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Sentenza

Sentenza n. 8101/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento I. delle seguenti graduatorie definitive di merito del concorso ordinario per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, bandito con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, siccome intese come uniche graduatorie conclusive del concorso recanti solamente il nome dei candidati che rientrano nel limite dei posti messi a bando (vincitori), con conseguente mancata compilazione - accanto alle graduatorie dei vincitori – degli elenchi graduati recanti l’indicazione di tutti gli altri candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi: - A-60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR CALABRIA in data 02/12/2024; - A-54 - Storia dell’arte, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 02/12/2024; - A-50 - Scienze naturali, chimiche e biologiche, esito pubblicato dall'USR EMILIA ROMAGNA in data 03/12/2024; - A-01 - Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 26/11/2024; - A-17 - Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 27/12/2024; - A-19 - Filosofia e Storia, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 09/12/2024; - A-48 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 04/12/2024; - A-49 - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 04/12/2024; - ADMM - Sostegno scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 25/11/2024; - ADSS - Sostegno scuola secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 25/11/2024; - A-12 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 17/12/2024; - A-22 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 29/11/2024; - A-60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 18/12/2024; - AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 06/12/2024; - A-30 - Musica nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR MARCHE in data 04/12/2024; - A-12 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 19/12/2024; - A-45 - Scienze economico-aziendali, esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 13/12/2024; - A-17 - Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR PUGLIA in data 06/12/2024; - ADSS - Sostegno scuola secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR PUGLIA in data 04/12/2024; - A-12 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR SARDEGNA in data 18/12/2024; - A-22 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR SARDEGNA in data 16/12/2024; - A-48 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR SARDEGNA in data 28/11/2024; - AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR SARDEGNA in data 25/11/2024; - A-12 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 19/12/2024; - A-19 - Filosofia e Storia, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 19/12/2024; - A-26 - Matematica, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 16/12/2024; - A-60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 02/12/2024; - A-50 - Scienze naturali, chimiche e biologiche, esito pubblicato dall'USR TOSCANA in data 09/12/2024; II. quale atto presupposto, non immediatamente lesivo, del Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021, nella parte in cui, all’art. 10, comma 3, prevede che “Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi; III. quale atto presupposto, non immediatamente lesivo, del Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, nella parte in cui, • all’art. 12 (Graduatorie di merito regionali), comma 1, prevede che: “La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024; • all’art. 12, comma 4, prevede che: “Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori, come individuati al comma 1, all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”, qualora interpretato come preclusivo della possibilità di utilizzare l’elenco graduato di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali ai fini delle assunzioni da disporre in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024; IV. del Decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, recante il bando del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, nella parte in cui, • all’art. 9 (Graduatorie di merito regionali), comma 1, prevede che: “La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024; • all’art. 9, comma 4, prevede che: “Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di utilizzare l’elenco graduato di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali ai fini delle assunzioni da disporre in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024; V. del medesimo Decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, nella parte in cui, all’allegato allegato 1, limita a soli 20.575 il numero di posti banditi per ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso; VI. del Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024, nella parte in cui ridetermina in soli 29.314 posti il contingente dei posti banditi per la scuola secondaria di I e II grado; Per la condanna, anche in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle amministrazioni intimate ad adottare i provvedimenti necessari per la pubblicazione - accanto alle graduatoria dei vincitori – di un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024.

Giustizia amministrativa202501887

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie definitive di merito del concorso ordinario per docenti, pubblicate senza l'elenco graduato degli idonei non vincitori, nonché le disposizioni regolamentari e di bando relative alla composizione e alla validità delle graduatorie e alla determinazione dei posti banditi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le graduatorie definitive del concorso ordinario per titoli ed esami per il personale docente della scuola secondaria, lamentando la mancata pubblicazione, accanto alla graduatoria dei vincitori, di un elenco graduato comprendente tutti i candidati che avevano superato le prove ma non erano rientrati nei posti banditi. Hanno dedotto la violazione del principio di trasparenza e dell'art. 19 d.lgs. 33/2013, dell'art. 400 d.lgs. 297/1994, della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, dei principi sullo scorrimento delle graduatorie, del merito e di buon andamento, nonché degli artt. 3 Cost., 399 e 440 d.lgs. 297/1994 e dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Secondo i ricorrenti, l'elenco avrebbe dovuto consentire l'assunzione degli idonei in caso di rinuncia dei vincitori o di incremento dei posti disponibili, anche in relazione a ulteriori posti eventualmente autorizzati per contrastare l'abuso dei contratti a termine nella scuola. Sono state inoltre contestate le disposizioni del d.m. 326/2021, del d.m. 205/2023 e dei decreti dipartimentali n. 2575/2023 e n. 78/2024, nella parte in cui sarebbero state interpretate come ostative alla pubblicazione e all'utilizzazione di tale elenco. Le amministrazioni hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità per carenza di procura speciale e per difetto dei presupposti del ricorso collettivo e cumulativo, oltre all'infondatezza nel merito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto superfluo esaminare le eccezioni preliminari, poiché il ricorso è infondato nel merito. La disciplina applicabile, costituita dall'art. 59, comma 10, lett. d), d.l. 73/2021 e dall'art. 9 del d.d. 2575/2023, impone la formazione e pubblicazione della graduatoria entro il limite dei posti messi a concorso, prevedendo soltanto la possibile integrazione, entro tale limite, con i candidati che abbiano superato le prove in caso di rinunce. Non sussiste quindi un obbligo di pubblicare una graduatoria comprendente tutti gli idonei non vincitori. L'idoneità deriva dal conseguimento del punteggio minimo previsto dalla lex specialis ed è comunque conoscibile attraverso l'area personale della procedura; la mancata pubblicazione dell'elenco non impedisce l'eventuale scorrimento in caso di rinunce. Il Collegio ha ritenuto ragionevole la disciplina speciale, considerata la cadenza annuale dei concorsi e le esigenze di celerità connesse alle procedure PNRR, non ravvisando violazioni di norme costituzionali o sovranazionali. La posizione dell'idoneo è una mera aspettativa all'assunzione e non attribuisce, in assenza di una specifica previsione, una pretesa all'utilizzo della graduatoria per ulteriori posti rispetto a quelli banditi; l'amministrazione conserva ampia discrezionalità sulla decisione di procedere allo scorrimento. Resta ferma la possibilità per gli interessati di esercitare il diritto di accesso per verificare il proprio punteggio e gli eventuali scorrimenti, mentre l'amministrazione può rendere disponibile spontaneamente l'elenco degli idonei. Il TAR ha escluso i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il ricorso è stato respinto e le spese compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 10, lett. d), d.l. 73/2021

    formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali

    La norma prevede la pubblicazione della graduatoria entro il limite dei posti banditi e consente l'integrazione, entro il medesimo limite, con gli idonei in caso di rinunce, senza imporre la pubblicazione di un elenco generale degli idonei non vincitori.

  • art. 9 d.d. 2575/2023

    La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali

    Il bando si conforma alla disciplina primaria e non impone la pubblicazione di una graduatoria degli idonei non vincitori.

  • art. 19 d.lgs. 33/2013

    La disposizione non è stata ritenuta idonea a fondare un obbligo di pubblicazione dell'elenco graduato di tutti gli idonei, in presenza della disciplina speciale del concorso.

  • art. 400 d.lgs. 297/1994

    Il richiamo alla disciplina generale del reclutamento non supera la disciplina speciale applicabile al concorso PNRR.

  • art. 3 Cost.

    Non è stata ravvisata una disparità o irragionevolezza nella scelta legislativa di limitare la graduatoria ai vincitori, tenuto conto delle peculiarità e delle esigenze di celerità delle procedure PNRR.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Non è stata ravvisata una violazione del principio di buona amministrazione.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    La domanda di condanna in forma specifica non è stata accolta, poiché è stata respinta la domanda principale di annullamento.

Massime di principio

  • Quando una disciplina legislativa speciale stabilisce che la graduatoria concorsuale sia formata entro il limite dei posti banditi, prevedendo soltanto l'integrazione per le rinunce dei vincitori, l'amministrazione non è obbligata a pubblicare anche un elenco graduato di tutti gli idonei non vincitori.
  • Nelle procedure concorsuali caratterizzate da cadenza annuale e da esigenze di celerità connesse al PNRR, è ragionevole limitare la graduatoria pubblicata ai vincitori, purché resti possibile individuare gli idonei e procedere all'integrazione della graduatoria nei casi previsti dalla legge.
  • Il superamento del punteggio minimo della procedura concorsuale determina l'idoneità, ma non attribuisce di per sé un diritto all'assunzione né una pretesa all'utilizzo della graduatoria per posti ulteriori rispetto a quelli banditi; la posizione dell'idoneo è una mera aspettativa, soggetta alla discrezionalità dell'amministrazione circa lo scorrimento.
  • La mancata pubblicazione dell'elenco degli idonei non impedisce gli eventuali scorrimenti derivanti da rinunce dei vincitori, poiché l'amministrazione può ricavare l'ordine degli idonei dai dati della procedura; gli interessati possono comunque esercitare il diritto di accesso per verificare punteggi e scorrimenti.
  • La mancata pubblicazione di una graduatoria generale degli idonei non è illegittima quando sia imposta o consentita da una norma primaria speciale, anche se l'ordinamento generale conosce principi di trasparenza e di scorrimento delle graduatorie.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPersonale scolastico
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTrasparenza e pubblicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamento

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