Sentenza n. 7148/2026 - Roma, Sezione 1T
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto della Regione Liguria n. 7967 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’11/11/2024: - del decreto della Regione Liguria n. 7967 in data 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Regione Liguria che ha individuato le aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018 e i relativi importi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il decreto regionale di individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e degli importi dovuti a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa, adottato ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015. Il testo non espone nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio è entrata in vigore la disciplina dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l’estinzione dell’obbligazione mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La società ha dichiarato di avere effettuato tale pagamento e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che la cessazione della materia del contendere prevista dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 presuppone la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione, del provvedimento di accertamento dell’avvenuto pagamento. Poiché la Regione Liguria non ha confermato il pagamento con tale provvedimento, non poteva essere pronunciata la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la dichiarazione della società circa l’avvenuto versamento del 25% ha evidenziato la sopravvenuta carenza di interesse a una decisione sul merito dell’impugnazione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità delle questioni sostanziali e processuali.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici e dei provvedimenti regionali di individuazione delle aziende e degli importi dovuti.
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento dell'importo ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale ...
Il versamento del 25% estingue l’obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere solo dopo l’accertamento del pagamento da parte della Regione o della Provincia autonoma e la relativa comunicazione al TAR. In assenza di tale comunicazione, il giudizio è comunque improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se la società dichiara di avere effettuato il pagamento.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito la trattazione da remoto della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta estingue l’obbligazione oggetto di impugnazione subordinatamente al pagamento di una percentuale dell’importo richiesto e all’accertamento amministrativo del versamento, la cessazione della materia del contendere richiede l’adozione e la comunicazione al giudice del provvedimento amministrativo di accertamento previsto dalla legge.
- In assenza della comunicazione amministrativa necessaria per dichiarare la cessazione della materia del contendere, la dichiarazione della parte ricorrente di avere effettuato il pagamento previsto dalla disciplina sopravvenuta può comunque determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito e, quindi, l’improcedibilità del ricorso.
- La cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sono istituti distinti: la prima presuppone il verificarsi e l’accertamento formale della situazione satisfattiva prevista dalla legge, mentre la seconda può essere dichiarata quando viene meno l’interesse concreto della parte a ottenere una pronuncia sul merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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