Cassazione Penale, Sentenza n. 17962/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Entrambi impugnavano la conferma, in appello, della condanna per ricettazione. Ziccardi: nullità per indeterminatezza del capo di imputazione (riferimento generico a "materiale elettronico" non specificato/sequestrato), travisamento della prova e illogicità della motivazione nel definire il suo ruolo, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (art.114 c.p.), mancata applicazione dell'ipotesi attenuata (art.648, comma 2 c.p.) e censura sull'esclusione della recidiva. Riccio: nullità per indeterminatezza dell'imputazione e violazione del diritto di difesa, travisamento della prova e mancata prova che l'utenza intercettata fosse in uso a lui (identificazione nelle intercettazioni), omessa motivazione sulla derubricazione a contravvenzione (art.712 c.p.) e mancata esclusione della recidiva.
La decisione
Per Ziccardi: il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità (riproduzione delle doglianze di grado) e mancata specifica contestazione della motivazione; la Corte ha ritenuto coerente la lettura congiunta delle imputazioni rispetto al ruolo attribuitogli e ha respinto le censure su attenuanti e recidiva. Ziccardi è stato condannato al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Per Riccio: ricorso parzialmente accolto; annullata la sentenza limitatamente alla sua posizione per carenza esplicita di motivazione circa l'identificazione dell'interlocutore telefonico ritenuto essere il Riccio; rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio su tale specifico punto; gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 114 cod. pen.
Circostanza attenuante: la Corte territoriale ha valutato la partecipazione come non minima e ha motivato l'esclusione dell'attenuante; tale valutazione di fatto è insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata
art. 648, comma 2 cod. pen.
Ipotesi attenuata della ricettazione: la Corte ha escluso l'applicazione motivando sul ruolo dell'imputato e sul contesto delinquenziale; decisione di merito non sindacabile in mancanza di manifesta illogicità
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato di legittimità sul travisamento della prova dopo la L. 46/2006: la Cassazione può sindacare il travisamento solo se il motivo indica atti specifici, macroscopica contraddittorietà o se l'appello ha richiamato elementi probatori non valutati dal primo giudice
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Regola di inammissibilità per motivi aspecifici: il ricorso che si limita a riprodurre le censure già svolte in appello senza contestare specificamente la motivazione è inammissibile
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione sulle spese e sulle ammende per ricorso manifestamente inammissibile: applicata per condannare Ziccardi al pagamento delle spese e ad ammenda equitativa
art. 712 cod. pen.
Norma relativa alla derubricazione in contravvenzione: la richiesta di derubricazione sollevata da Riccio è stata ritenuta assorbita dopo l'annullamento limitato per carenza di motivazione sull'identificazione
art. 132 e 133 cod. pen.
Principi per la determinazione della pena e per la motivazione: richiamati per sostenere la congruità della motivazione sulla recidiva e sulla fissazione della pena
Massime di principio
- L'indeterminatezza del capo di imputazione può essere superata se la lettura congiunta con contestazioni rivolte a terzi chiarisce i beni o fatti contestati; quindi il riferimento indiretto a beni specificati nella imputazione di un coimputato può essere ritenuto sufficiente se logicamente collegato
- Quando la sentenza di appello costituisce una "doppia conforme" rispetto alla decisione di primo grado, la Cassazione limita il suo controllo: il travisamento della prova è sindacabile solo se dedotto in modo specifico o se la contraddittorietà è macroscopica
- I ricorsi che replicano semplicemente le argomentazioni già svolte in appello senza affrontare in modo puntuale la motivazione della corte di merito sono esposti a inammissibilità per aspecificità (art.591 c.p.p.)
- La mancanza di motivazione su elementi essenziali (es. identificazione dell'autore nelle intercettazioni) può comportare l'annullamento parziale e il rinvio alla corte territoriale per un nuovo esame limitato a quel profilo
- Le valutazioni di merito su attenuanti e recidiva, se adeguatamente motivate, resistono al sindacato di legittimità: per ottenere l'annullamento è necessario dimostrare incongruenze manifeste o omissioni rilevanti nella motivazione
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