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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13539/2026 del 10/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

Una persona trasportata su un veicolo coinvolto in un grave incidente stradale verificatosi in autostrada ha chiesto il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali ai conducenti e proprietari dei veicoli coinvolti, nonché al gestore autostradale e alle rispettive compagnie assicuratrici. In primo grado il Tribunale ha riconosciuto un concorso di responsabilità tra il veicolo su cui viaggiava la danneggiata, l’altro veicolo sopraggiunto e il gestore autostradale, liquidando il danno non patrimoniale e alcune spese, con manleva delle assicurazioni. In appello, la decisione è stata riformata solo sul quantum, con riduzione del risarcimento e applicazione delle tabelle milanesi del 2014, pur essendo intervenute tabelle aggiornate. La danneggiata ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame/illogicità della motivazione e violazione delle norme sul risarcimento e sul concorso colposo, contestando l’accertamento del mancato uso delle cinture di sicurezza e la percentuale di riduzione del danno; 2) violazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato il concorso di colpa e richiamato profili di causalità materiale non dedotti; 3) violazione delle norme sul risarcimento del danno alla persona per avere la Corte territoriale liquidato il danno usando tabelle obsolete (2014) anziché quelle vigenti al momento della decisione (2021).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che le censure mirassero in realtà a un nuovo apprezzamento del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito, e che il secondo motivo introducesse anche questioni non adeguatamente dedotte nei precedenti gradi. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, quando le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale mutano prima della decisione, il giudice deve applicare i parametri vigenti al momento della liquidazione; la Corte d’appello aveva invece applicato le tabelle milanesi del 2014 nonostante la sopravvenienza di quelle aggiornate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a questo profilo e il giudizio è stato rinviato alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame e per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove; il n. 5 consente solo di censurare l’omesso esame di un fatto decisivo nei limiti rigorosi tracciati dalla giurisprudenza.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come norma generale sulla responsabilità aquiliana e sul risarcimento del danno.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato quale norma di rinvio ai criteri di liquidazione del danno risarcibile.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per il criterio del danno conseguenza risarcibile secondo causalità giuridica.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno deve avvenire sulla base dei parametri idonei e vigenti al momento della liquidazione.

  • art. 1227 c.c.

    Nel giudizio di merito è stato applicato il secondo comma in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato; la Corte di cassazione rileva che la ricorrente introduceva in modo improprio profili diversi di causalità materiale non adeguatamente dedotti.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta nuova e non decisiva rispetto alla ratio decidendi delle sentenze di merito.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale.

  • art. 366 c.p.c.

    È inammissibile il motivo che non indica con precisione dove e quando la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di riesame del fatto e delle prove: la valutazione dell’attendibilità delle risultanze istruttorie e la scelta tra fonti di prova restano riservate al giudice di merito.
  • La censura sulla causalità e sul concorso colposo è inammissibile quando, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, si mira a rimettere in discussione l’accertamento fattuale compiuto nei gradi di merito o si introducono per la prima volta questioni non specificamente dedotte prima.
  • In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice deve utilizzare i parametri tabellari vigenti al momento della decisione o, più in generale, della liquidazione del danno; se le tabelle applicate sono state superate da altre più aggiornate e idonee, la decisione va cassata sul punto.
  • Il danneggiato ha interesse a contestare la liquidazione del danno non solo quando i criteri tabellari siano stati male applicati, ma anche quando nel frattempo siano state adottate tabelle nuove più adatte a garantire un ristoro conforme all’art. 1226 c.c.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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