Cassazione Penale, Sentenza n. 00406/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che, in sede di riesame, aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, comma 1 c.p. rispetto a specifici capi ma aveva confermato la misura degli arresti domiciliari. Ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo specifico previsto dall'art. 512-bis c.p.; (2) violazione di legge per errata applicazione dell'art. 496 c.p.; (3) carenza e manifesta illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari e violazione del principio di proporzionalità
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: dopo la proposizione del ricorso il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro ha revocato la misura degli arresti domiciliari (ordinanza 25/09/2025) e la difesa ha validamente rinunciato al ricorso (atto abdicativo del 20/10/2025). La Corte, conformandosi all'indirizzo maggioritario, ha ritenuto che la sopravvenuta carenza d'interesse non costituisca ipotesi di soccombenza e quindi non ha disposto condanna alle spese processuali né sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha richiamato precedenti di legittimità (anche Sez. U.) a sostegno della soluzione
Norme richiamate
art. 416-bis.1, comma 1 cod. pen.
Riferita come aggravante che era stata esclusa dal Tribunale di riesame rispetto ai capi 6 e 7 delle imputazioni provvisorie
art. 512-bis cod. pen.
Il ricorrente aveva censurato la motivazione della decisione in relazione alla sussistenza del dolo specifico previsto da questa norma
art. 496 cod. pen.
Invocato dal ricorrente per dedurre violazione di legge per presunta errata applicazione; la Corte non è entrata nel merito a causa della sopravvenuta carenza d'interesse
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Norme richiamate per la formulazione dei motivi di ricorso (violazione di legge; carenza e manifesta illogicità della motivazione; manifesta illogicità/contraddittorietà)
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente: la Corte ha escluso conseguenze sfavorevoli (condanna per spese o sanzione) al ricorrente in caso di sopravvenuta carenza d'interesse
Giurisprudenza: Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj) e altri precedenti
La Corte ha fatto leva sul principio consolidato dalle Sezioni Unite secondo cui la carenza d'interesse sopravvenuta assorbe la finalità dell'impugnazione e, se il venir meno dell'interesse non è imputabile al ricorrente, non può costituire motivo di soccombenza né dar luogo a condanna alle spese
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione di un ricorso, viene meno l'interesse all'impugnazione (ad es. perché il provvedimento impugnato è stato revocato), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La validità formale della rinuncia/atto abdicativo è essenziale: una rinuncia tempestiva e formalizzata comporta la declaratoria di inammissibilità senza conseguenze di condanna alle spese quando il venir meno dell'interesse non è imputabile al ricorrente.
- In caso di sopravvenuta carenza d'interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, l'orientamento maggioritario esclude la condanna al pagamento delle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.
- Quando il giudice dichiara l'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non si pronuncia sul merito delle censure sostanziali: le questioni dedotte restano così non valutate in sede di legittimità.
- Prima di mantenere un ricorso pendente, valutare rapidamente se atti successivi (es. revoca della misura, estinzione del reato, esecuzione della misura) possano rendere privo di oggetto il gravame; in tali casi valutare la rinuncia formale per evitare spese e procedure inutili.
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