronte di reati emersi nell'attività di accertamento; il fatto che sussistano seri indizi può giustificare il raddoppio dei termini
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di decadenza per la notifica degli accertamenti (art.43 DPR 600/73 e art.57 DPR 633/72) si applica solo se emergono reati tributari ricompresi nel d.lgs. n.74/2000: non tutte le imposte (es. IRAP) possono beneficiare automaticamente del termine lungo.
- Se la notifica dell'atto è tardiva rispetto al termine ordinario e non sussiste un valido presupposto per il raddoppio, la pretesa è prescritta per quella specifica imposta (qui: IRAP).
- Le risultanze di indagini penali su soggetti terzi possono essere utilizzate dall'Amministrazione fiscale per fondare un accertamento, purché siano integrate da elementi istruttori diretti e convergenti (dichiarazioni, indagini bancarie, incongruenze strutturali dell'emittente della fattura, assenza di capacità produttiva) che dimostrino l'inesistenza oggettiva delle operazioni.
- Il contribuente può validamente eccepire la decadenza per tardiva notifica; i giudici devono pronunciarsi sull'eccezione e valutare separatamente l'applicabilità del raddoppio per ciascun tributo coinvolto.
- Le modifiche legislative successive (es. legge di stabilità 2016 e d.lgs. 128/2015) possono incidere sul regime dei termini ma operano secondo specifiche disposizioni transitorie: è necessario verificare la data di notifica e l'ambito temporale di applicazione delle novità.
- Per resistere ad accertamenti basati su fatture sospette, l'Amministrazione deve fornire elementi concreti che dimostrino l'inidoneità dell'emittente a svolgere l'attività fatturata (sedi incongrue, assenza di dipendenti, movimenti bancari anomali, dichiarazioni ammettenti la gestione da parte di terzi).
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