Cassazione Penale, Sentenza n. 8140/2022 del 07/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna confermata dalla Corte d'Appello di Firenze sollevando, in sintesi, due linee di doglianza: (1) censura della Corte territoriale per aver dichiarato inammissibili come generici alcuni motivi di appello (terzo e quarto) proposti in particolare da CHEN SHIBIN, sostenendo che le censure avrebbero invece specificamente contestato la motivazione del giudice di primo grado; (2) richiesta di dichiarazione di prescrizione dei reati contestati ai capi A) (sequestro di persona) e B) (lesioni personali), deducendo che i termini di prescrizione, decorrenti dalla data di commissione (14/08/2008), erano maturati prima della sentenza di appello del 20/09/2019.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: le censure erano generiche e non si confrontavano con le argomentazioni concrete della sentenza di primo grado (che descriveva la condotta materiale, compresa la partecipazione alle fasi del sequestro e le minacce). Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: in assenza di atti interruttivi i termini di prescrizione sono maturati il 14/02/2016 per le lesioni personali e il 14/08/2018 per il sequestro di persona, entrambe anteriori alla sentenza di appello. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata solo con riferimento ai reati contestati ai capi A e B perché estinti per prescrizione, ha eliminato le relative pene in continuazione e ha rideterminato la pena per il residuo reato (capo C, tentata estorsione) in anni 2, mesi 4 di reclusione e euro 3.000 di multa ciascuno. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto.
Norme richiamate
art. 605 cod. pen. (sequestro di persona)
Il reato contestato al capo A è stato dichiarato estinto per prescrizione; la Corte ha calcolato il termine di prescrizione decorrente dalla data di commissione (14/08/2008) e, in assenza di interruzioni, maturato il 14/08/2018
art. 582 cod. pen. (lesioni personali)
Il reato contestato al capo B è stato dichiarato estinto per prescrizione; la Corte ha ritenuto maturato il termine di prescrizione il 14/02/2016, mancando atti interruttivi
art. 629 cod. pen. (estorsione, qui tentata, capo C)
Il reato residuo (tentata estorsione) non è stato dichiarato prescritto e la pena è stata rideterminata dal giudice della Cassazione in relazione all'esclusione delle pene in continuazione relative ai capi A e B
artt. 114 e 116 (citati dalla difesa come violati)
Le norme richiamate dalla difesa (come illegittimamente applicate o violate) non hanno trovato accoglimento: la Cassazione ha ritenuto le censure generiche e non idonee a contestare le motivazioni del primo grado
artt. 157 e 161 (richiamati dalla difesa in relazione alla prescrizione)
I riferimenti normativi sulla prescrizione sono stati valutati dalla Corte: la prescrizione dei capi A e B è stata riconosciuta alla luce del decorso temporale e dell'assenza di atti interruttivi
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi di questa disposizione, che disciplina modalità procedurali straordinarie (utilizzata per la trattazione)
Massime di principio
- Le censure in appello devono essere specifiche e confrontarsi punto per punto con le motivazioni della sentenza di primo grado: formulazioni astratte o generiche portano all'inammissibilità della doglianza
- La prescrizione si calcola in rapporto alla data di commissione del reato e può estinguere l'azione penale se, in assenza di atti interruttivi, il termine è maturato prima della pronuncia decisoria; il giudice di legittimità può annullare senza rinvio le condanne per reati estinti dalla prescrizione
- Quando più reati sono giudicati in concatenazione (continuazione), l'estinzione per prescrizione di alcuni capi comporta la rimozione delle correlative aumentazioni e la rideterminazione della pena per i reati residui
- Il mancato impugnativo di questioni rilevanti (es. esclusione della recidiva da parte del PM) lascia ferma la decisione di primo grado su quei punti
- In sede di Cassazione le questioni procedurali o processuali (es. calcolo della prescrizione, atti interruttivi) sono esaminate rigorosamente: l'onere probatorio circa l'interruzione della prescrizione ricade sulle parti che la allegano
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