Cassazione Penale, Sentenza n. 22645/2025 del 17/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per mancanza del "specifico mandato ad impugnare con elezione di domicilio". Il motivo di ricorso alla Cassazione era la violazione dell'art. 581, comma 1‑quater, c.p.p., in quanto la modifica legislativa successiva (entrata in vigore originaria 30/12/2022 e poi modificata il 25/08/2024) avrebbe imposto l'obbligo di specifico mandato solo per il difensore d'ufficio; il ricorrente sosteneva quindi che, essendo l'appello proposto da difensore d'ufficio su sentenza pronunciata il 23/11/2022 (prima dell'entrata in vigore originaria della norma), non fosse necessario il mandato specifico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha chiarito che la norma introdotta (art. 581, comma 1‑quater c.p.p.) si applica in base alla data di pronuncia del dispositivo della sentenza e non in base al deposito della motivazione. Poiché la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 23/11/2022, anteriore alla decorrenza della novella normativa (30/12/2022), il nuovo obbligo del mandato specifico non si applicava e dunque il difensore non era tenuto al rilascio del mandato. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi ad altra Sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 581, comma 1‑quater, cod. proc. pen.
«Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
La Cassazione ha interpretato che, come modificata dal d.lgs. n.150/2022, la norma opera in relazione alla data della pronuncia del dispositivo della sentenza di primo grado; se la pronuncia è anteriore alla decorrenza della norma, l'obbligo non ricorre.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33, comma 1, lett. d)
Ha introdotto il comma 1‑quater dell'art. 581 c.p.p.; la Corte richiama la normativa quale fonte della modifica procedurale sull'obbligo del mandato specifico.
art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022
Predispone l'applicazione della novella alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della stessa; la Corte ne utilizza il criterio temporale per determinare l'ambito applicativo.
art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (conv. l. 30 dicembre 2022, n. 199)
Ha differito l'entrata in vigore della novella al 30/12/2022; la Corte tiene conto di tale differimento nel valutare l'applicabilità della norma.
l. 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lett. o)
Ha successivamente modificato la disciplina limitando l'operatività dell'obbligo del mandato specifico ai soli casi in cui l'impugnazione sia proposta da difensore d'ufficio; la Corte la cita per spiegare l'evoluzione normativa ma rileva che la modifica è successiva ai fatti processuali in esame.
art. 546 cod. proc. pen.
Riconosciuto dalla Corte quale norma che esige la motivazione come requisito di validità della sentenza; la Corte ne trae il principio secondo cui la sentenza esiste giuridicamente dal momento della pronuncia del dispositivo.
art. 530, 533, 605, 615, 617 cod. proc. pen.
Richiamati come conferma sistematica dell'idea che il momento rilevante per l'esistenza della sentenza sia la pronuncia del dispositivo e non il deposito successivo della motivazione.
articoli del codice penale contestati (110, 474, 648 c.p. e art. 171‑ter l. 22 aprile 1941, n. 633)
Norme penali relative ai reati per cui l'imputato era stato condannato in primo grado; citate per contesto fattuale ma non oggetto della questione di diritto decisiva in Cassazione.
Massime di principio
- Per valutare l'applicabilità di una modifica procedurale con effetti sulle impugnazioni (es. obbligo di mandato), il termine temporale rilevante è la data di pronuncia del dispositivo della sentenza di primo grado, non il deposito della motivazione.
- Se la pronuncia della sentenza è anteriore alla decorrenza della novella normativa che impone il mandato specifico, il difensore non è obbligato a depositare il mandato e l'appello non può essere dichiarato inammissibile per tale motivo.
- La successiva modifica legislativa che limita l'obbligo del mandato ai soli difensori d'ufficio va verificata rispetto al momento in cui la norma è entrata in vigore: se la modifica è posteriore ai fatti (pronuncia) non può essere applicata retroattivamente.
- In presenza di norme procedurali nuove o modificate, bisogna sempre controllare le disposizioni transitorie e ogni differimento di entrata in vigore (decreti, conversioni) per stabilire l'ambito di applicazione.
- Per evitare rischi di inammissibilità in casi incerti, è pratica cautelativa far depositare comunque il mandato ad impugnare e l'elezione di domicilio quando si propone appello per sentenze rese in assenza dell'imputato, specialmente se l'appello è proposto da difensore d'ufficio.
- Il principio del favor impugnationis spinge ad interpretazioni che facilitino l'esercizio del diritto di impugnazione; errori di applicazione della norma temporale possono portare all'annullamento della decisione che ha dichiarato l'appello inammissibile.
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