Cassazione Civile, Ordinanza n. 04552/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2005 notificato a una società che aveva portato in detrazione costi e IVA relativi a fatture emesse da una società appaltatrice per la realizzazione di un capannone industriale. L’Amministrazione finanziaria riteneva che le fatture fossero soggettivamente inesistenti, perché l’appaltatrice era di recente costituzione e priva di attrezzature, mezzi e maestranze idonei a eseguire l’opera, con possibile interposizione di altri soggetti non risultanti in fattura. In sede di rinvio, la Corte tributaria regionale ha accolto l’appello dell’Ufficio, confermando l’accertamento. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 26, degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 168, 178 e 203 della direttiva 2006/112/CEE, sostenendo che il giudice di rinvio aveva erroneamente interpretato l’ordinanza rescindente della Cassazione come una valutazione di fondatezza degli indizi dell’Ufficio, senza invece esaminare criticamente le difese della contribuente e senza applicare correttamente i principi eurounitari sulla prova della consapevolezza della frode e sui limiti dei controlli esigibili dal destinatario della prestazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile oltre che manifestamente infondato e ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, incombe sull’Amministrazione la prova che l’operazione è stata posta in essere da soggetto diverso dall’emittente della fattura, anche mediante indizi gravi, precisi e concordanti, e che la mancanza di struttura organizzativa del fornitore è un valido elemento presuntivo. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o l’effettiva riferibilità dell’operazione ai soggetti indicati in fattura, ovvero la propria buona fede e l’adozione della massima diligenza esigibile. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la totale assenza di mezzi, attrezzature e maestranze in capo alla società appaltatrice, nonché le ulteriori circostanze relative ai pretesi subappaltatori, integrassero elementi indiziari idonei sia a dimostrare l’inesistenza soggettiva delle operazioni sia la consapevolezza della contribuente di partecipare a una frode fiscale. La ricorrente non aveva adeguatamente contestato tali accertamenti né allegato elementi sufficienti di buona fede. È stata quindi confermata la condanna della ricorrente alle spese e agli importi ulteriori disposti in dispositivo.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
richiamato come norma sulla detrazione IVA, non riconosciuta quando l’operazione fatturata sia soggettivamente inesistente e il contribuente non provi la propria buona fede e la reale riferibilità dell’operazione
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26
richiamato insieme all’art. 19 nel quadro della disciplina IVA invocata dalla ricorrente
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell’onere della prova: all’Amministrazione spetta provare gli indizi dell’inesistenza soggettiva, al contribuente la prova contraria e/o della buona fede
art. 2729 c.c.
richiamato per legittimare il ricorso alla prova presuntiva e al procedimento inferenziale fondato su elementi indiziari
artt. 168, 178 e 203 della direttiva 2006/112/CEE
richiamati in relazione al regime eurounitario dell’IVA e ai limiti alla detrazione in caso di frode o partecipazione consapevole del cessionario/committente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione anticipata del ricorso
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio a seguito della richiesta di decisione
art. 96 c.p.c.
richiamato per la condanna della ricorrente alle somme ulteriori per responsabilità aggravata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nelle controversie IVA relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche mediante presunzioni, che l’operazione è stata posta in essere da un soggetto diverso dall’emittente della fattura.
- La mancanza, in capo al fornitore, di una struttura organizzativa minima idonea all’esecuzione della prestazione costituisce un elemento indiziario grave e significativo della fittizietà soggettiva dell’operazione.
- Una volta forniti dall’Ufficio elementi presuntivi idonei, il contribuente deve offrire prova contraria della reale riferibilità dell’operazione o della propria buona fede, non essendo sufficiente la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti.
- La buona fede del contribuente richiede la dimostrazione di avere adottato la diligenza esigibile da un operatore economico accorto, in rapporto alla natura dell’operazione e alla professionalità richiesta.
- In presenza di prestazioni complesse che richiedono elevata capacità organizzativa, è esigibile dal committente un controllo sull’effettiva operatività del fornitore; non basta allegare che l’opera sia stata materialmente eseguita.
- Il giudice di legittimità può dichiarare inammissibile il motivo che non si confronti criticamente con gli accertamenti di fatto decisivi compiuti dal giudice di merito e con la valutazione degli indizi ritenuti decisivi.
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