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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38921/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che lo aveva ritenuto amministratore di fatto della Srl fallita "Sud Informatica" e lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (capi 5 e 6). Il ricorrente censurava: 1) la mancata sussistenza della responsabilità per bancarotta distrattiva, dato che la distrazione del furgone sarebbe avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento; 2) il difetto di motivazione e carenza di prova circa il ruolo di amministratore di fatto a suo carico; 3) la non ascrivibilità a lui della sottrazione delle scritture contabili, essendo tali atti nella disponibilità dell'amministratore di diritto (Cianci); 4) l'assenza dell'elemento soggettivo necessario (dolo specifico o di pregiudizio) per i reati contestati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure relative al ruolo di amministratore di fatto fossero questioni di merito precluse al sindacato di legittimità e che la Corte territoriale avesse motivatamente ricostruito la titolarità di fatto della gestione in capo al Campolo (contatti per la locazione del magazzino, rapporti con il curatore, testimonianze). Confermata la responsabilità per la bancarotta patrimoniale e documentale: Campolo aveva conservato la disponibilità dei beni della fallita e non aveva consegnato il furgone al curatore, poi ceduto dopo la dichiarazione di fallimento; le scritture contabili erano state sottratte per ostacolare la ricostruzione della massa passiva. Ribadito altresì che il dolo richiesto per la distrazione post-fallimentare è il dolo generico e che possono essere desunti indici di fraudolenza dalla mancata consegna e dalla rivendita del bene. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, conferma della sentenza di appello nei suoi esiti, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 274/2000

    Uso per l'individuazione del capo relativo a specifiche imputazioni connesse alla materia fiscale; citato per precisare a quali capi si riferivano le imputazioni

  • d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato in relazione ai capi di imputazione tributaria indicati nella rubrica; usato solo per collocare formalmente le accuse

  • Sez. Un., sent. 30/4-2/7/1997, n. 6402 (Dessimone)

    Principio secondo cui la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle risultanze probatorie: il ricorso che chieda una diversa valutazione dei fatti è inammissibile

  • Sez. 4, sent. 02/12/2003 - 06/02/2004, n. 4842 (Elia)

    Richiama il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove di merito

  • Sez. 5, sent. 16/01/2015, n. 15951 (Bandettini)

    Principio per cui la bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare può essere commessa dall'amministratore che abbia conservato la disponibilità dei beni della impresa fallita; estensione anche all'amministratore di fatto

  • Sez. 5, sent. 31/03/2021, n. 26501 (PG/Abate)

    Conferma che le responsabilità dell'amministratore di diritto e di fatto possono concorrere in caso di distrazione post-fallimentare

  • Sez. U, sent. 31/03/2016, n. 22474 (Passarelli)

    Il dolo richiesto per la distrazione post-fallimentare non è un dolo specifico ma il dolo generico; è possibile desumere indici di fraudolenza dalle circostanze

  • Sez. 5, sent. 23/06/2017, n. 38396 (Sgaramella)

    Occorre individuare "indici di fraudolenza" per la configurazione del reato di distrazione post-fallimentare; esempi possono essere la mancata consegna del bene al curatore e la sua successiva rivendita

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina le valutazioni di fatto: i motivi che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili
  • L'amministratore di fatto può essere ritenuto responsabile per reati fallimentari se risulta che effettivamente ha diretto o gestito l'attività e ha conservato la disponibilità dei beni della fallita
  • La distrazione post-fallimentare di beni è perseguibile anche se avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento, quando chi l'ha compiuta aveva ancora la disponibilità materiale del bene
  • Per la bancarotta patrimoniale/distrattiva post-fallimentare non è richiesto un dolo specifico: è sufficiente il dolo generico accompagnato da indici di fraudolenza (es. mancata consegna al curatore, rivendita del bene)
  • La sottrazione delle scritture contabili può integrare il reato di bancarotta documentale quando abbia l'effetto di impedire la ricostruzione della massa passiva e danneggiare i creditori
  • In situazioni analoghe è cruciale raccogliere e documentare elementi oggettivi di disponibilità materiale dei beni e di gestione effettiva (contatti con curatore, contratti, pagamenti, consegne) per tutelare o contestare la responsabilità
  • Chi impugna in Cassazione deve concentrarsi su profili di diritto (violazione di norme, vizi di motivazione formali) e non sulla mera diversa interpretazione dei fatti

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