Cassazione Civile, Ordinanza n. 16945/2024 del 19/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale di revisione parziale del classamento di un'unità immobiliare situata a Roma, nel quartiere Parioli, microzona 19, con attribuzione di una classe superiore rispetto a quella precedente, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004 nell'ambito della revisione catastale conseguente a delibera comunale e a interventi di riqualificazione urbana ed edilizia. La contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado, mentre la CTR del Lazio aveva accolto l'appello dell'Amministrazione, ritenendo legittimo l'atto e sufficiente la motivazione basata sullo scostamento tra valore medio di mercato e valore catastale della microzona. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari dell'immobile; 2) motivazione dell'avviso ritenuta insufficiente ai sensi della L. 241/1990, dello Statuto del contribuente e dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004; 3) omesso esame delle caratteristiche effettive dell'immobile e delle risultanze di perizia di parte; 4) nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi e sulle istanze difensive; 5) insussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004, per mancanza di uno scostamento significativo; 6) violazione della disciplina tecnica catastale di cui al d.P.R. 138/1998 e al d.P.R. 1142/1949.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando d'ufficio la nullità dell'intero processo per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'usufruttuario dell'immobile, qualificato come litisconsorte necessario pretermesso. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, affinché provveda alla rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio. Gli altri motivi non risultano esaminati nel merito, essendo assorbiti dalla questione processuale pregiudiziale.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario integra un vizio rilevabile anche d'ufficio.
art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311
Norma posta a base della revisione parziale del classamento catastale in presenza di scostamenti significativi tra valori di mercato e valori catastali nelle microzone.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato quale parametro di sufficienza della motivazione dell'atto amministrativo impugnato.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato quale parametro di motivazione degli atti impositivi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per i motivi di nullità processuale e di sentenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Invocato per la denuncia di violazione di legge sostanziale e processuale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Invocato per l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
art. 61 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Richiamato dalla ricorrente per contestare i presupposti tecnici del diverso classamento.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione ai criteri del processo tributario e alla denuncia di nullità per omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per l'omessa pronuncia sui motivi di ricorso.
art. 9 d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
Richiamato per contestare il rispetto della procedura di revisione catastale e l'individuazione delle unità immobiliari tipo.
art. 59, comma 1, lett. b, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La CTR avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice in presenza di litisconsorzio necessario non integro.
art. 383, comma 3, c.p.c.
La Cassazione dispone il rinvio al primo giudice quando rileva la nullità dell'intero processo per difetto di integrità del contraddittorio.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di un avviso di classamento catastale relativo a un immobile in comproprietà o gravato da diritti reali di godimento, il giudizio deve svolgersi con la partecipazione di tutti i soggetti titolari di diritti sull'unità immobiliare, poiché l'accertamento sulla classificazione è inscindibile e produce effetti comuni.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario determina la nullità dell'intero processo, rilevabile anche d'ufficio in cassazione, con cassazione delle sentenze di merito e rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio.
- Quando il vizio processuale relativo al litisconsorzio necessario è assorbente, la Corte di cassazione non esamina gli ulteriori motivi di ricorso attinenti al merito dell'accertamento catastale o alla motivazione dell'atto.
- L'usufruttuario, al pari del comproprietario, è litisconsorte necessario nel giudizio di impugnazione del classamento catastale dell'immobile, perché l'esito del giudizio incide su un accertamento unitario riferito al bene.
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