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Sentenza

Sentenza del 05/06/2023 n. 1687 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

La rinuncia all'impugnazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione da parte dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia che aveva accolto il ricorso della contribuente contro avvisi di accertamento per gli anni 2011-2014, rilevando reddito ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. l) D.P.R. 917/86. Successivamente l'Agenzia, con memoria, ha manifestato il riconoscimento della fondatezza delle ragioni della contribuente chiedendo la cessazione della materia del contendere; la Corte ha qualificato tale comportamento come rinuncia all'impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'appello per essere stato de facto rinunciato dall'appellante (rinuncia all'impugnazione, equiparata a rinuncia all'azione). L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori di legge, in favore del difensore della resistente. La decisione si basa sul principio per cui la rinuncia all'impugnazione estingue l'azione e rende priva di interesse una pronuncia favorevole dell'Appello, non richiedendo accettazione da parte della controparte.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 67 comma 1 lett. l)

    Norma sostanziale richiamata dall'ufficio per qualificare il reddito come 'reddito diverso' derivante dal trasferimento del diritto di superficie; nel procedimento la questione relativa all'applicazione di tale norma è stata ritenuta favorevole alla contribuente in primo grado.

  • Art. 118 commi 1 e 2 att. c.p.c.

    Richiamato con riguardo alla redazione della motivazione della sentenza di questa Corte; la decisione è stata motivata conformemente a tali disposizioni.

  • Art. 329 c.p.c.

    Citato dalla giurisprudenza per distinguere l'acquiescenza precedente all'impugnazione dalla rinuncia all'impugnazione una volta che l'impugnazione è stata proposta; serve a spiegare il regime della rinuncia/accettazione nelle fasi processuali.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 15 comma 1

    Norma sulle spese di giudizio in materia tributaria: segue il principio della soccombenza per la liquidazione delle spese nel presente grado.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 15 comma 2 sexies

    Richiama la riduzione percentuale delle spese quando la difesa erariale è assicurata da funzionari dell'ufficio impositore; applicata nella quantificazione delle spese.

  • D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147/2022

    Decreti ministeriali utilizzati per la determinazione del contributo/parametri per la liquidazione delle spese nel grado, tenuto conto delle modifiche intervenute.

  • Cassazione civile, ord. n. 5250/2018 e altre pronunce della Cassazione citate

    Giurisprudenza della Cassazione che afferma che la rinuncia all'impugnazione in appello equivale a rinuncia all'azione e non richiede l'accettazione dell'appellato; è stata richiamata dalla Corte per qualificare correttamente la memoria dell'Agenzia come rinuncia.

  • Cass. SS.UU. civili, sent. n. 17406/2012

    Richiamata con riferimento ai criteri per la liquidazione delle spese in relazione al momento di definizione del grado di giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione formulata dall'appellante dopo che l'appello è stato proposto deve essere qualificata come rinuncia all'azione: estingue l'azione e rende l'appello inammissibile senza che sia necessaria l'accettazione della controparte.
  • Quando l'autorità pubblica (es. Agenzia delle Entrate) manifesta il riconoscimento delle ragioni del contribuente nel corso del grado di appello, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere o qualificare l'atto come rinuncia all'impugnazione, con effetto di inammissibilità dell'appello e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
  • La rinuncia agli atti del giudizio è diversa: essa estingue soltanto il singolo processo e non il diritto sostanziale, pertanto il diritto può essere nuovamente fatto valere in un nuovo giudizio; la rinuncia all'impugnazione in appello, invece, estingue l'azione.
  • Un'impugnazione priva di utilità pratico-giuridica (cioè che non muterebbe le domande o le eccezioni proposte) è inammissibile per difetto di interesse; se la pronuncia richiesta non può produrre utilità concreta per il ricorrente, il giudice deve dichiarare l'inammissibilità.
  • La rinuncia posta in atti dall'appellante ha efficacia immediata e tale efficacia impedisce l'ulteriore esercizio dell'azione nei confronti della stessa controversia, con la conseguente rilevanza sul regolamento delle spese processuali a carico del rinunciante.
  • In casi simili è opportuno documentare chiaramente la volontà di rinunciare e valutare le conseguenze economiche (spese e oneri) prima di depositare memorie di riconoscimento della fondatezza della controparte.

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