Sentenza del 29/12/2017 n. 5669 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imposta unica sulle scommesse - Centri Trasmissione Dati - Gestori di scommesse - Soggettività passiva - Territorialità - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava di essere soggetto passivo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, sostenendo di limitarsi a ricevere e trasmettere in Italia le giocate per conto di un operatore estero non munito di concessione italiana e di non gestire direttamente scommesse in regime concessorio. La questione riguardava quindi sia la soggettività passiva sia la territorialità dell'imposta.
La decisione
La pretesa impositiva è stata ritenuta fondata. In base al combinato disposto dell'art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220/2010 e degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504/1998, sono soggetti passivi non soltanto i soggetti che gestiscono concorsi, pronostici o scommesse per conto proprio o di terzi in regime di concessione, ma anche i ricevitori che raccolgono scommesse in Italia per conto di operatori residenti all'estero, anche se tali operatori non dispongono di una concessione italiana. Il CTD è pertanto assoggettato all'imposta unica in ragione dell'attività di raccolta svolta sul territorio nazionale.
Norme richiamate
Legge n. 220/2010, art. 1, comma 66, lettera b)
La disposizione amplia l'individuazione dei soggetti tenuti all'imposta unica, includendo anche i ricevitori che operano per conto di soggetti residenti all'estero.
Definisce l'ambito dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e la relativa applicazione alle attività di raccolta e gestione delle giocate.
Individua i soggetti passivi dell'imposta, comprendendo anche chi riceve scommesse in Italia per conto di operatori esteri, indipendentemente dalla presenza di una concessione italiana.
Massime di principio
- Un soggetto che raccoglie o riceve scommesse fisicamente in Italia può essere soggetto all'imposta unica anche se opera come mero intermediario per un bookmaker estero.
- L'assenza di una concessione italiana del bookmaker estero non esclude automaticamente l'obbligo tributario del ricevitore o del gestore del CTD.
- Ai fini della soggettività passiva rileva principalmente l'attività concretamente svolta sul territorio italiano, non soltanto la formale titolarità del rapporto con il bookmaker.
- La qualificazione come intermediario, anziché come gestore diretto delle scommesse, non è di per sé sufficiente a escludere l'imposta quando il soggetto svolge materialmente attività di raccolta per conto dell'operatore estero.
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