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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03942/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto del 01/07/2025 con cui la Corte di appello ha parzialmente riformato il decreto del 18/01/2023 confermando la confisca di vari beni (tra cui la società Panoramic Stop, immobili e partecipazioni/fondi). I ricorrenti deducono violazioni in relazione al d.lgs. n.159/2011 (art.1 lett. b), art.10, art.23, art.24, art.14 comma 2-ter) con censure sul profilo dell'abitualità e della derivazione illecita dei redditi, sulla mancata e insufficiente motivazione circa l'attualità della pericolosità sociale, sulla perimetrazione temporale della pericolosità, sulla sproporzione patrimoniale e sulla mancata individuazione analitica della provenienza illecita dei singoli beni; viene anche denunciata violazione dell'art.1 del Protocollo addizionale alla CEDU e dell'onere probatorio a carico dell'accusa.

La decisione

I ricorsi sono dichiarati inammissibili. Il ricorso di Penna Vincenza è inammissibile per difetto di legittimazione a dedurre l'insussistenza dei presupposti della confisca quando il terzo non contesta l'effettiva disponibilità dei beni (secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite). Quanto a Iannò, la Corte di legittimità ritiene che la Corte d'appello abbia affrontato e motivato i profili rilevanti (abitualità, perimetrazione temporale, attualità della pericolosità, capacità di produrre reddito, sproporzione) sulla base di elementi emersi nei procedimenti (appropriazione indebita di carburante, analisi del consulente, dichiarazioni di collaboratore di giustizia) e che le censure difensive attengano a valutazione della motivazione (inammissibili in cassazione). La Corte conferma che la cessazione dell'attività per effetto di sequestro non esclude automaticamente la persistenza dell'attualità della pericolosità. A seguito della declaratoria di inammissibilità è disposta la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) - art. 1, lett. b)

    Norma richiamata in relazione ai requisiti della pericolosità generica e della confisca di prevenzione (abitualità, capacità di produrre reddito, attualità, esclusività o prevalenza del reddito illecito, sproporzione). La Corte ritiene che tali requisiti siano stati adeguatamente valutati dalla Corte d'appello sulla base degli elementi di fatto emersi.

  • Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - art. 10, comma 2

    Disposizione richiamata in ordine alla confisca di prevenzione e alla prova della riconducibilità dei beni all'attività delittuosa o al reimpiego dei proventi illeciti; la Corte ricorda l'onere della pubblica accusa ma ritiene comunque che l'appello abbia adeguatamente affrontato la questione.

  • Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - artt. 23 e 24

    Norme relative alla misura di prevenzione patrimoniale e alla perimetrazione temporale; la Corte ha ritenuto che la perimetrazione (2015-2021) sia stata giustificata da elementi indiziari e che la valutazione non sia inesistente o meramente apparente.

  • Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - art. 14, comma 2-ter

    Richiamato tra le norme impugnate in relazione alla motivazione e ai presupposti della misura di prevenzione; la Corte non ha ravvisato violazione di legge nella motivazione della Corte d'appello.

  • Art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU

    Richiamato in relazione al diritto di proprietà; la difesa invocava il principio di necessità di un esame puntuale dei profili di proporzionalità e della prova dell'illiceità dei beni, ma la Corte ha ritenuto che tali profili erano o non stati impugnati in modo devolutivo o erano stati sufficientemente trattati.

  • Codice di procedura penale - art. 611, comma 1

    Norma procedurale richiamata ai fini della trattazione del ricorso dinanzi alla Corte di legittimità; qui utilizzata per la modalità di trattazione.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Richiamato per la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità.

  • Sezioni Unite, n. 30355 del 27/03/2025 (citata)

    «in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto.»

    Giurisprudenza richiamata per delimitare la legittimazione del terzo: il terzo intestatario può contestare solo l'effettiva disponibilità dei beni, non la sussistenza dei presupposti della confisca.

  • Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci) e altra giurisprudenza citata

    Richiami giurisprudenziali che stabiliscono i limiti del controllo di legittimità sulle misure di prevenzione patrimoniale e il principio secondo cui la cassazione può sindacare solo profili di violazione di legge e motivazione inesistente o meramente apparente.

Massime di principio

  • Il terzo fittizio intestatario (presunto) ha legittimazione limitata: può impugnare soltanto l'effettiva titolarità/disponibilità dei beni confiscati, non la sussistenza dei presupposti della misura, che resta tema riservato al proposto.
  • La valutazione dell'abitualità e della perimetrazione temporale della pericolosità può fondarsi su elementi indiziari e congiunti (consulenze contabili, dati di gestione, dichiarazioni di collaboratori) purché la motivazione renda conto degli elementi di fatto: censure che mirano solo alla valutazione della motivazione sono difficilmente ammissibili in Cassazione.
  • La cessazione temporanea dell'attività illecita per effetto di provvedimenti (sequestro, misure restrittive) non esclude automaticamente l'attualità della pericolosità: serve prova di una stabile e autonoma modifica delle condizioni personali ed economiche per ritenere estinta la pericolosità.
  • L'onere di provare la provenienza illecita dei singoli beni e la sproporzione patrimoniale grava sull'accusa; tuttavia, se determinate questioni non sono state specificamente impugnate nei gradi precedenti, esse possono acquistare autorità di cosa giudicata e non essere riconsiderate in cassazione (principio devolutivo).
  • In situazioni analoghe, la difesa deve: contestare espressamente la titolarità/disponibilità per i terzi; produrre prove dettagliate e documentali delle fonti lecite per ciascun bene; proporre contestazioni specifiche sulla perimetrazione temporale e sull'attualità della pericolosità; e sollevare in modo puntuale le questioni di sproporzione e reimpiego in sede di impugnazione per non perderne la trattazione.

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