Cassazione Civile, Ordinanza n. 09686/2024 del 10/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto instaurato con un'università pubblica nell'ambito delle attività linguistiche. La lavoratrice chiedeva, in via principale, l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di diritto; in subordine, la costituzione del rapporto a tempo indeterminato per conversione dei numerosi contratti a termine ritenuti illegittimi; in ulteriore subordine, il risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001. La Corte d'appello aveva però ritenuto che l'attività fosse stata svolta come "lettore di scambio" e non come "collaboratore esperto linguistico", con conseguente natura pubblicistica del rapporto e inapplicabilità della disciplina privatistica sul termine e sulla conversione. Nel ricorso per cassazione furono dedotti tre motivi: 1) violazione dell'art. 45 TFUE per contrasto con il principio di non discriminazione europeo e richiesta di conversione del rapporto; 2) violazione dell'art. 4 l. n. 236/1995, dell'art. 5 d.lgs. n. 368/2001 e dell'Accordo quadro della direttiva 99/70/CE, sostenendo che dopo l'abrogazione della l. n. 62/1967 i contratti fossero di diritto privato e che il termine fosse illegittimo per la non temporaneità dell'esigenza; 3) violazione dell'art. 32 l. n. 183/2010, assumendo che il rapporto fosse proseguito senza soluzione di continuità e che l'impugnazione dell'ultimo contratto si estendesse ai precedenti senza decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la qualifica di "lettore di scambio", già accertata in fatto e non specificamente censurata, con conseguente natura pubblicistica del rapporto e conseguente esclusione della disciplina privatistica sul termine. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la ricorrente non aveva adeguatamente spiegato la riferibilità dei contratti successivi al diverso ruolo di collaboratore esperto linguistico, così da non scalfire l'accertamento sulla prosecuzione del rapporto di natura pubblicistica. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché riferito a un passaggio della sentenza d'appello che costituiva un mero obiter dictum, essendo la relativa qualificazione giuridica formulata solo in via ipotetica. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata perché il controricorso dell'università è stato ritenuto inammissibile per difetto di valida procura, essendo stata conferita dal Rettore e non dal Consiglio di Amministrazione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 45 TFUE
La censura fondata sul principio di non discriminazione europeo è stata ritenuta infondata perché il rapporto accertato era pubblicistico e riferito alla figura del lettore di scambio, non alla diversa figura di diritto privato invocata dalla ricorrente.
art. 4 l. n. 236/1995
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la qualificazione privatistica dei rapporti successivi all'abrogazione della disciplina previgente; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di adeguata correlazione con l'accertamento di fatto della Corte d'appello.
art. 5 d.lgs. n. 368/2001
Invocato per sostenere l'illegittimità del termine nei contratti; la Corte ha escluso l'applicabilità della disciplina ai rapporti qualificati come pubblicistici.
Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE
Richiamato per dedurre l'abuso nella successione dei contratti a termine; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non idonea a confutare l'accertamento sulla natura pubblicistica del rapporto.
art. 32 l. n. 183/2010
Richiamato per sostenere che l'impugnazione dell'ultimo contratto si estendesse ai precedenti; il motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto contro un passaggio della motivazione qualificato come obiter dictum.
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
Era stata invocata in via subordinata per il risarcimento del danno in caso di utilizzo illegittimo del lavoro flessibile nel pubblico impiego, ma la domanda non è stata accolta.
l. n. 62/1967
La sua abrogazione veniva posta a base della tesi della trasformazione dei rapporti in diritto privato; la Corte non ha accolto tale impostazione alla luce dell'accertata prosecuzione del rapporto come lettore di scambio.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando la qualifica sostanziale dell'attività prestata è stata accertata in fatto dal giudice di merito e non è specificamente censurata in cassazione, la parte non può rimettere in discussione il regime giuridico del rapporto prescindendo da quell'accertamento.
- La disciplina privatistica sui contratti a termine non si applica automaticamente ai rapporti che il giudice di merito abbia qualificato come pubblicistici; la censura di legittimità deve confrontarsi puntualmente con tale qualificazione.
- Un motivo di ricorso è inammissibile se non spiega in modo specifico perché i contratti contestati sarebbero riferibili a un diverso rapporto o a una diversa figura contrattuale rispetto a quella accertata nei gradi di merito.
- Non è scrutinabile in cassazione la doglianza diretta contro un'affermazione della sentenza di merito che costituisca un mero obiter dictum, ossia un passaggio non decisivo della decisione.
- La domanda risarcitoria ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001 presuppone l'applicabilità della disciplina invocata al rapporto dedotto; ove il rapporto sia qualificato diversamente, la pretesa non può essere accolta.
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