Cassazione Penale, Sentenza n. 7140/2024 del 16/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello per ragioni diverse. Il Procuratore generale censurava l'assoluzione di Martiradonna da alcuni capi (3c, 3d, 3e e 5) per mancanza di prova del dolo specifico, la revoca di pene accessorie e la riduzione/revoca di misure ablative (confische). Tavarelli deduceva omessa valutazione di prove decisive e manifesta illogicità della motivazione rispetto all'addebito associativo (art. 416 c.p.) e ad altre contestazioni, nonché disparità e arbitrarietà nella determinazione della pena rispetto al promotore Martiradonna. Martiradonna contestava, tra l'altro, l'erronea applicazione dell'art. 5 d.lgs. 74/2000 (omessa dichiarazione redditi societari estera con presunta stabile organizzazione in Italia), l'insussistenza del dolo specifico, la quantificazione e l'applicazione degli aumenti di pena (art. 416-bis.1 c.p. e continuazione), la confisca di beni riconducibili a terzi e l'eventuale prescrizione di talune annualità; inoltre ha prodotto memorie aggiunte incentrate su esterovestizione/assenza di stabile organizzazione e sulla prescrizione.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei ricorsi (quelli del Procuratore generale e di Tavarelli) e, nel resto, ha omologato le valutazioni di merito dei giudici di appello. Solo il ricorso di Martiradonna è stato parzialmente accolto: la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'aumento di pena ex art. 416-bis.1 c.p. relativo al capo 1) e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio su quel punto. Tutti gli altri motivi di Martiradonna sono stati dichiarati inammissibili. Sono state altresì dichiarate inutilizzabili per tardività le produzioni documentali inviate dalla difesa di Martiradonna pochi giorni prima dell'udienza. Per Tavarelli: ricorso inammissibile, condanna al pagamento delle spese processuali e sanzione di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Per il Procuratore generale: ricorso inammissibile ma esonero dal pagamento delle spese per la qualità di parte pubblica. La pronuncia non ha invece modificato gli altri esiti di merito della sentenza d'appello, salvo quanto sopra relativo alla rinnovazione del giudizio sull'aumento ex art. 416-bis.1 c.p.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 74/2000
La Corte ha ribadito che l'omessa presentazione della dichiarazione da parte di una società estera è integrativa del reato solo se la società ha una "stabile organizzazione" in Italia; la verifica si compie sul luogo della effettiva direzione e gestione (sede dell'amministrazione) e su elementi fattuali concreti (apparato organizzato, gestione finanziaria, coordinamento operativo), idonei a configurare fenomeni di "esterovestizione"
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aumento di pena previsto per la commissione dei reati con modalità indicate dall'art. 416-bis.1 richiede motivazione specifica e non meramente apodittica; la mancanza di motivazione ha determinato l'annullamento limitato della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio sul punto
art. 322-ter cod. pen. e art. 11 d.lgs. 74/2000
La confisca per equivalente è stata valutata dai giudici di merito sul presupposto del profitto del reato; la Cassazione non ha ritenuto fondate le censure generiche tese a rimettere in discussione le valutazioni di fatto che motivavano la confisca, salvo eccezioni non valutate per inammissibilità
art. 73 TUIR (D.P.R. 917/1986)
Richiamato nella valutazione della rilevanza tributaria e del criterio della residenza ai fini dell'obbligo dichiarativo; la Corte territoriale ha considerato rilevante il criterio del centro degli interessi amministrativi e di direzione per stabilire l'obbligo tributario in Italia
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)
Nel regime del "rito Covid" la Corte ha ritenuto imperativo il termine di deposito delle produzioni documentali, ossia entro il quinto giorno antecedente l'udienza; tardive produzioni non possono essere utilizzate, per salvaguardare il contraddittorio e la possibilità di valutazione delle parti e del giudice
art. 157 cod. pen.
La questione della prescrizione sollevata in memoria non è stata valutata dalla Cassazione perché collegata a motivi dichiarati inammissibili; la Corte ricorda i presupposti temporali della prescrizione ma non si è pronunciata sul merito
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a carico del ricorrente Tavarelli in relazione ai profili di colpa evidenziati nel ricorso
art. 606 cod. proc. pen.
Ribadito il perimetro dell'esame in Cassazione: il sindacato non può sostituirsi al giudizio di merito; sono inammissibili i motivi che soltanto chiedono una diversa valutazione delle prove anziché indicare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione
sentenza Sezioni Unite n. 47127/2021 (c.d. "Pizzone")
Richiamata in relazione ai criteri motivazionali per l'aumento di pena a titolo di continuazione: il giudice deve motivare l'aumento per ciascun capo/satellite in modo da consentire la verifica della proporzionalità e dell'assenza di cumulo materiale clandestino; nella specie la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse sufficiente per gli aumenti unitari
Massime di principio
- Le questioni di merito (valutazione delle prove, ricostruzione fattuale) sono in via principale riservate al giudice di merito: in Cassazione sono ammissibili solo censure di diritto o che evidenzino la mancanza/manifesta illogicità della motivazione
- In ipotesi di presunta "esterovestizione" la verifica si concentra sul luogo della effettiva direzione e gestione (sede dell'amministrazione), sul controllo delle disponibilità finanziarie e sulla presenza di un apparato organizzato nel territorio nazionale: la mera domiciliazione formale all'estero non esclude l'obbligo dichiarativo in Italia
- Per la configurabilità del dolo specifico nel reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) non basta la mera conoscenza dell'imposta: elementi ulteriori come la reiterazione pluriennale dell'omissione o il mancato pagamento successivo in tempi ragionevoli possono essere decisivi per inferire l'intento evasivo
- Gli aumenti di pena per circostanze aggravanti (es. art. 416-bis.1) devono essere espressamente motivati; la mancanza di motivazione puntuale rende la statuizione annullabile con rinvio per nuovo accertamento
- Le produzioni documentali in cassazione, nel regime del "rito Covid"/normativa emergenziale, devono essere depositate entro il termine stabilito (art. 23 comma 8 d.l. 137/2020: quinto giorno antecedente l'udienza); tardività può comportare inutilizzabilità
- Chi impugna deve curare la legittimazione e l'interesse: censure relative a provvedimenti esecutivi su beni di terzi estranei o questioni non personalmente dedotte dal ricorrente rischiano di essere dichiarate inammissibili
- Le contestazioni sul trattamento sanzionatorio comparato tra imputati richiedono di dimostrare che situazioni identiche siano state trattate in modo irragionevole o paradossale; altrimenti si tratta di un sindacato sul merito non consentito
- La Corte può irrogare sanzioni pecuniarie e condanne per spese a ricorrenti che presentino ricorsi manifestamente infondati o con profili di colpa nella formulazione dell'impugnazione
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